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D IRETTIVA 2013/48 U E RELATIVA AL DIRITTO DI AVVALERSI DI UN AVVOCATO NEI PROCEDIMENTI PENALI

5. Il diritto alla difesa nell’ordinamento italiano.

5.2 La nomina del difensore e le sue vicende.

La nomina del difensore può essere contenuta in un atto scritto depositato presso la cancelleria del giudice o la segreteria del Pubblico Ministero, oppure può essere resa

163 mediante dichiarazione orale raccolta a verbale dall’autorità giudiziaria procedente.

Qualora si debba procedere al compimento delle attività per le quali è prevista l’assistenza del difensore e l’indagato (o l’imputato) non ha ancora comunicato la nomina del difensore di fiducia, è l’autorità giudiziaria stessa che vi provvede, nominando un difensore d’ufficio131

L’imputato ( e quindi anche l’indagato), ai sensi dell’art. 96 ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia

, al quale viene dato avviso dell’attività da compiersi cui partecipare.

132, con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata a questa dal difensore o trasmessa con lettera raccomandata133

Qualora la persona indagata o imputata si trovi ristretta in conseguenza di un fermo o di un arresto, ovvero sottoposta a

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131 Il difensore d’ufficio è scelto negli appositi elenchi predisposti dai consigli degli ordini forensi.

132 Con sentenza del 15 dicembre 2011 ( ric. Di Cecca ) le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che un imputato è già assistito da due difensore di fiducia, in assenza di revoca di una dei precedenti, la nomina di un terzo difensore è priva di efficacia, a meno che non sia nominato per proporre impugnazione. In tal caso tale nomina comporta la implicita revoca dei precedenti difensori.

133 Le Sezioni Unite della Cassazione hanno statuito che la nomina del terzo difensore di fiducia dell’imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina effettuata ai sensi dell’art. 571, comma 3 c.p.p., ai fini della proposizione dell’atto di impugnazione, la quale invece, in mancanza di contraria indicazione dell’imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori e legittima quello officiato per ultimo ad assumere la difesa nel successivo grado di giudizio, in deroga a quanto previsto dall’art. 24 disp.att. ( Cass. Sez. Un. 30 marzo 2012, n. 12164 ).

164 misure cautelari custodiali, la nomina del difensore può avvenire ad opera di un prossimo congiunto, art. 96 comma 3. L’interessato in ogni momento può ratificare o sostituire la nomina con un proprio comportamento inequivoco.

La nomina ha carattere dell’immutabilità, nel senso che, fino a quando non viene revocata o modificata, comporta che il difensore legittimamente designato deve essere posto in condizioni di esercitare pienamente il proprio mandato in ogni stato e grado del giudizio, compreso la legittimità se iscritto nell’apposito albo.

Alla nomina del difensore deve seguire un’accettazione da parte di questi, che puo anche desumersi per facta concludentia134

Il professionista è libero sia di rifiutare l’incarico ricevuto, non accettando, sia di rinunciarvi successivamente

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135

L’assistito in ogni momento ha sempre la facoltà di revocare l’incarico difensivo conferito.

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La legge dispone che tanto la rinuncia da parte del difensore, quanto la revoca ad opera dell’interessato, non abbiano

134 Per facta concludentia, cioè per comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare al mandato difensivo ricevuto.

135 In tal caso ha l’obbligo di darne immediata comunicazione tanto all’autorità procedente quanto al suo assistito, art. 107, comma 1 c.p.p..

165 effetto fintantoché non sia intervenuta la nomina di un nuovo difensore, per incarico fiduciario o a seguito di un provvedimento ex officio.

Ai sensi dell’art. 108, qualora sia intervenuta la revoca o la rinuncia della difesa, il nuovo difensore, nominato di fiducia o designato d’ufficio, a richiesta, ha diritto ad un termine non inferiore a sette giorni136, per preparare la propria attività difensiva137

Se l’imputato non può essere assistito da più di due difensori, può accadere che lo stesso difensore eserciti il proprio ministero per un numero indefinito di imputati nello stesso procedimento.

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L’unica limitazione, per siffatte ipotesi, discende dall’eventuale posizione di incompatibilità che possa derivare, per cui la difesa di una o più situazioni processuali si riverbera in pregiudizio o in danno delle altre posizioni,

136 Ventiquattro ore in caso di specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell’imputato o la prescrizione del reato.

137 Le Sezioni Unite della Cassazione hanno precisato che il diniego di termini di difesa, ovvero la concessione dei termini ridotti rispetto a quelli previsti dall’art. 108, comma 1, non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione ( Cass. Sez. Un. 10 gennaio 2012, n. 155 ).

166 pregiudicando alcuni o tutti gli equilibri difensivi, in pratica minandoli d’efficienza138

Quanto ai rimedi apprestati dal codice di rito a fronte di situazioni di incompatibilità della difesa, l’art. 106 dispone che l’autorità giudiziaria la segnali all’imputato, indicandone ed esponendone i motivi, fissando un termine per la rimozione. Nel caso in cui tale invito non sia stato recepito, il giudice di propria iniziativa, oppure su richiesta del pubblico ministero o delle altre parti private laddove l’incompatibilità sia stata rilevata durante le indagini preliminari, provvede alla sostituzione del difensore incompatibile con un altro nominato d’ufficio ex art. 97.

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Può anche accadere che il difensore nominato di fiducia o d’ufficio abbandoni la difesa. La circostanza, segnalata dal giudice al consiglio dell’ordine forense nel cui albo è iscritto il difensore responsabile di tale comportamento, darà luogo ad un procedimento disciplinare autonomo139

138 Anzi, il pregiudizio che deriverebbe alle posizioni in qualche modo incriminate dall’incompatibilità del difensore, si traduce di fatto in una violazione del diritto di difesa, e quindi in una possibile situazione di nullità. In alcuni casi è la stessa norma di legge, art. 106, comma 4 bis, a stabilire la fonte di incompatibilità della difesa: “non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell’art. 12 o collegato ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b.”.

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139 Soltanto l’abbandono della difesa dell’imputato o dell’indagato, determina una stasi del procedimento fintantoché non venga nominato un nuovo difensore, di fiducia o d’ufficio.

167 Infine, posto che il difensore, per la concomitante coincidenza con altre attività professionali, può essere impedito a partecipare al procedimento per il quale è stato nominato, ha facoltà di nominare un sostituto. Questi sarà legittimato ad agire nel procedimento per tutta la durata del dichiarato impedimento ed eserciterà tutti i doveri del difensore.