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D IRETTIVA 2010/64/U E SUL DIRITTO ALL ’ INTERPRETAZIONE E ALLA TRADUZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI

4. La delega per l’attuazione della direttiva.

La direttiva 2010/64/Ue è stata resa esecutiva nel nostro ordinamento il 27 ottobre 2013. Tale provvedimento propone delle significative novità, sia sul versante del contenuto e

73 Si può ricollegare l’art. 133 c.p.p.; quanto alla sostituzione dell’interprete che non rispetta il termine per le traduzioni scritte v. art. 147 c.p.p.

66 sulla natura del diritto, sia su quello della sua estensione oggettiva.

La delega per l’attuazione della direttiva è contenuta nella Legge 6 agosto 2013, n. 96.

Lo schema di decreto legislativo è composto da 4 articoli.

L’articolo 1 modifica due articoli del codice di procedura penale. La prima modifica (lett. a) interessa l’art. 104 c.p.p. sui colloqui del difensore con l’imputato in custodia cautelare. In base all’art. 104 c.p.p., l'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura (comma 1). La persona arrestata in flagranza o fermata in quanto indiziata di delitto a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo (comma 2). Nel corso delle indagini preliminari, quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore (comma 3). Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice (comma 4).

67 Viene aggiunto un nuovo comma 5 secondo cui l’imputato

in stato di custodia cautelare, l’arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all’assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la

nomina dell’interprete si applicano le disposizioni del Titolo IV del Libro II (ovverosia le disposizioni sulla traduzione degli atti).

Il Titolo IV (Traduzione degli atti) è composto dai seguenti articoli:

 143 (Nomina dell’interprete);

 144 (Incapacità e incompatibilità dell’interprete);  145 (Ricusazione e astensione dell’interprete);  146 (Conferimento dell’incarico);

 147 (Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell’interprete).

La seconda modifica (lett. b) sostituisce l’art. 143 c.p.p., oggi rubricato “Nomina dell’interprete”.

L’art. 143 vigente prevede che l'imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova

68 contraria per chi sia cittadino italiano (comma 1). Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall'articolo 119 (sulla partecipazione del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento), l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall'interprete (comma 2). L'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare (comma 3). La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria (comma 4).

Il nuovo art. 143 c.p.p. introduce le seguenti innovazioni: - il diritto dell’imputato che non conosce la lingua italiana

all’assistenza gratuita di un interprete è indipendente

dall’esito del procedimento e riguarda espressamente anche lo svolgimento delle udienze cui prende

parte (comma 1); la modifica è connessa a quella al testo unico sulle spese di giustizia, che esclude dalle spese ripetibili quelle per interpreti e traduttori (v. ultra, art. 3 dello schema);

69 - tale diritto è esteso espressamente anche alle

comunicazioni con il difensore prima di rendere un interrogatorio ovvero al fine di presentare un’istanza o una memoria nel corso del procedimento (comma 1); - negli stessi casi, l’autorità procedente deve disporre la

traduzione scritta di una serie di atti, entro un

termine congruo, in modo da consentire l’esercizio dei diritti e delle facoltà della difesa. Sono indicati a tal fine i seguenti atti: l’informazione di garanzia, l’informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, i decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna (comma 2);

- il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, con atto motivato, impugnabile unitamente alla sentenza, la traduzione gratuita di altri atti o anche solo di parte di essi, ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico (comma 3); non è previsto espressamente che nei casi del comma 3 si tratti di traduzione scritta;

- l’accertamento sulla conoscenza della lingua italiana

70 - oltre all’interprete, anche il traduttore deve essere

nominato anche quando il giudice, il p.m. o l’ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare (comma 5);

- la nomina del traduttore è regolata dagli artt. 144 ss. del titolo IV (che già disciplinano l’attività dell’interprete, ad esempio con riguardo alle incompatibilità e agli obblighi professionali).

Si osserva da quanto indicato in precedenza che non si prevede, secondo quanto indicato nelle premesse della direttiva al n. 22, che la traduzione debba avere luogo nella lingua madre dell’imputato ovvero in altra lingua, purchè non ne sia pregiudicata la possibilità di comprensione effettiva.

L’articolo 2 dello schema di decreto legislativo modifica le disposizioni di attuazione del c.p.p.. Le modifiche paiono essere dirette a rafforzare la qualità dell’assistenza linguistica, secondo quanto indicato dalla direttiva74

- sono integrate con il richiamo all’interpretariato e alla traduzione le categorie di esperti che debbono essere previste dall’albo dei periti presso ogni tribunale. Viene . Le modifiche apportate dallo schema al c.p.p. sono le seguenti:

71 così recepita la disposizione dell’art. 5, par. 2, della direttiva, concernente la necessità di istituire albi o registri. A tal fine è modificato l’art. 67, comma 2, delle disposizioni di attuazione del c.p.p.

Il vigente articolo 67 delle disp.att. c.p.p. stabilisce che presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie (comma 1). Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia (comma 2). Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico (copmma 3). Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta (comma 4). In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice (comma 5).

- È modificata la disciplina sulla formazione e revisione dell’albo dei periti, alla cui formazione partecipano anche le associazioni rappresentative a livello nazionale

72 delle professioni non regolamentate. A tal fine è modificato l’art. 68, comma 1, delle disposizioni di attuazione del c.p.p.

Il vigente art. 68 delle disp. att. c.p.p. prevede che 1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati (comma 1). Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente (comma 3). Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69, comma 3, o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito (comma 4).

La relazione illustrativa dello schema di decreto evidenzia che nel nostro ordinamento è già dato rilievo alle associazioni professionali rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate (ad es., in base all’art. 26 del d.lgs. 206/2007 presso il Ministero della giustizia è istituito un

73 elenco in cui sono annotate le associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate).

L’articolo 3 dello schema di decreto legislativo modifica il testo unico delle spese di giustizia, precisando che sono escluse dalle spese ripetibili quelle relative agli interpreti e ai traduttori nominati nei casi previsti dall’articolo 143 c.p.p. A tal fine è modificato l’art. 5 del testo unico.

Il vigente art. 5 del DPR 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) prevede che sono spese ripetibili:a) le spese di spedizione, i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni; b) le spese relative alle trasferte per il compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo; c) le spese e le indennità per i testimoni; d) gli onorari, le spese e le indennità di trasferta e le spese per l'adempimento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; e) le indennità di custodia; f) le spese per la pubblicazione dei provvedimenti del magistrato; g) le spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi; h) le spese straordinarie; i) le spese di mantenimento dei detenuti. i-bis) le spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime (comma 1).

74 Sono spese non ripetibili: a) le indennità dei magistrati onorari, dei giudici popolari nei collegi di assise e degli esperti; b) le spese relative alle trasferte dei magistrati professionali di corte di assise per il dibattimento tenuto in luogo diverso da quello di normale convocazione (comma 2). Fermo quanto disposto dall'articolo 696, del codice di procedura penale, non sono ripetibili le spese per le rogatorie dall'estero e per le estradizioni da e per l'estero (comma 3).

La modifica riguarda l’elencazione al comma 1 delle spese ripetibili, in cui è inserita una clausola di esclusione. Appare utile valutare l’opportunità di modificare l’elencazione al comma 2 relativa alle spese non ripetibili.

Sotto il profilo formale occorre esplicitare il comma in cui si inserisce la modifica della lettera d): il comma 1 dell’art. 5.

L’articolo 4 dello schema di decreto legislativo reca le disposizioni finanziarie. Agli oneri derivanti dal decreto (euro 6.084.833,36 ogni anno), si provvede per il triennio 2014- 2016 a carico del fondo di rotazione (art. 5 della legge 183/1987), istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio per l’attuazione delle politiche comunitarie (comma 1).

75 Tale fondo di rotazione si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate: a) le disponibilità residue del fondo per il finanziamento dei regolamenti comunitari, (legge 3 ottobre 1977, n. 863) , che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del nuovo fondo; b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria (opra legge di stabilità), sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare; d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Dal 2017, agli oneri si provvede mediante la riduzione delle spese modulabili nell’ambito del programma “Giustizia civile e penale” della missione “Giustizia” dello stato di previsione del Ministero della giustizia (comma 2).

76 Il Ministero della giustizia dovrà monitorare gli oneri derivanti dall’attuazione del decreto e, qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni del comma 1, ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Ministero dell’Economia e delle finanze. Quest’ultimo dovrà a sua volta provvedere, con decreto, alla riduzione delle spese rimodulabili previste in base alla legge di contabilità.

Tale decreto non esplicita che la nuova disciplina si applica anche ai procedimenti per l’esecuzione di un mandato di arresto europeo, secondo quanto previsto dall’art. 2, par. 7, della direttiva. E’ dunque da valutare se sia sufficiente a tale riguardo il rinvio al c.p.p. e alle leggi complementari, in quanto compatibili, contenuto nell’art. 39 della legge 65/2009, che conforma il diritto interno alla decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo.

Con la legge di delegazione europea, si toglie una parte assai rilevante della legislazione nazionale dal procedimento legislativo ordinario; in questo modo, d’altro canto, non si fa che prendere atto della situazione che si era già instaurata nella prassi delle leggi comunitarie succedutesi negli anni nelle quali il contenuto delle direttive europee era recepito conferendo deroghe legislative al Governo.

Lo strumento della legge europea, tuttavia, continua a permettere al Parlamento di operare le modifiche legislative

77 che ritiene necessarie pur senza obbligarlo ad approvare annualmente la legge.

Inizialmente il processo di adeguamento interno era caratterizzato da una forte asistematicità e da una forte attività normativa del Governo; con la legge comunitaria si cercò di restituire spazio al Parlamento in materia e questo portò la stessa legge comunitaria di contenuti “non propri”, allungando i tempi d’approvazione.

Oggi per ovviare al problema si assiste, con la legge di delegazione europea a un ritorno ad un assoluto protagonismo del Governo nel recepimento della normativa europea, conservando, tuttavia, al Parlamento la possibilità di rientrare nel processo di recepimento, senza per questo legare l’adeguamento al necessario passaggio parlamentare. Gli estenuanti tempi di approvazione delle leggi comunitarie avevano reso ormai consapevole il legislatore di una necessaria modifica di questo strumento.

Un primo risultato può dirsi raggiunto sotto il profilo della tempistica, approvando i due provvedimenti di recepimento della normativa europea. Se, da una parte, la legge di delegazione europea e la legge europea sono state approvate dall’altra parte non può non rilevarsi come il Governo non abbia poi adottato tempestivamente i decreti legislativi.

78 I due nuovi strumenti normativi, visti i risultati della loro esperienza applicativa, sembrano essere per il momento, una soluzione convincente, ma necessariamente insieme ad un sempre più convinto intervento non solo del Parlamento e di una più tempestiva azione governativa, ma di tutte le istituzioni che devono essere coinvolte già dal momento formativo della normativa comunitaria.

5. Il caso di Yesmin Akter, ergastolo per colpa