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La funzione sociale dello sport nel diritto dell’Unione europea: la

4. La funzione sociale dello sport

4.2 La funzione sociale dello sport nel diritto dell’Unione europea: la

Helsinki61 e la Dichiarazione di Nizza62.

È con la Dichiarazione sullo sport (numero 29), allegata al Trattato di

Amsterdam, che si afferma espressamente la rilevanza sociale dello sport: “la conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in

particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l’identità e nel ravvicinare le persone. La conferenza invita gli organi dell’Unione Europea a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport. In quest’ottica, un’attenzione particolare dovrebbe essere riservata alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico”. I principi

espressi in questa dichiarazione sono stati in seguito chiariti e spiegati, in un primo momento, nella Relazione della Commissione al Consiglio Europeo nell’ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario (c.d. Relazione di Helsinki) e, successivamente, nella Dichiarazione del Consiglio Europeo di Nizza del 2000 relative alle caratteristiche specifiche dello sport e alla sua funzione sociale in Europa. La c.d. Relazione di Helsinki63 venne presentata il 10 dicembre 1999 e fu molto importante per il fenomeno social-sportivo

60 Cfr., con nota numero 3

61 Relazione di Helsinki sullo sport, 10 dicembre 1999, GUCE COM (1999) 644 def.

62 Consiglio Europeo di Nizza, 7-10 dicembre 2000, Conclusioni della Presidenza, Allegato IV –

Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle funzioni sociali in Europa di cui tener di conto nell’attuazione delle politiche comuni, consultabile su www.europarl.europa.eu

63 Relazione della Commissione al Consiglio europeo nell’ottica della salvaguardia delle strutture

sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario- Relazione di Helsinki sullo sport COM/99/0644, consultabile in http://

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poiché grazie ad essa si dà una definizione del fenomeno sportivo in generale e della sua funzione di integrazione sociale e di educazione, avanzando una manovra di conciliazione tra la dimensione economica dello sport e la sua dimensione sociale, educativa, culturale. Tutto il ragionamento della Commissione parte dalla considerazione che lo sport è sempre più minacciato da fenomeni negativi che vanno a pregiudicare l’etica e i principi stessi della comunità sportiva, quali la violenza negli stadi e il doping. È a seguito di questa considerazione che la Commissione Europea ha ritenuto indispensabile che la Comunità, gli Stati membri e in generale tutto il movimento sportivo si impegnino nel ribadire la funzione sociale dello sport così come riconosciuta nel Trattato di Amsterdam. L’azione della Commissione, diretta a riaffermare il ruolo educativo dello sport, consisteva in una riqualificazione dell’attività e dell’educazione fisica nei programmi scolastici in modo da rendere più agevole una reintegrazione nel mondo lavorativo degli sportivi ormai a fine carriera e un riavvicinamento dei sistemi di formazione dei quadri sportivi in ciascun Stato membro. Con la Relazione di Helsinki si definisce più concretamente anche la struttura giuridica dello sport, nel senso che lo sport “deve essere in grado di assimilare il nuovo quadro commerciale

nel quale esso deve evolversi, senza peraltro perdere la propria identità né la propria autonomia, che sottolineano le funzioni che esso svolge nel settore sociale, culturale, sanitario ed educativo”. In questo

modo vengono individuate le cinque funzioni sociali inerenti allo sport: 1) la funzione educativa: lo sport assume la veste di strumento equilibratore per la formazione individuale e lo sviluppo umano; 2) la funzione di sanità pubblica: l’attività fisica è di fondamentale importanza per la lotta e la prevenzione di alcune malattie; 3) la funzione sociale: lo sport diventa uno strumento in grado di trasportare i valori etico-sociali che costituiscono il fondamento di una società multiculturale, quali, ad esempio, il divieto di ogni forma di

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discriminazione, la solidarietà, il rispetto di sé e degli altri, l’amicizia; 4) la funzione culturale: attraverso la pratica sportiva gli individui riescono ad integrarsi meglio nel territorio, riescono ad interagirvi con migliori risultati, anche a vantaggio della salvaguardia del territorio; 5) la funzione ludica: lo sport praticato nel tempo libero, sia a livello individuale che collettivo, assume una posizione di fondamentale importanza nella vita di tutti i giorni. Pertanto, si rende necessaria la formazione di una nuova partnership fra le istituzioni sportive da un lato e le istituzioni europee con i singoli governi dall’altro. Questa collaborazione tra le istituzioni ha come finalità quella di favorire l’avanzamento dello sport nelle società europee, il rispetto dei suoi valori e la difesa dell’autonomia delle organizzazioni sportive e del principio di sussidiarietà e si basa su principi specificamente indicati: il riconoscimento da parte dell’Unione Europea dell’importanza dello sport nelle società europee e l’importanza della sua funzione sociale, educativa e di contributo alla sanità pubblica; la salvaguardia dell’integrità e l’autonomia dello sport; la certezza che doping e sport siano due fenomeni in perpetuo contrasto tra loro e che la lotta al doping non ammetterà alcun tipo di tolleranza. La Relazione della Commissione fu accolta favorevolmente dal Parlamento Europeo il 7 settembre 2000. Attraverso una propria Risoluzione, oltre a rimarcare “il carattere socializzante dell’attività sportiva e l’importanza che essa

riveste per quanto riguarda lo sviluppo fisico, ma anche sul piano spirituale, in quanto fattore di apprendimento di importanti valori sociali, quali lo spirito di squadra, la competizione leale, la cooperazione, la tolleranza e la solidarietà”, il Parlamento ha invitato

gli Stati membri “ad annettere il giusto valore all’insegnamento

dell’educazione fisica nei programmi di tutte le scuole e a incoraggiare la pratica dello sport dilettantistico da parte dei giovani, e ad adottare, nell’ambito delle proprie legislazioni, misure fiscali che favoriscano investimenti privati nel settore dello sport”.

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La Dichiarazione di Nizza64 “sulla specificità dello sport”, contenuta nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio Europeo di Nizza del 9 dicembre 2000, è di poco successiva alla Relazione di Helsinki e si compone di varie parti, suddivise in 6 diversi settori dello sport: sport dilettantistico e sport per tutti; ruolo delle federazioni sportive; mantenimento delle politiche di attività sportiva; salvaguardia dei giovani sportivi; fattori economici nell’ambito dello sport e solidarietà; sostegno dei trasferimenti. L'aspetto che al momento ci interessa maggiormente riguarda la funzione di integrazione sociale ed educativa dello sport. A tal riguardo, la Dichiarazione di Nizza ha risaltato il fatto che “nell’azione che esplica in applicazione delle

differenti disposizioni del Trattato, la Comunità deve tener conto, anche se non dispone di competenze in questo settore, delle funzioni sociali, educative e culturali dello sport che ne costituiscono la specificità al fine di rispettare e di promuovere l’etica e la solidarietà necessarie a preservarne il ruolo sociale”. Con la Dichiarazione di

Nizza si invitano gli Stati membri e le istituzioni europee ad analizzare il proprio approccio in materia sportiva nel rispetto del Trattato CE, sulla base delle rispettive competenze e seguendo i principi generali specificatamente indicati nella dichiarazione65. Un ultimo e fondamentale aspetto che lega la Relazione di Helsinki alla Dichiarazione di Nizza è l’affermazione, per la prima volta,

64 La «Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in

Europa di cui tener conto nell’attuazione delle politiche comuni» è l’allegato IV alle Conclusioni della Presidenza, Consiglio europeo di Nizza. La Dichiarazione si compone di diciassette punti ripartiti in sei diverse aree: sport dilettantistico e sport per tutti, ruolo delle federazioni sportive, mantenimento delle politiche di attività sportiva, salvaguardia dei giovani sportivi, fattori economici nell’ambito sport e solidarietà, sostegno ai trasferimenti.

65 Tra i principi generali, il Consiglio Europeo ha sottolineato che: i) lo sport è un’attività umana che si

fonda sui valori sociali, educativi e culturali essenziali e costituisce pertanto un fattore di inserimento, di partecipazione alla vita sociale, di tolleranza, di accettazione delle differenze e di rispetto delle regole; ii) la pratica delle attività fisiche e sportive rappresenta, per i disabili, fisici o mentali, un mezzo privilegiato di sviluppo individuale; iii) le federazioni sportive svolgono un ruolo centrale nella solidarietà necessaria fra i vari livelli di attività in quanto consentono l’accesso di un vasto pubblico alle manifestazioni sportive.

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dell’esistenza di un modello europeo dello sport66 le cui caratteristiche

esaltano la funzione sociale di cui sopra.

4.3. La funzione sociale dello sport nel Libro Bianco sullo