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D IRETTIVA 2012/13/ UE SUL DIRITTO ALL ’ INFORMAZIONE NEI PROCEDIMENTI PENALI

H. PERIODO DI PRIVAZIONE DELLA LIBERTA’.

3. Il diritto all’informazione nel processo penale italiano.

Il codice di procedura penale prevede una serie di diritti e di garanzie a tutela dell’indagato / imputato, in ogni stato e grado del procedimento penale. Tra questi diritti e garanzia merita particolare attenzione il diritto all’informazione.

A questo proposito gli artt. 64 e 65 disciplinano i diritti dell’ indagato/imputato all’atto del compimento dell’interrogatorio. Si tratta di una delle attività più rilevanti che investono l’imputato: attraverso l’interrogatorio egli è messo in condizione di conoscere direttamente il proprio addebito e di condurre una prima e rilevante possibilità di difesa decidendo di rispondere o di tacere.

114 Per questo è presente la facoltà del difensore ( di fiducia o d’ufficio) di presenziare, disponendosi altresì che questo debba essere anticipatamente avvisato del compimento dell’atto. Preventivamente l’interrogante deve contestare con precisione i fatti e gli elementi di prova esistenti a suo carico. E’ obbligo dell’interrogante indicare gli elementi di prova, ma non necessariamente rilevare le fonti81

L’art. 64 comma 3, impone prima dell’inizio dell’interrogatorio, la pronuncia degli avvisi sul fatto che: a) le dichiarazioni rese potranno essere sempre utilizzate contro di lui, b) ha facoltà di non rispondere, ma in ogni caso il procedimento seguirà il suo corso, c) in relazione alle dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di altri, potrà assumere la veste di testimone.

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L’omissione degli avvertimenti di cui alla lettera a) e b) comporta l’inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni rese, mentre l’omissione del solo avvertimento di cui alla lettera c), rende inutilizzabili le dichiarazioni nei confronti della persona accusata nel corso dell’interrogatorio.

La “lealtà” cui l’ordinamento deve informare le proprie ricadute positive suggerisce di non fare mistero circa la

81 Ulteriori regole dell’interrogatorio : l’imputato deve presentarsi libero nella persona innanzi all’interrogante; non possono essere utilizzati metodi o tecniche che influenzino la capacità di autodeterminarsi o di ricordare i fatti.

115 fruibilità, in senso favorevole e non rispetto le sorti del dichiarante, dei relata che lo stesso dovrebbe determinarsi a rendere; al contempo dall’art. 64 c. 3, lett a) emerge come l’utilizzabilità di quanto eventualmente dichiarato possa spingersi ben oltre la fase delle indagini preliminari, essendone prevista una valenza finanche dibattimentale, pur a fronte, in quella sede, dell’assenza o del silenzioso contegno dell’imputato.

Chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell’art. 64 nella parte in cui non prevede che l’imputato, che l’esame abbia inizio, riceva gli avvertimenti circa il diritto al silenzio e le dichiarazioni erga alios, la Consulta82

Il codice del 1988 ha introdotto, per la prima volta, nel sistema processuale penale la disciplina del registro delle notizie di reato, imponendo al P.M. di iscrivere “immediatamente”, nell’apposito registro custodito presso gli uffici della Procura della Repubblica, “ogni notizia di reato che ha optato per la manifesta infondatezza della questione, in quanto un’interpretazione di tipo sostanziale consente di rivolgere gli avvisi previsti per l’interrogatorio anche in sede di esame dell’imputato. Si tratterebbe, infatti, di due atti processuali di identica natura e ciò permetterebbe di rendere omologa la relativa disciplina.

116 gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta il nome della persona alla quale il reato è attribuito” ( art. 335 comma 1 c.p.p.)83

Al comma 2 l’art. 335 prevede l’obbligo per il P.M. di aggiornare le iscrizioni conformemente alle risultanze delle indagini in corso, qualora dalle stesse emerga una diversa qualificazione giuridica del fatto, ovvero ne varino alcuni elementi diversi da quelli materiali integrati dalla condotta e dall’evento.

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Il legislatore configura, pertanto, l’iscrizione come un atto vincolato a struttura complessa e progressiva, ove simbioticamente convivono una componente oggettiva, quale è il profilarsi di un determinato fatto come sussumibile nell’ambito di una specifica fattispecie criminosa, e una componente soggettiva, rappresentata dal nominativo dell’indagato. Cosicché la conoscenza di una notizia e la sua qualificazione come notizia di reato ad opera del P.M. si collocano prima e al di fuori del procedimento penale84

83 Rileva A. Marandola, Mancata iscrizione della notitia criminis ,in Cass. pen., 2001, p.413, che la stessa collocazione topografica della norma inserita all’interno della c.d. parte dinamica del codice, starebbe a significare come l’iscrizione costituisca il primo atto formale con il quale il P.M. manifesta il proprio interesse a coltivare la notizia di reato appresa o ricevuta.

. In un sistema in cui vengono predeterminati i termini massimi di durata delle indagini preliminari ( art. 407 c.p.p. ), il

117 legislatore ha necessariamente dovuto individuarne il dias a quo. L’art. 335 assolve questa finalità documentale, cristallizzando il momento genetico della fase procedimentale, al termine della quale il P.M. si troverà di fronte a un bivio: o esercitare l’azione penale o richiedere l’archiviazione. Più precisamente, l’art. 405 comma 2 c.p.p. fa decorre i termini massimi delle investigazioni “ dalla data in cui il nome della persona ala quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato85

Con la legge n. 332 il legislatore del 1995 modifica interamente il regime di conoscibilità delle iscrizioni di cui all’art. 335 c.p.p., all’evidente scopo, da un lato, di concretizzare il diritto di difendersi provando, dall’altro lato, di garantirne il presupposto fattuale, ovvero la possibilità di conoscere l’esistenza di un’indagine preliminare a carico.

”.

In questa prospettiva, infatti, il novellato art. 335 comma 3 c.p.p. riconosce all’indagato, alla persona offesa, nonché ai rispettivi difensori, il diritto di avere notizia ufficiale della pendenza di un procedimento in cui risultino coinvolti,

85 In soli tre casi il codice individua il dias a quo delle indagini nell’iscrizione oggettiva: nel procedimento contro ignoti ( art. 415 c.p.p.); nelle ipotesi di citazione a giudizio direttissimo dell’imputato libero che abbia reso confessione ( art. 449 c.p.p. ); nei casi di giudizio immediato richiesto dal P.M. ( art. 453 ss c.p.p. ).

118 attraverso la presentazione di una richiesta formale alla segreteria del P.M.86

Restano salve, tuttavia, le eccezioni legalmente previste, quando si proceda per gravi delitti di criminalità comune, ovvero di criminalità organizzata di stampo mafioso o a questa strumentali, di cui all’art. 407 comma 2, lett. a) c.p.p. ( art 335 comma 3 c.p.p. ), ovvero quando il P.M. abbia disposto il segreto sulle iscrizioni per salvaguardare specifiche esigenze connesse alle indagini (art. 335 comma 3 bis ).

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La conoscibilità dell’esistenza di un’indagine permette all’inquisito di ricercare e reperire le prove della propria innocenza, nonché di contrastare le prove a carico raccolte dal’accusa, secondo i dettami dell’art. 190.

Passando dal piano astratto a quello degli accadimenti concreti, preme evidenziare come l’indagato potrà sapere di essere destinatario di un’indagine solo se si attiva personalmente o a mezzo del suo difensore. Sul punto la giurisprudenza costituzionale87

86 Sull’accesso al registro da parte di soggetti terzi individuati ex lege v. R. Aprati, Notizia, cit., p. 104. Analoga facoltà viene oggi riconosciuta agli enti, società o associazioni e al loro difensore in merito alle iscrizioni relative ad illeciti amministrativi dipendenti da reato ex art. 55 comma 2 d.lgs. 2 maggio 2001, n. 231.

ha escluso che la ritarda artificiosa annotazione soggettiva possa comportare una “

violazione del diritto della persona accusata di essere, nel più

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breve tempo possibile, informata riservatamente della natura

e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico”

costituzionalmente garantito “poiché dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato non scaturisce alcun diretto obbligo informativo dell’organo dell’accusa nei confronti dell’indagato, obbligo che invece si connette, nell’ambito delle indagini preliminari solo al compimento di un atto garantito”.

L’art 110 bis disp.att., letto insieme all’art. 335 comma 3 prevede soltanto che, quando vi sia richiesta di comunicazione delle iscrizioni se la risposta è positiva, la segreteria della procura le fornisce se non sussistono gli impedimenti e cioè il segreto ex art. 335 comma 3. In caso contrario, risponde con la formula: “non risultano iscrizioni

suscettibili di comunicazione”. Cosa accade quando si

procede nello stesso tempo per reati comuni e per reati la cui iscrizioni è coperta ex lege dal segreto? Sembra ragionevole ritenere che, se i fatti sono attribuiti alla medesima persona, il diritto della difesa è eliso dalle esigenze investigative; se i fatti sono ascritti a persone diverse, il diritto di colui al quale è addebitato un reato che non rientra in quell’elenco di misfatti gravi, deve prevalere.

La legge 332 del 1995 provvede a riformare altresì l’istituto dell’informazione di garanzia previsto all’art. 369 c.p.p..

120 Condizione necessaria per l’inoltro dell’informazione di garanzia diviene l’imminente compimento di “un atto garantito” – ossia di un atto al quale il difensore ha diritto di assistere – del P.M. o da lui delegato88

Al verificarsi di questo presupposto normativo, l’invio dell’informativa de qua integra un atto dovuto al quale il P.M. non può legittimamente sottrarsi.

.

Sotto il profilo strettamente cronologico è da osservare che l’espressione usata dal legislatore “quando deve compiere un

atto” implica evidentemente che lo stesso non abbia ancora

avuto luogo. Deve, quindi, convenirsi sul fatto che, nel momento in cui il P.M. valuti, in prospettiva, l’opportunità di svolgere atti garantiti preannunciabili, ovvero presidiati dalla facoltà di assistenza tecnica con diritto di preavviso in capo al difensore ( accertamenti tecnici irripetibili, interrogatorio, confronti, ispezioni non urgenti ex art. 360 e 364 ) l’informazione di garanzia all’indagato deve necessariamente preceder l’atto.

In simili casi l’omissione dell’informazione di garanzia determina una nullità di ordine generale a regime intermedio

ex art. 178 lett. c) e 180, come tale suscettibile di sanatoria

88 Lo stesso obbligo di inoltro non sussiste in relazione agli atti di iniziativa della polizia giudiziaria di cui all’art. 356, per i quali, peraltro, l’assistenza del difensore è facoltizzata senza diritto di preavviso.

121 secondo i meccanismi di cui all’art. 18289. La sanzione si riverberà, ex art. 185 comma 1, sull’atto di indagine garantito successivamente compiuto: se, infatti, il P.M. è obbligato al previo invio dell’informazione di garanzia qualora intenda procedere al compimento di un atto garantito, deve conseguentemente riconoscersi un rapporto di dipendenza sia logica che giuridica tra la prima e il secondo90

Di converso, lo stesso meccanismo di invalidità derivata non sembra estensibile anche agli atti successivi a quello in vista del quale l’informazione di garanzia doveva essere inoltrata

.

91

La legge n. 60 del 2001, ha introdotto una nuova garanzia prevista dall’

. Ciò per le difficoltà concrete ma anche teoriche, di ravvisare un reale rapporto di dipendenza tra i medesimi, non integrando l’informazione de qua un atto propulsivo del procedimento in senso stretto, ma anche un atto che, pur potendo inserirsi nelle dinamiche procedimentali non ne costituisce momento necessario al suo corretto progredire.

art. 369 bis c.p.p.: si tratta dell’informazione

della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa. Il Pubblico Ministero, in base al nuovo disposto, nel

89 Una corrente giurisprudenziale minoritaria ritiene che l’omissione dell’informativa di garanzia comporti invece una nullità relativa: cfr Cass. pen. sez III, 26 aprile 1996, Beltrami in Giust. pen., 1997, III, c. 443.

90 V. Cass. pen. sez. VI 31 ottobre 1996, Testolin, in Cass. pen., 1998, p.1691.

91 Ritiene invece applicabile l’art. 185 anche a tutti gli atti successivi M. CERVADORO, voce Informazione di garanzia in dig. disc. pen, VII, Torino 1993, p.22. La tesi non ha tuttavia mai

122 momento in cui deve compiere il primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere, deve notificare all’indagato la comunicazione della nomina del difensore d’ufficio e deve fornirgli una serie di informazioni per garantire maggiormente il diritto di difesa.

Tale comunicazione è prevista a pena di nullità degli atti successivi e porta a conoscenza dell’indagato di tutti gli obblighi e le facoltà relativi alla difesa tecnica. Deve contenere: 1. l’informazione dell’obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale; 2. il nominativo del difensore d’ufficio ed il suo indirizzo e recapito telefonico; 3. l’indicazione della facoltà d nominare un difensore di fiducia con l’avvertimento che, in mancanza, l’indagato sarà assistito da quello nominato d’ufficio; 4. l’indicazione dell’obbligo di retribuire il difensore d’ufficio, a meno che l’indagato non ottenga l’ammissione al gratuito patrocinio; 5. l’indicazione delle condizioni per l’ammissione al patrocinio per i non abbienti.

La legge 16 dicembre 1999, n. 479 ( c.d. Legge Carotti), ha introdotto nel sistema processuale penale una rilevante novità ai fini della conoscibilità dell’accusa, con la previsione del nuovo istituto dell’ “avviso di conclusione dell’indagini”, come condizione necessaria per la successiva richiesta di

123 rinvio a giudizio,interamente disciplinato dall’art. 415 bis. Tale avviso, che deve essere notificato prima della scadenza del termine per le indagini, contiene “la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede” con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, dalla data e del luogo del fatto.

Inoltre l’avviso contiene l’avvertimento che l’indagato ed il suo difensore hanno la facoltà di prendere visione del fascicolo delle indagini, depositato presso la segreteria del pubblico ministero. In tal modo la difesa può conoscere tutti gli atti di indagine in un momento anteriore al deposito delle richiesta di rivio a giudizio, L’indagato è infatti avvertito che entro il termine di 24 giorni può esercitare le seguenti facoltà: a) presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, b) può chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, c) può presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Non sfugge come la conoscenza dell’intero fascicolo possa consentire alla persona sottoposta alle indagini un più efficace esercizio del diritto di difesa. L’avviso di conclusione delle indagini è un istituto che garantisce, da un lato, l’esigenza di completezza delle investigazioni preliminari e dall’altro, il diritto dell’imputato di fornire un

124 contributo efficace e consapevole al fine di chiarire la propria posizione.

Quanto alla funzione dell’avviso di conclusione delle indagini, potrebbe dubitarsi della sua effettiva utilità, ove lo si consideri un sostanziale duplicato dell’informazione di garanzia prevista agli artt. 369 – 369 bis. A riguardo occorre, però, evidenziare come, rispetto alla garanzia prevista dall’art. 369 bis, l’avviso di conclusione delle indagini assolve una funzione sicuramente più ampia, in quanto consente all’indagato di avere piena contezza dell’ipotesi accusatoria e non un’informazione funzionale al compimento di uno specifico atto del procedimento.

Tra i presupposti che impongono l’inoltro dell’avviso, l’art. 415 bis individua, in primis una condizione negativa ossia l’intendimento dell’organo inquirente di non presentare la richiesta di archiviazione, ritenendo, al contrario, formulabile “una prognosi di colpevolezza nei confronti dell’inquisito92

La necessità di tale adempimento preliminare è stata, tuttavia, esclusa per alcune forme di esercizio dell’azione penale, in relazione alle quali si è ritenuto che l’avviso di cui all’art. 415 bis sia superfluo o eccessivamente gravoso in

”.

92 L’espressione è di L.Carli, Le indagini preliminari nel sistema processuale penale, soluzioni e proposte, p.253.

125 termini di economia processuale93. La dottrina prevalente è in effetti, concorde nell’affermare che la preclusione riposa nel principio di tassatività delle nullità, che ne precluderebbe l’estensione a casi diversi da quelli espressamente regolati94. Ad avvalorare tale tesi concorre, per altri, anche la collocazione normativa dell’avviso nella sequenza dei termini fissati all’art. 405, pertinenti alle sole forme ordinarie dell’azione penale. La legge, infatti, quasi sempre e coerentemente con i principi di massima celerità e speditezza che ne informano l’esistenza, regolamenta i tempi di propulsione dei riti speciali in maniera del tutto autonoma e spesso incompatibili con il meccanismo di definizione delle indagini preliminari di cui all’art. 415 bis95

Se nell’ambito dell’ampia gamma di poteri di deduzioni e di impulso che l’art. 415 bis comma 3 garantisce alla difesa, taluni non rappresentano una novità

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96

93 L’instaurazione del giudizio direttissimo non deve essere preceduta dall’avviso di conclusioni delle indagini, poiché le cadenze temporali del rito sono incompatibili con le attività previsti dall’art. 415 bis. L’avviso è altresì incompatibile con la struttura del procedimento finalizzato all’emissione del decreto penale di condanna, sia perché il rito è connotato da un contraddittorio posticipato – e, comunque, assicura una completa conoscenza del fascicolo delle indagi - sia perché il decreto contiene tutti gli elementi utili ad orientare le scelte difensive. Così come è incompatibile con la struttura del procedimento finalizzato all’applicazione della pena su richiesta delle parti.

, costituisce, di converso, un elemento di assoluta originalità la possibilità per

94 L. Iandolo Pisanelli, l’imputazione provvisoria, cit. p.126. 95 Vedi in questa direzione T. Bene, art. 415 bis cit. p. 553.

96 Il riferimento è alle facoltà di presentare memorie produrre documenti, in quanto già implicite nel contenuto delle memorie e delle richieste menzionate dall’art. 367 e dall’art. 121, ammesse senza limiti di tempo in ogni stato e grado del procedimento.

126 la difesa di richiedere all’organo inquirente l’espletamento di ulteriori atti di indagini ad integrazione e completamento di un’attività di ricerca ormai tendenzialmente conclusa, al fine di indurre il P.M. ad un ripensamento circa “ i propri propositi imputativi97

Non sembra, tuttavia, configurabile in capo al P.M., un obbligo di assecondare le richieste difensive, se non nei limiti in cui sullo stesso grava l’onere di compiere “ogni attività necessaria per le determinazioni inerenti all’esercizio

dell’azione penale” (art. 326) e di svolgere “accertamenti su

fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle

indagini” (art. 358). La Corte costituzionale

.

98

L’inquirente disporrà, quindi le nuove investigazioni sollecitate dalla difesa – in base ad una valutazione di opportunità

ha rilevato al riguardo che le soluzioni prospettate dal legislatore non risultano costituzionalmente obbligate, come emerge dal tenore letterale della disposizione che, espressamente, prevede la sola obbligatorietà di procedere all’interrogatorio eventualmente richiesto, interrogatorio che, assurto a tertium

comparationis non può essere posto a raffronto con altri atti

di indagine, in quanto atto che il P.M. è tenuto a compiere su istanza dell’indagato.

97 R. Del Cocco, Addebito penale preliminare e consapevolezza difensiva, Torino 2008 p. 92 98 Corte cost. 30 luglio 2003 n. 287, DPP 2003, 1332.

127 assolutamente discrezionale – solo allorquando le ritenga necessarie, ovvero rilevanti e pertinenti, al fine di consentire

di “compiutamente apprezzare e probatoriamente

rappresentare, in tutte le sue implicazioni, gli elementi idonei a definire la posizione dell’indagato99

L’omessa o ritardata notifica, all’indagato e al suo difensore dell’avviso di cui all’art. 415 bis determina, per espressa previsione degli artt. 416 comma 1 e 552 comma 2, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di decreto di citazione diretta di rinvio a giudizio, nonché degli atti successivi funzionalmente connessi all’esercizio dell’azione penale ( art. 185 comma 1). Secondo l’opinione diffusa in giurisprudenza

”.

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Un altro aspetto meritevole di essere analizzato nell’ambito del diritto all’informazione dell’imputato nel sistema processuale penale concerne il tema della riqualificazione giuridica del fatto; secondo l’art. 521 “nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purchè il reato non ecceda

tale omissione o irregolarità determina il verificarsi di una nullità a regime intermedio, ai sensi degli articoli 178 comma 1 lett. c) e 180, poiché pregiudica l’esercizio del diritto di difesa dell’indagato.

99 Cass. penale, sez. un. 11 luglio 2001, Cavanesi in Dir. pen. e proc., 2001, 1233. 100 C.I. 8.11.2011 N. 949, CED 251669; C.I. 5.5.2010 N.19948, CP 2011, 1513.

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la sua competenza ne risulti attribuito alla cognizione del tribunale a composizione collegiale anziché monocratica.”

In particolare, la Corte costituzionale con la sentenza n. 103 del 2010 ha autorevolmente affermato che il giudice può attribuire al fatto una definizione giuridica diversa, soltanto quando l’accadimento storico addebitato rimanga identico negli elementi costitutivi tipici, cioè quando risultano immutati l’elemento psicologico, la condotta, l’evento e il nesso di casualità. Se il giudice, invece, accerta che il fatto è diverso a quello descritto nel’imputazione, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

Il principio è diretto a garantire il contraddittorio e il diritto di difesa dell’imputato, il quale deve essere posto nelle condizioni di conoscere l’oggetto dell’imputazione nei suoi elementi essenziali e di difendersi, secondo la linea ritenuta più opportuna, in relazione ad esso.

Infine, citando la propria precedente sentenza n. 88/ 1994, il giudice delle leggi ha ricordato che il principio è posto anche al fine del controllo giurisdizionale sul corretto esercizio dell’azione penale.

La Corte Europea dei diritti dell’uomo, invece, in merito al potere del giudice di riconoscere al fatto una definizione giuridica diversa, assicura all’imputato un più alto grado di