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Parte Speciale “C” – Abusi di Mercato

PARTI SPECIALI

Pecuniarie 18 Sanzioni Interdittive - Pene per il corruttore (321 c.p.)

14 Parte Speciale “C” – Abusi di Mercato

14.1 Funzione della Parte Speciale C

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire il verificarsi dei reati previsti dagli artt. 25-ter (per la sola parte relativa all’art. 2637 c.c.) e 25-sexies del D.Lgs. 231/01 (di seguito in breve il “Decreto”) e considerati in relazione all’attività svolta da Crédit Agricole Italia S.p.A. (di seguito “Banca”).

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di:

 indicare le regole che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito in breve il “Modello”);

 fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai Responsabili delle altre funzioni aziendali che cooperano con esso i riferimenti utili per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica.

La presente Parte Speciale ha la finalità di fornire, inoltre, indicazioni in merito a ciascuna delle fattispecie di reati disciplinati e di seguito riportati, al fine di facilitare la comprensione delle attività e delle funzioni nell’ambito delle quali possono essere potenzialmente commessi i reati di cui al Decreto.

Alcune Aree a Rischio Reato attengono ad attività che Crédit Agricole Italia ha esternalizzato presso Crédit Agricole Group Solutions S.C.p.A. (di seguito in breve il “Consorzio”) e che sono dettagliate in appositi Contratti di Service (di seguito in breve “SLA”).

Ferma restando la responsabilità della Banca nell’adozione e attuazione del Modello, e fermo restando il ruolo dell’Organismo di Vigilanza di Crédit Agricole Italia, le competenti funzioni del Consorzio forniscono a Crédit Agricole Italia stessa collaborazione per l’espletamento dei compiti e l’adozione dei presidi.

Per un dettaglio circa le attività oggetto di esternalizzazione infragruppo ed extragruppo, si rimanda all’Allegato al Modello.

14.2 Le Fattispecie di illecito penale e amministrativo previste dagli artt. 25-ter, 25-sexies del D.Lgs. 231/2001 e 187-quinquies del TUF

La presente Parte Speciale è riferita alle fattispecie di illecito penale e amministrativo (d’ora innanzi, per brevità, gli “Abusi di Mercato”)26 di cui alla Parte V, Titolo I-bis, TUF, ai sensi dell’art. 25-sexies del Decreto (articolo introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62), dell’articolo 187-quinquies, TUF i quali prevedono una responsabilità della società nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Inoltre, la presente Parte Speciale è riferita anche alle fattispecie relative all’art. 25-ter, con esclusivo riferimento a quanto previsto dall’art. 2637 c.c. “Aggiotaggio”.

Più specificamente, l’articolo 25-sexies del Decreto prevede quanto segue:

 “Abusi di mercato” (art. 25-sexies, Decreto)

“1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto”.

Inoltre, l’articolo 187-quinquies, TUF, prevede in capo all’ente una responsabilità amministrativa anche a fronte di illeciti amministrativi qualificabili come Abusi di Mercato e precisamente:

 “Responsabilità dell'ente” (art. 187-quinquies, TUF)

“1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all' importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.”

Di seguito sono riportate le fattispecie di illeciti, sia penali sia amministrativi, di Abuso di Mercato previste dalla normativa vigente e contemplate dagli articoli 25-sexies, Decreto e 187-quinquies, TUF.

26 Si precisa come tali illeciti penali e amministrativi siano stati inseriti nell’Ordinamento giuridico italiano al fine di recepire la Direttiva Europea in materia di Market Abuse (c.d. “MAD 1”, Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 28 gennaio 2003) relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato.

Si rileva inoltre che il quadro normativo europeo in materia di Market Abuse è stato successivamente rivisto e sostituito dall’European Market Abuse Regulation (c.d. “MAR”, Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, il quale ha abrogato la suindicata Direttiva) e dalla European Market Abuse Directive (c.d. “MAD 2” Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali per gli abusi di mercato).

All’interno del suindicato quadro, la MAR disciplina, fra gli altri, i c.d. “illeciti amministrativi” di abuso di mercato, mentre le fattispecie penali risultano regolate dalla MAD 2 (in particolare, con riferimento a quest’ultima: art. 3 “Abuso di informazioni privilegiate, raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”; art. 4

“Comunicazione illecita di informazioni privilegiate”; art. 5 “Manipolazione del mercato”).

Si osserva infine che la MAR è direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea, mentre la MAD 2 deve essere recepita dagli stessi.

A. Abuso di informazioni privilegiate27 L’illecito penale (art. 184, TUF)

“1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all’articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell’ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell’arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a)”.

L’illecito amministrativo (art. 187-bis, TUF)

“1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni28 chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

27 A tal riguardo, per fini di completezza, si riporta l’illecito amministrativo previsto dalla MAR:

Art. 8 ("Abuso di informazioni privilegiate”) che prevede che:

Si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate:

- utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono;

- annulla o modifica un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate;

- raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un’altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l’acquisizione o la cessione; ovvero raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un’altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica (cosiddetto

“Tuyautage”).

In tale ambito, si precisa che il tentativo di commettere condotte riconducibili alla fattispecie di abuso di informazioni privilegiate (“Tentato abuso di informazioni privilegiate”) è esso stesso considerato abuso di informazioni privilegiate.

Infine, fatta salva la suesposta fattispecie di abuso di informazioni privilegiate, la MAR esplicitamente identifica all’art. 9 una serie di “comportamenti legittimi” in cui il possesso di informazioni privilegiate non costituisce presunzione di abuso di informazioni privilegiate.

28 La misura della sanzione amministrativa pecuniaria è stata successivamente quintuplicata dall’art. 39, comma 3, della l. n. 262 del 28.12.2005; per effetto di tale ultima disposizione gli importi devono intendersi, rispettivamente, così modificati:

euro ventimila in euro centomila; euro tre milioni in euro quindici milioni.

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.”

Si segnala che le condotte rilevanti ai fini della commissione dell’illecito penale e di quello amministrativo di abuso di informazione privilegiata coincidono in larga parte, tranne che, con riferimento alla sola ipotesi di illecito amministrativo:

 il tentativo è equiparato alla consumazione;

 la condotta è sanzionata anche a titolo di mera colpa.

Gli illeciti sopra considerati intendono tutelare il corretto accesso al mercato, la cui efficienza può risultare pregiudicata laddove taluno, in ragione dell’attività/professione/funzione svolta, venga a conoscenza di informazioni privilegiate e le utilizzi per compiere o raccomandare investimenti od operazioni su strumenti finanziari avvantaggiandosi rispetto a chi, invece, basi le proprie scelte di investimento unicamente sui dati disponibili al pubblico.

Il possesso della notizia privilegiata costituisce il presupposto degli illeciti in esame.

L’“informazione privilegiata” è definita dall’art. 181, comma 1, TUF29, quale “informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”.

Ai sensi dell’articolo 181, comma 3, TUF, la notizia ha carattere preciso se:

 si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

 è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui sopra sui prezzi degli strumenti finanziari.

Ai sensi dell’articolo 181, comma 4, TUF, “per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento”.

Le informazioni privilegiate sono costituite innanzi tutto da quelle relative a fatti che concernono direttamente la società emittente (quali la sua situazione e le sue prospettive patrimoniali, finanziarie e gestionali) o i titoli da questa emessi.

29 Si rileva che anche la MAR fornisce una definizione di “informazioni privilegiate” nell’ambito dell’art. 7 dello stesso Regolamento.

B. Manipolazione del mercato30