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La nuova base giuridica introdotta dal Trattato di Lisbona:

4. La funzione sociale dello sport

1.2 La nuova base giuridica introdotta dal Trattato di Lisbona:

Fino al 1° dicembre 2009, lo sport non era menzionato nei trattati, con la conseguenza che l’Unione Europea non aveva la competenza per gestire una politica sportiva “diretta”. Tutto questo ha destato diverse preoccupazioni. Due sono quelle più rilevanti: in primo luogo, la politica sportiva europea è stata, fino al 2009, indirizzata dalle sentenze della Corte di Giustizia europea e dalle leggi del mercato unico sulla libera circolazione e sulla concorrenza ed è proprio per questo motivo che si parla di creazione di matrice giurisprudenziale. La seconda preoccupazione deriva dal fatto che la politica sportiva europea, prima dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, è stata carente di coerenza: lo sport non solo è stato connesso alle leggi sulla libera circolazione e alle norme sulla concorrenza, ma anche ad un gran numero di settori dell’UE, tra cui la sanità pubblica, l’istruzione, la formazione, la gioventù, le pari opportunità, l’ambiente e la cultura. Tuttavia, la possibilità dell’Unione Europea di destinare risorse a questa attività e di sviluppare una coerente politica sportiva ha incontrato delle difficoltà a livello costituzionale, vista l’assenza di una esplicita competenza per lo sport. Il tema della competenza sportiva ha così portato l’Unione Europea a lottare per dare allo sport uno status giuridico più elevato e un trattamento più completo, viste anche le preoccupazioni delle parti interessate che chiedono, con sempre maggiore frequenza, una risposta coerente sulle sfide attuali dello sport.

L'articolo 165 TFUE, paragrafo 1, prevede che “l’Unione contribuisce

alla promozione delle questioni sportive europee, tenendo conto della specificità dello sport, delle sue strutture basate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa”. Continua con il paragrafo 2

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dicendo che “l’azione dell’Unione mira a: sviluppare la dimensione

europea dello sport, promuovendo l’equità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani sportivi”. L'articolo 165 TFUE, paragrafo

3, recita: “L’Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione

con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e sport, in particolare con il Consiglio d’Europa”. Infine, il paragrafo 4 consente al Parlamento Europeo e al

Consiglio di “adottare misure di incentivazione e raccomandazioni, ad

esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”.

Questa competenza ha di fatto creato l’aspettativa che questo articolo del Trattato potesse fornire soluzioni alle due preoccupazioni poc’anzi descritte. In relazione alla libera circolazione e al diritto della concorrenza, l’articolo 165 TFUE avrà un effetto limitato con riguardo alle competenze giuridiche dell’Unione Europea in materia di sport, soprattutto per quanto riguarda l’applicazione delle leggi sul mercato interno. Ciò è una conseguenza della mancanza della caratteristica dell’“orizzontalità” dell’articolo in questione, che impone di tener conto, nell’esercizio di altre competenze, delle questioni sportive e delle questioni di equità e di apertura nelle competizioni sportive. Tutto questo deve, e dovrà, essere contrastato attraverso l’ausilio di ulteriori competenze previste nel Trattato, come per esempio quelle, relative alla tutela dell’ambiente e di salute pubblica, che contengono clausole orizzontali. Di conseguenza, da un punto di vista prettamente costituzionale, l’articolo 165 TFUE non andrà a modificare la giurisprudenza vigente della Corte di Giustizia in materia di sport. Quanto appena affermato non vuol dire che lo sport non può o non potrà essere preso in considerazione quando si intraprendono iniziative in altri settori dello sport come successo, per esempio nella causa

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sportiva Bernard74, quando la Corte ha confermato che il riferimento dell’articolo 165 TFUE alla specificità dello sport ha consolidato le argomentazioni che dovrebbero essere prese in considerazione quando si va a vagliare la legittimità delle restrizioni alla libera circolazione. L'assenza di una clausola orizzontale non pregiudica, secondo alcuni studiosi75, gli interessi delle istituzioni sportive che confidavano nel fatto che l’articolo 165 TFUE offrisse una più intensa protezione dalla portata del diritto dell’UE rispetto al passato. Questo perché le opportunità di dare a organismi sportivi un ampio margine di valutazione sono cospicue, anche se l’articolo 165 TFUE non dispone di un obbligo costituzionale in tal senso. Ad esempio, nella sentenza Walrave, la Corte di Giustizia ha compiuto una distinzione tra “regole puramente sportive”, che non hanno nulla a che vedere con l’attività economica, e quelle che invece hanno un impatto sull’attività economica. La sentenza, per di più, suggerisce che la discriminazione basata sulla nazionalità, chiaramente vietata dai trattati, non sia pertinente per la composizione delle squadre nazionali.

Con riguardo alla seconda preoccupazione, relativa alla coerenza della politica sportiva e al suo status, l’articolo 165 TFUE ha apportato un contributo molto più rilevante. L'articolo in questione consente lo sviluppo di una politica di sostegno diretta nel settore dello sport. Prima della comparsa del Trattato, per sfuggire alle accuse di procedere in materie nel quale non aveva la competenza, l’Unione Europea collegava i suoi programmi di finanziamento nel settore dello sport alle competenze già esistenti nel Trattato, come quella sull’istruzione. Con il nascere della competenza sportiva dell’articolo 165 TFUE l’Unione Europea adesso può finanziare direttamente il

74 Corte di giust., 10 marzo 2010, causa C-325/08 Olympique Lyonnais c. Oliver Bernard e Newcastle,

consultabile sul sito www.curia.europa.eu

75 Prof. Dr. Richard Parrish (Edge Hill University, United Kingdom) Dr. Borja García García

(Loughborough University, United Kingdom) Samuli Miettinen (Edge Hill University) Prof. Dr. Robert Siekmann (T.M.C. Asser Institute, The Netherlands) in ”The Lisbon Treaty and the EU sport policy” , 2010, consultabile su www.europarl.europa.eu/studies

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settore sportivo, senza doversi giustificare facendo riferimento a competenze non prettamente sportive. In questo modo si aprono, per le istituzioni sportive, una serie di possibilità, tra cui il finanziamento di programmi in materia di inclusione sociale, di promozione della salute, di istruzione e formazione, relativi alla lotta al doping, lotta al razzismo, di promozione della buona governance.

Prestando attenzione al paragrafo 2 dell’articolo 165 TFUE, si attribuisce all’Unione Europea l’incarico di promuovere l’equità delle competizioni sportive, la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi. Vengono escluse le azioni di omogeneizzazione, fatta eccezione per quelle di promozione ed incentivazione che potrebbero aiutare la politica di coesione dell’Unione Europea. Con ciò la Commissione è riuscita a sviluppare un dialogo con il movimento sportivo su questioni specifiche quali la regolamentazione degli agenti e la tutela dei minori. La forma di tale dialogo non dovrebbe presupporre che ciascuna parte interessata abbia il monopolio della rappresentanza e non dovrebbe condurre a “accordi” come il c.d. accordo di Bangermann76 sulle quote dei giocatori nel 1991. È inoltre essenziale che il dialogo strutturato non pregiudichi in alcun modo gli sforzi delle parti sociali nella conclusione di accordi nell’ambito dei comitati di dialogo sociale nello sport.

Ulteriore innovazione apportata dall’articolo 165 TFUE riguarda la possibilità di cooperazione politica tra gli Stati membri. Prima dell’entrata in vigore del Trattato questa cooperazione si svolgeva

76 Nel marzo 1990, è stato dato mandato alla sig.ra Papandreou, al sig. Bangemann e al sig.

Dondelinger di avviare i negoziati con l'UEFA. Questi si sono conclusi con il cosiddetto gentlemen's agreement (1991) che dispone, fra l'altro: - che la norma del 3+2 sarebbe stata applicata dalle federazioni aderenti all'UEFA a partire dal 1o gennaio 1992 e - che le controversie riguardanti l'importo dei costi di trasferimento non avrebbero impedito ad un calciatore di giocare per la sua nuova società.

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informalmente fuori dalla struttura del Consiglio, non a caso, quando le singole presidenze hanno deciso di favorire lo sport, la discussione si è sempre limitata a riunioni informali tra i ministri dello sport dell’UE e tra esperti in materia su temi prioritari. L'articolo 165 TFUE conferisce agli Stati membri la competenza per adottare un approccio più formale relativamente al settore sportivo e proprio nel maggio del 2010 si è discusso, per la prima volta, la politica sportiva dell’UE in sede di Consiglio.

In sintesi, possiamo affermare che l’articolo 165 TFUE non contiene una clausola orizzontale, non contiene disposizioni che impongono di tener conto di questioni sportive nella programmazione di politiche in diversi altri settori, così come non contiene disposizioni che vietino all’UE di farlo. Nonostante il valore attribuito dalla Corte e dalla Commissione all’articolo 165 TFUE è inverosimile che la sua esistenza possa modificare il loro attuale approccio allo sport: un riesame della giurisprudenza e delle cause esistenti in materia sportiva nell’UE rivela che l’articolo in questione non aggiungerà ulteriore protezione alle norme sportive contestate rispetto alla protezione già prevista dalla Corte e dalla Commissione. A tal riguardo, il riesame rileva che sia la Corte, sia la Commissione, hanno accolto la nozione di sport contenente la sua natura specifica. Pertanto, l’elaborazione di orientamenti sull’applicazione al settore sportivo delle norme in materia di libera circolazione e di concorrenza potrebbe dare una grossa mano alla ricerca della certezza del diritto. Come evidenziato dal Parlamento Europeo, infatti, è evidente che l’articolo 165 TFUE richiede all’Unione Europea di prendere in considerazione la specificità dello sport anche se la stessa esercita le proprie competenze per contribuire alla promozione dei profili europei dello sport.

Come già accennato in precedenza, l’articolo 165 TFUE risolve ogni incertezza giuridica relativa alla capacità dell’UE di finanziare direttamente i programmi sportivi. È evidente il fatto che l’Unione

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Europea adesso abbia una competenza per svolgere direttamente azioni volte a sostenere, coordinare o integrare azioni promosse dagli Stati membri nel settore sportivo e tale competenza le conferisce un margine d’azione potenzialmente molto ampio. Tuttavia, c’è da puntualizzare che la scelta delle iniziative prioritarie dovrebbe essere direttamente collegata con i temi di cui all’articolo 165 TFUE e, pertanto, prima di portare avanti i le prime, l’Unione dovrebbe chiarire le seconde, vedi lo sviluppo della dimensione europea dello sport e la promozione dell’equità e l’apertura nelle competizioni sportive. L'approccio ad una gamma ristretta di temi prioritari deve essere privilegiato rispetto ad uno più ampio, in modo da dimostrare il valore aggiunto dell’azione dell’Unione. Proprio a tal riguardo, un rapido esame rivela che le parti interessate sono a favore di iniziative nel campo dell’educazione fisica, del volontariato e dell’inclusione sociale per migliorare la salute. Oltre a questi settori, è doveroso concentrarsi sull’elaborazione di politiche basate su dati concreti, e, in proposito, l’Unione dovrebbe finanziare la ricerca e incoraggiare i soggetti interessati a giustificare le loro posizioni con dati e ricerche solide.

In conclusione, il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea ha il merito di aver consacrato la c.d. specificità dello sport; di aver riconosciuto la funzione sociale ed educativa dello sport, evidenziando anche il bisogno di promuovere valori quali l’equità delle competizioni sportive, la cooperazione tra gli organismi cooperatori dello sport e la tutela dell’integrità fisica e morale degli sportivi; di aver dotato di una base giuridica i progetti e i programmi contro il doping e il razzismo. È opportuno sottolineare però come la competenza fornita dall’articolo 165 TFUE sia “solo” una competenza di sostegno, coordinamento e completamento e che “esclude qualsiasi armonizzazione delle

disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri”.

Si osserva inoltre che l’articolo 165 TFUE dà rilievo decisivo alla dimensione sociale e educativa dello sport, rispetto alla sua dimensione

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economica: si parla, appunto, di strutture basate sul volontariato, sull’inclusione sociale e sulla tutela degli sportivi. Il tutto probabilmente perché, da un lato, al momento dell’introduzione del Trattato, la dimensione economica dello sport non necessitava di politiche di sostegno e promozione; dall’altro, che, a seguito della giurisprudenza costante, quando lo sport costituisce attività economica esso diviene assoggettato al diritto dell’Unione Europea fatta eccezione per le regole dal contenuto prettamente sportivo.

1.3 La Comunicazione della Commissione “Sviluppare la