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D IRETTIVA 2013/48 U E RELATIVA AL DIRITTO DI AVVALERSI DI UN AVVOCATO NEI PROCEDIMENTI PENALI

5. Il diritto alla difesa nell’ordinamento italiano.

5.1 La rappresentanza tecnica.

La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento ( art. 24, comma 2 ). Si può definire difesa la tutela contro un attacco che venga mosso ai diritti di un soggetto con qualsiasi procedura giudiziaria. La “difesa penale” è quella forma di tutela che permette all’imputato di ottenere il riconoscimento della piena innocenza o comunque di non essere condannato ad una sanzione non più grave di quella applicabile secondo la legge.

125 F.A Babula La Direttiva 2013/48/UE sul diritto al difensore e a comunicare con terzi e autorità consolari in caso di privazione della libertà personale p.15.

126 Per tali, in ambito internazionale e anche, espressamente qui, si intendono i minori di diciotto anni.

159 La difesa è un diritto, e cioè consiste nel potere di esigere da altri soggetti un comportamento conforme alla legge. Sono titolari del diritto di difesa le parti e alcuni dei soggetti del procedimento penale.

Per quanto riguarda le modalità di esercizio, tale diritto può essere esercitato sia personalmente ( autodifesa )127, sia per mezzo del difensore ( difesa tecnica )128

Il difensore è una persona che ha particolare competenze tecnico-giuridica e che ha determinate qualifiche di tipo penalistico, privatistico e processuale. La qualifica penalistica è quella di esercente un servizio di pubblica necessità, poiché alla funzione di avvocato si accede mediante una speciale abilitazione dello Stato e, al tempo stesso, dell’opera dei difensori i privati sono per legge obbligati ad avvalersi ( art. 359 c.p.p. ).

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La rappresentanza tecnica è il potere, conferito al difensore, di compiere atti processuali “per conto”, cioè nell’interesse, del cliente. La rappresentanza tecnica attribuisce al difensore il potere di compiere per conto del cliente tutti quegli atti che

127 Esempio di autodifesa è il diritto spettante all’indagato, di ricevere personalmente notizia del procedimento penale in corso attraverso l’informazione di garanzia, che deve essere inviata quando il pubblico ministero deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere ( art. 369 c.p.p. ).

128 Esempio di difesa tecnica è il potere del difensore di condurre l’esame incrociato ( art. 498 c.p.p.).

160 il codice riferisce a quella parte, a condizione che i medesimi non siano personali, e cioè che non siano dalla legge espressamente riservati alla parte ( art. 99 c.p.p. comma 1 e art. 100 comma 4 c.p.p. ). Perché il difensore possa disporre di un diritto in nome del cliente, deve essergli attribuita una rappresentanza volontaria, e cioè il potere di compiere un atto i cui effetti ricadono sul cliente. La rappresentanza tecnica è conferita dal cliente al difensore mediante una procura ad litem. L’imputato e l’indagato conferiscono tale rappresentanza mediante la nomina che è contenuta in una dichiarazione ( art. 96, comma 2 c.p.p. ) che può essere resa oralmente davanti alla autorità procedente o può essere effettuata per atto scritto. In tal caso, la dichiarazione scritta deve essere consegnata alla autorità procedente dal difensore o deve essere trasmessa dall’interessato con raccomandata alla autorità procedente. La persona offesa conferisce la rappresentanza tecnica con le medesime forme semplificate che sono previste per l’imputato.

Quando si deve compiere nel procedimento un atto personale e non può essere presente la parte assistita, non è sufficiente la rappresentanza tecnica del difensore. E’ necessario che la parte conferisca una rappresentanza volontaria al difensore o ad altra persona di sua fiducia, e ciò può fare soltanto la

161 procura speciale129

La rappresentanza volontaria permette di compiere un atto processuale in nome e per conto della parte. La procura speciale deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve contenere la determinazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce ( art. 122 c.p.p. ). Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo. L’art. 37 disp. att. precisa che la procura speciale può essere rilasciata anche preventivamente, per l’eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell’atto al quale la procura si riferisce

a compiere un determinato atto ( art. 122 c.p.p.).

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Tra l’imputato e il proprio difensore esiste una rappresentanza tecnica che assume la forma della assistenza, nel senso che l’imputato può sempre compiere personalmente gli atti che non siano per legge riservati al difensore. Quindi la difesa tecnica non può escludere l’autodifesa che spetta all’imputato.

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129 La procura speciale è necessaria, ad esempio, per l’istanza di rimessione del processo ( art. 46, comma 2 c.p.p.); per l’accettazione della remissione di querela ( art. 340 c.p.p. ); per atti di disposizione di un diritto.

130 Vi sono atti personalissimi per i quali non è possibile avere la rappresentanza volontaria; ad esempio rendere l’interrogatorio o l’esame incrociato

162 Infatti l’imputato ha diritto di partecipare personalmente agli atti del procedimento affiancato dal difensore che si limita ad assisterlo. Il diritto di autodifesa dell’imputato prevale sul diritto alla difesa tecnica, in considerazione del fatto che nel procedimento penale è in questione un diritto di libertà. In base all’art. 99 comma 2, l’imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto dal difensore prima che , in relazione all’atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.

Di fatto, poi, appare irrinunciabile anche la difesa tecnica delle parti private diverse dall’imputato. La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono stare in giudizio soltanto attraverso il ministero di un difensore, il quale può compiere e ricevere tutti gli atti del procedimento che la legge non riserva espressamente alla parte personalmente. A tale scopo il domicilio delle parti private s’intende eletto presso il difensore ( art. 100, 5° c.p.p.).