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D IRETTIVA 2013/48 U E RELATIVA AL DIRITTO DI AVVALERSI DI UN AVVOCATO NEI PROCEDIMENTI PENALI

5. Il diritto alla difesa nell’ordinamento italiano.

5.5 Garanzie di libertà.

. Anche le spese per i consulenti tecnici, investigatori privati, notai ed ufficiali giudiziari sono a carico dello Stato.

Affinché l’esercizio della difesa possa dirsi effettivo, è necessario che questa sia anche libera, cioè affrancata da condizionamenti o pressioni che possono derivare da comportamenti della pubblica accusa.

170 Ai sensi dell’art. 103, le ispezioni e le perquisizioni negli uffici dei difensori sono consentite soltanto se dirette verso gli stessi difensori o altre persone che svolgono stabilmente attività nel medesimo ufficio in quanto imputati, con il limite oggettivo dell’accertamento del reato loro attribuito; oppure, possono essere disposte se finalizzate a rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificatamente predeterminate.

Ma in ogni caso no è possibile procedere a sequestro di carte o documenti relativi all’oggetto della difesa. Tale garanzia è estesa ai consulenti tecnici ed agli investigatori privati che hanno ricevuto incarico dal difensore.

Non è consentito disporre di intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni tra difensori e i loro assistiti, o investigatori, consulenti tecnici e loro ausiliari, art. 103, comma 5.

171

CONCLUSIONI.

Il 27 novembre scorso, la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di cinque proposte - tre direttive e due raccomandazioni - atte a rafforzare i diritti processuali dei cittadini europei coinvolti in procedimenti penali, garantendo loro un processo giusto, indipendentemente dallo Stato membro in cui esso si svolga.

Lo scopo di queste nuove iniziative legislative è quello di adempiere a quanto prescritto dalla tabella di marcia per rafforzare i diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, adottata dal Consiglio dell'Unione Europea il 30 novembre 2009147

La Commissione ha ribadito che il reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni giudiziarie in materia penale può operare nella sua massima estensione soltanto se ciascuno Stato membro abbia piena fiducia nei sistemi di giustizia penale degli altri Paesi membri e se vi sia la certezza che i cittadini europei possano godere appieno del diritto a un giusto processo, indipendentemente dal Paese in cui abbiano scelto di viaggiare, studiare, lavorare o vivere.

.

147 Brevi note sul recente pacchetto di proposte presentato dalla Commissione Europea il 27 novembre2013

172 La Commissione riprende dunque l'iter di rafforzamento dei diritti procedurali dei cittadini europei presentando, nello specifico: una proposta di Direttiva sul rafforzamento del principio di presunzione di innocenza e sul diritto di essere presente al proprio processo; una proposta di Direttiva sui diritti procedurali dei minori indagati o imputati nell'ambito di procedimenti penali; una proposta di Direttiva sull'accesso provvisorio al gratuito patrocinio per indagati o imputati sottoposti a misure privative della libertà e sul gratuito patrocinio nei procedimenti di esecuzione del M.A.E..

Queste tre Direttive sono completate da due Raccomandazioni che la Commissione rivolge agli Stati membri: una inerente alle garanzie processuali per soggetti vulnerabili indagati o imputati nell'ambito di procedimenti penali, l'altra relativa al diritto all'accesso al gratuito patrocinio per soggetti indagati o imputati nell'ambito di procedimenti penali.

Più precisamente, tutte e tre le proposte si preoccupano di specificare che le norme minime in esse stabilite non mirano soltanto a rafforzare la protezione dei diritti procedurali di indagati e imputati, ma hanno lo scopo di consolidare la fiducia reciproca di ciascuno Stato nei confronti dei sistemi di

173 giustizia penale degli altri Paesi membri e, quindi, di facilitare il mutuo riconoscimento delle decisioni in materia penale. Lo scopo delle nuove proposte è, dunque, quello di porsi nel percorso legislativo già intrapreso dalle Istituzioni europee dal 2009 fino ad oggi e destinato a concludersi con il raggiungimento di piene e uniformi garanzie processuali per coloro che vengano coinvolti, in qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, nell'ambito di procedimenti penali in qualità di indagati o imputati.

Infine, analogamente alle direttive già in vigore n. 2010/64/UE, 2012/13/UE e 2013/48/UE, la Commissione ha inserito, nelle disposizioni finali delle tre nuove proposte, una

«clausola di non regressione»148

148Art. 12 COM(2013) 821/2; art. 22 COM(2013) 822/2; art. 7 COM(2013) 824.

, volta a impedire interpretazioni delle direttive implicanti limiti e deroghe ai diritti garantiti dalla Carta dei diritti dell'Unione Europea e della CEDU e, inoltre, a salvaguardare le normative interne che assicurino un livello di protezione più elevato. Lo stesso vale per il criterio cui fare riferimento per l'interpretazione delle decisioni giudiziali, costituito dalla giurisprudenza della

174 Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della Corte europea dei diritti dell'uomo149

Da una prima lettura della proposta di direttiva relativa al rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di essere presente al proprio processo sembra proprio

.

150 che la Commissione abbia accettato l'invito del Consiglio151

Con i suoi trentadue considerando e quindici articoli, il nuovo progetto si concentra su determinati aspetti del diritto alla presunzione di innocenza, nonché sul diritto a essere presenti e partecipare al procedimento penale.

a non limitarsi a presentare le iniziative previste dai sei punti della tabella di marcia del 30 novembre 2009, spingendosi a trattare un aspetto dei diritti procedurali minimi di indagati e imputati diverso e ulteriore rispetto a quelli elencati nella tabella.

In particolare, viene prescritto agli Stati membri di assicurare che eventuali pubbliche dichiarazioni o decisioni assunte

149 Si veda il testo dei considerando (29) della proposta COM(2013) 821/2; (35) della proposta COM(2013) 822/2; (19) della proposta COM(2013) 824.

150 Come peraltro anticipato da G. Biondi, La riqualificazione giuridica del fatto e le spinte

riformatrici che provengono dal diritto europeo, cit., p.17.

151 Considerando (12) della Risoluzione del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa a una

tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, in G.U.U.E., 4 dicembre 2009, 295/2.

175 prima di una sentenza definitiva di condanna non implichino un giudizio di colpevolezza nei confronti della persona indagata o imputata (articolo 4). Vengono inoltre ribaditi alcuni fondamentali principi cardine del diritto processuale penale, considerati dalla Commissione come espressione della presunzione di innocenza: la necessità che l'onere della prova sia posto a carico della pubblica accusa (articolo 5), il principio del in dubio pro reo (articolo 5, comma 3), il diritto di rimanere in silenzio innanzi alle domande poste dalle competenti autorità, senza che l'esercizio del ius tacendi

possa essere utilizzato contro chi abbia scelto di fruirne (articolo 7).

Inoltre, la nuova proposta di Direttiva, agli articoli 8 e 9, riconosce espressamente il diritto di essere presente e partecipare al proprio processo penale, nonché quello di ottenere di essere sottoposto a un nuovo processo qualora l'indagato sia rimasto senza colpa all'oscuro del precedente procedimento.

Secondo quanto affermato dalla Commissione, le tre direttive in vigore n. 2010/64/UE, 2012/13/UE e 2013/48/UE si rivolgono a tutti i cittadini europei indagati o imputati, e quindi anche ai minori; al contempo, però, non tengono sufficientemente conto delle specifiche esigenze che i minori,

176 in quanto soggetti particolarmente vulnerabili, possano presentare, come ad esempio la difficoltà o l'impossibilità di comprendere a fondo e di seguire l'andamento del processo. La nuova proposta di Direttiva si fa dunque carico di queste peculiari esigenze di protezione, garantendo una serie di diritti e strumenti di tutela per i giovani coinvolti in procedimenti penali. In particolare, viene assicurata al minore l'assistenza di un genitore o di altra persona qualificata fin dal primo momento in cui egli divenga sospettato di un crimine; viene inoltre garantito un flusso continuo di informazioni circa l'intero comparto dei suoi diritti processuali (articoli 4 e 5). Il minore non può rinunciare al diritto ad essere assistito da un avvocato (articolo 6), e ha il diritto di essere sottoposto a visite mediche specializzate (articolo 8) nonché a una specifica valutazione che tenga conto delle sue peculiari esigenze, della personalità, del livello di maturità e del contesto socioeconomico in cui egli vive (articolo 7).

Con riferimento ai minori sottoposti ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, si specifica come gli interrogatori di questi soggetti debbano essere registrati (articolo 9) e come, in ogni caso, la custodia cautelare in carcere o la pena della reclusione debbano essere prese in considerazione e valutate soltanto come extrema ratio, in

177 assenza di altre valevoli alternative (articolo 10). Qualora lo

status detentionis risulti inevitabile, deve essere assicurata la possibilità di accedere a misure alternative alla detenzione (articolo 11) e deve comunque essere garantito uno specifico trattamento penitenziario nei confronti dei minori detenuti (articolo 12).

Infine, i procedimenti penali che vedano coinvolti dei minorenni devono essere celebrati rapidamente, mantenendo pur sempre un alto livello di diligenza (articolo 13), a porte chiuse per tutelare la privacy del minore (articolo 14), e devono essere condotti da persone che abbiano ricevuto un'apposita formazione (articolo 19).

L'ultima proposta presentata dalla Commissione il 27 novembre scorso riguarda l'accesso provvisorio al gratuito patrocinio per indagati o imputati sottoposti a misure privative della libertà e si pone come obiettivo quello di completare la Direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del Mandato d'Arresto Europeo, Direttiva che non disciplina, come si evince dall'articolo 11, l'istituto del gratuito patrocinio.

La Commissione intende garantire alle persone indagate o imputate che siano state sottoposte a una misura privativa

178 della libertà un effettivo diritto ad avvalersi di un difensore fin dalle prime fasi del procedimento penale; è necessario, pertanto, che esse non debbano attendere la decisione, da parte delle autorità nazionali competenti, sulla loro ammissione all'istituto del gratuito patrocinio. È compito dunque degli Stati membri assicurare che sia disponibile per tutti l'accesso ad un servizio di gratuito patrocinio c.d. provvisorio, in attesa perlomeno della decisione definitiva delle competenti autorità.

Soltanto così il diritto all'assistenza legale sancito dalla Direttiva 2013/48/UE può ritenersi garantito pienamente fin dagli inizi del procedimento, prima ancora che la persona indagata sia sottoposta a interrogatorio (articolo 4, comma 2).

La proposta di Direttiva, inoltre, all'articolo 5, si preoccupa di garantire l'accesso provvisorio al gratuito patrocinio e, quindi, un’effettiva ed immediata assistenza legale a coloro che siano stati raggiunti da un M.A.E., sia nell'ambito del Paese richiedente sia nel territorio del Paese richiesto.

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INDICE

INTRODUZIONE:

1.Storia della cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione europea………Pag. 1 2.Il diritto ad un processo equo, art. 6 CEDU e art. 111 Cost………Pag. 6

3.Le garanzie processuali dell’imputato

nell’UE……….Pag.25

CAPITOLO 1.

DIRETTIVA 2010/64/UE SUL DIRITTO ALL’INTERPRETAZIONE E ALLA TRADUZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI.

1. La Direttiva europea 2010/64/UE sul Diritto all’interpretazione e alla

traduzione dei procedimenti penali……...Pag. 28

2. La qualità

dell’interprete………Pag. 39 3. Normativa e Giurisprudenza in tema di interpretazione e traduzione in ambito legale………Pag. 42

3.1. Il codice di procedura

180

4. La delega per l’attuazione della

direttiva……….Pag. 65 5.Il caso di Yasmin Akter, ergastolo per colpa dell’interprete……….Pag. 78

CAPITOLO 2

DIRETTIVA 2012/13/UE SUL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE NEI

PROCEDIMENTI PENALI.

1.Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, introduzione al tema………Pag. 102

2. Analisi della Direttiva

2012/13/UE………..Pag. 103

2.1. La Carta dei Diritti………Pag. 107

2.2. Modello indicativo di comunicazione dei diritti……….Pag. 109

3. Il diritto all’informazione nel processo penale………Pag. 113

CAPITOLO 3

DIRETTIVA 2013/48 UE RELATIVA AL DIRITTO DI AVVALERSI DI UN

181

1. La Direttiva 2013/48/UE nel quadro del rafforzamento dei diritti di

imputati e indagati nel processo

penale………Pag. 141 2.Ambito di applicazione e soggetti………..Pag. 144 3. Il diritto di avvalersi di un difensore………Pag. 146 4. I diritti di comunicare………Pag. 156

5.Il diritto alla difesa nell’ordinamento italiano. 5.1. La rappresentanza tecnica……….Pag. 158 5.2.La nomina del difensore e le sue vicende………Pag. 162

5.3.La difesa d’ufficio………Pag. 167

5.4.Il patrocinio a spese dello

Stato……….Pag. 168

5.5.Garanzie di libertà………..Pag. 169

CONCLUSIONI………Pag. 171

BIBLIOGRAFIA

182

G. Biondi, La riqualificazione giuridica del fatto e le spinte