Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti agli artt. 25-quater e 25-octies del D.Lgs.
231/2001 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all’attività svolta da Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito anche la “Banca”).
Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:
indicare i principi procedurali e le regole di comportamento che i destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo (di seguito in breve
“Modello”);
fornire all’Organismo di Vigilanza, e ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con lui, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.
La Banca adotta, in applicazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nella presente Parte Speciale, le procedure interne ed i presidi organizzativi atti alla prevenzione dei reati di seguito descritti.
La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinati e di seguito riportati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.
Alcune Aree a Rischio Reato attengono ad attività che Crédit Agricole Italia ha esternalizzato presso Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”) e che sono dettagliate in appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”).
Ferma restando la responsabilità della Banca nell’adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell’Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, le competenti funzioni del Consorzio forniscono a Crédit Agricole Italia stessa collaborazione per l’espletamento dei compiti e l’adozione dei presidi.
Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo ed extragruppo, si rimanda all’Allegato al Modello.
16.2 Le fattispecie di reato previste dagli articoli 25-octies e 25-quater del D.Lgs. n.231/01
La presente Parte Speciale riguarda i reati previsti dagli artt. 25-octies e 25-quater del D.Lgs. 231/01 (di seguito, anche, “Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” e “Reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico”) ed, in particolare, i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti (“Soggetti Apicali” e “Soggetti Sottoposti o subordinati”, come identificati nella Parte Generale del Modello) che operano nelle “Aree a Rischio Reato”
individuate con riferimento a tali fattispecie delittuose.
Al riguardo è opportuno precisare che l’art. 25-octies è stato introdotto nel corpo del Decreto dall’art. 63 del D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, in vigore dal 29 dicembre 2007, che ha dato attuazione alla Direttiva 2005/60/CE (denominata anche Terza Direttiva) del Parlamento del Consiglio del 25 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ed alla Direttiva 2006/70/CE della Commissione, che ne reca misure di esecuzione. Ne consegue che, ai sensi dell’art. 25-octies del Decreto, l’ente sarà ora punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio o impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, anche se compiuti in ambito prettamente “nazionale”, sempre che ne derivi un interesse o vantaggio per l’ente medesimo.
Si segnala, altresì, che a far data dal 1° gennaio 2015 è entrata in vigore la legge n. 186 del 2014, la quale ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il delitto di autoriciclaggio, di cui all’art. 648 ter.1 c.p. Detta fattispecie incriminatrice è richiamata dalla (pure integrata) disposizione di cui all’art. 25-octies del D.Lgs. n.
231/01. Così anche il reato di autoriciclaggio è entrato a far parte degli illeciti idonei a far scattare la responsabilità degli enti.
Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-octies del D.Lgs. n. 231/01:
• Ricettazione (art. 648 c.p.)
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s’intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.
La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall’acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.
E’ inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell’operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.
• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, che non ha concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero
compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l’aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.
Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell’agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.
• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 5.000 euro a 25.000 euro.
La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’articolo 648.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.
Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d’origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-bis (riciclaggio) c.p. La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l’effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l’identificazione e l'adeguata verifica della Clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.
Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l’art. 648-ter circoscrive la condotta all’impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione dell’ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all’art. 648-bis c.p.
• Autoriciclaggio (art. 648-ter. 1 c.p.)
“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.
La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.
La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.
Tale ipotesi di reato punisce chiunque abbia commesso da solo o abbia concorso a commettere con altri un delitto non colposo (quale, ad esempio, l’usura, la corruzione, la truffa) provvedendo successivamente ad investire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza illecita di detti beni.
È esclusa la punibilità delle condotte consistenti nella destinazione dei proventi illeciti alla mera utilizzazione o godimento personale. È prevista un’aggravante di pena se il fatto è commesso nell’esercizio di attività professionale, bancaria o finanziaria e un’attenuante per il caso di ravvedimento operoso del reo.
Si descrivono inoltre, qui di seguito le principali fattispecie richiamate implicitamente dall’art. 25-quater:
• Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
“Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento”.
Tale ipotesi di reato, per la quale è prevista la reclusione da cinque a dieci anni, si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta dell’ordinamento politico e giuridico dello Stato.
Chiunque partecipa alle suddette associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.
• Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)
“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego”.
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.
Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro una Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
• Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti artt. 270 e 270-bis del c.p.
• Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni”.
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
• Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato
estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici”.
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'art. 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica e metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.
• Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.
Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché la altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto interna.
• Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.
• Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, compia qualsiasi atto diretto
Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, per finalità di terrorismo, compia qualsiasi atto diretto