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7. Cenno alle politiche migratorie e ai sistemi accoglienza d

7.2 Germania

Il diritto d’asilo in Germania è garantito dalla Legge Fondamentale. La procedura per il riconoscimento di tale diritto è disciplinata in un’apposita legge che attribuisce ad un’autorità federale, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF, la competenza per l’esame delle domande di asilo. Dal 2013, con l’entrata in vigore della legge (del 28 agosto 2013) di recepimento della Direttiva 2011/95/UE, ogni domanda d’asilo comprende sia la verifica dei presupposti del diritto, sia la valutazione delle esigenze di protezione internazionale, così come avviene in Italia.

Una peculiarità del sistema tedesco, a tratti discutibile, consiste nella duplice natura che assume il trattenimento degli stranieri presso i suoi centri, in vista dello svolgimento delle procedure standard. Quando non si può decidere immediatamente sull’espulsione o l’allontanamento di uno straniero, questi può essere trattenuto fino a 6 settimane; questa forma di trattenimento ha quindi natura preparatoria. È prevista inoltre una forma di trattenimento cautelare, presso centri denominati spezielle Hafteinrichtungen, che di fatto assume le sembianze di un vero e proprio arresto, della durata massima di 6 mesi, prorogabile fino a 12. Questo tipo di detenzione si applica in casi espressamente previsti dalla legge e si svolge in appositi centri di detenzione per stranieri (che

79 La Loi n. 2015-925 du 29 juillet relatif à la reforme du droit d’asile recepisce le Direttive 2013/32/UE e 2013/33/UE.

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corrispondono, in senso lato, ai nostri centri di permanenza) o in alternativa nelle carceri, ma in spazi esclusivi per stranieri irregolari. In queste sedi, gli stranieri devono essere informati dei loro diritti e doveri; delle regole del centro; e possono accedere ai servizi offerti dalle ONG, come ad esempio la consulenza legale. In questi centri, a differenza che in quelli di permanenza presenti in Italia, gli stranieri hanno la possibilità di contattare e incontrare i familiari; tuttavia, in generale, in un approccio come quello tedesco, esplicitamente ispirato a una logica detentiva, si riscontra una minore garanzia dei diritti fondamentali dei migranti. Oltretutto, il già citato art.28 del Regolamento Dublino, stabilisce che gli Stati membri non possono trattenere una persona per il solo motivo che questi sia oggetto di una procedura stabilita dal regolamento stesso. Il trattenimento, comunque, dovrebbe essere quanto più breve possibile e conforme ai principi di necessità e proporzionalità; inoltre deve essere applicato come ipotesi di extrema ratio ove non sia possibile attuare misure alternative meno coercitive. La detenzione ai fini dell’allontanamento ha posto infatti problemi di costituzionalità, in quanto, pur non essendo configurata alla stregua di una pena, viene in pratica attuata allo stesso modo di una detenzione penale. A questo proposito, il 17 luglio 2014 una sentenza della Corte di Giustizia dell’UE80 ha stabilito che la Germania e gli altri Stati membri dell’UE non possono far valere la mancanza di specifici centri di detenzione in una parte del loro territorio, al fine di sistemare gli stranieri irregolari nelle carceri comuni. La privazione della libertà non è da ritenersi una pena, pertanto queste persone devono essere alloggiate in centri speciali che tengano conto anche dei particolari bisogni delle famiglie e dei loro figli minori.

I richiedenti asilo, invece, hanno l’obbligo di alloggiare fino a sei settimane e per un massimo di tre mesi, in uno dei

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centri di prima accoglienza: Erstaufnahmeeinrichtungen, in attesa dell’espletamento della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o protetto. Entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di asilo il centro di prima accoglienza informa il richiedente, possibilmente per iscritto e in lingua comprensibile, circa i suoi diritti e i suoi obblighi, designando, inoltre, chi può garantirgli assistenza legale e quali associazioni possono aiutarlo per trovare alloggio e usufruire delle cure mediche. Anche in questi centri, come negli Hotspot italiani, le operazioni principali consistono nel foto segnalamento e nella raccolta delle impronte digitali di tutti coloro che hanno un’età superiore a 14 anni. Tali misure servono ad appurare se lo straniero, eventualmente con un altro nome, abbia in precedenza già soggiornato in Germania o se un altro Stato europeo possa essere competente per svolgere la procedura di asilo. Viene quindi emesso un documento identificativo che vale come autorizzazione al soggiorno. Successivamente, dopo al massimo tre mesi, i richiedenti asilo vengono trasferiti in uno dei centri di seconda accoglienza (Anschlussunterbringungen) distribuiti sul territorio federale secondo un sistema di ripartizione di quote di accoglienza tra i

Länder. I Länder hanno l’obbligo di fornire le strutture di

accoglienza necessarie per ospitare e mantenere i richiedenti asilo e, in conformità alla propria quota di accoglienza, di mettere a disposizione il numero di posti letto necessari, stabiliti in relazione ai fabbisogni comunicati mensilmente dal Ministero federale dell’Interno. In seguito al forte aumento del numero di stranieri in cerca di asilo, dal 2013 alcuni Länder hanno iniziato ad ampliare e potenziare la capacità delle strutture di accoglienza. In alternativa, come è avvenuto anche in Italia, si è ricorsi a sistemazioni di emergenza quali caserme, alberghi, ostelli, container e accampamenti.

La procedura è, a grandi linee, corrispondente a quella italiana, con una differenza circa l’organo preposta a svolgerla:

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dopo aver accertato l’effettiva competenza ai sensi del Regolamento Dublino, il colloquio con il richiedente è condotto da un solo funzionario dell’Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati, al più possono essere presenti degli incaricati speciali per le categorie vulnerabili. Nei confronti di una decisione di diniego, anche qui troviamo la possibilità di ricorrere presso il Tribunale amministrativo, con la differenza che il ricorso ha natura sospensiva automatica. Per coloro che giungono sul territorio per via aerea da un Paese ritenuto sicuro, la procedura è accelerata e il trattenimento si svolge in speciali aree aeroportuali, alle quali hanno accesso i rappresentanti di UNHCR per fornire informazioni utili sul diritto d’asilo. Se entro quarantottore arriva la decisione positiva da parte dell’Ufficio federale, gli stessi avranno accesso alla procedura ordinaria e alla rispettiva accoglienza. Al contrario, se la decisione è negativa, rimangono trattenuti nella medesima area fino al loro allontanamento.