• Non ci sono risultati.

Le operazioni di cura e accoglienza iniziano ancor prima del trasporto negli Hotspot, a bordo delle imbarcazioni preordinate al salvataggio in mare. L’Agenda europea sull’immigrazione del 2015 ha previsto la triplicazione della dotazione delle operazioni Triton e Poseidon91 dedicate, appunto, alle operazioni di ricerca e soccorso in mare. Le modalità di salvataggio delle più recenti operazioni SAR92 prevedono un pattugliamento del Mar Mediterraneo tramite operazioni e dotazioni delle Agenzie Europee e delle ONG, al fine di soccorrere i migranti rintracciati nelle acque internazionali, secondo le direttive del Centro di Coordinamento dei Soccorsi della Guardia Costiera italiana. In pratica, le imbarcazioni di soccorso sono posizionate in mare aperto in modo da poter individuare i vari mezzi carichi di persone. Quando una nave di soccorso avvista un’imbarcazione in pericolo, deve dare comunicazione alla Guardia Costiera Italiana che assume da quel momento il

90 Decisione n.1523 del 14 settembre e n.1601 del 22 settembre 2015. 91 L'operazione Triton, iniziata nel 2014, originariamente chiamata Frontex Plus è condotta da Frontex. Ha sostituito l’operazione Mare nostrum, voluta dall’Italia, giudicata troppo costosa per un singolo Stato dell'UE (9.000.000€ al mese per 12 mesi). Il governo italiano aveva chiesto fondi supplementari da altri Stati membri dell'UE, ma non fu offerto il supporto richiesto. Triton riceve invece contributi da 15 Stati membri. Poseidon, invece è un’operazione di regolamento dei flussi del Mar Egeo, coordinata da Frontex. La Commissione europea, nell'Agenda sulla migrazione, prospettava per Triton e Poseidon una triplicazione del budget. Si tratta di un punto estremamente significativo dell'agenda, proprio perché una delle critiche mosse nei confronti dell’Unione, in particolare da Amnesty International, all’indomani della chiusura dell’operazione Mare nostrum, puntava contro l’assenza di un mandato di ricerca e soccorso nell’operazione europea. Dando

seguito alla “promessa” della Commissione, le

operazioni Triton e Poseidon sono state rafforzate.

92 Operazioni Search And Rescue: attività di ricerca e soccorso tramite un insieme di operazioni volte al salvataggio di vite umane, condotte da personale appositamente addestrato, con mezzi aerei e navali.

70

coordinamento del soccorso. Il Centro di Coordinamento della Guardia Costiera decide quali delle navi nell’area sono meglio posizionate per offrire assistenza. Una volta imbarcati i migranti dei vari mezzi intercettati, che possono essere anche più di uno per ciascuna operazione, la nave di soccorso si dirige verso i centri Hotspot, secondo le indicazioni delle autorità italiane, che segnalano il porto sicuro di destinazione. L’equipaggio delle navi di soccorso, inoltre, deve informare con debito anticipo circa il numero di persone in arrivo e le eventuali situazioni di emergenza sanitaria o di particolare vulnerabilità o rischio.

Le disposizioni europee non identificano tassativamente i luoghi di sbarco considerati sicuri, né determinano in capo agli Stati un obbligo specifico ad accogliere i migranti soccorsi in mare. Per quanto concerne le regole del diritto internazionale marittimo che permetterebbero l’individuazione di un luogo di sbarco sicuro, le normative di riferimento sono: la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 (SOLAS) e la Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979 (SAR). Allo scopo di assicurare che «in every case a place of safety is provided within a reasonable time», nel 2004 il Maritime Safety Committee dell’IMO ha adottato degli emendamenti a queste convenzioni93. A seguito di questa riforma s’impone a tutti gli Stati membri un obbligo di

cooperazione e coordinamento e si ritengono sollevati dai loro

obblighi i comandanti delle navi soccorritrici, laddove realizzino una deviazione rispetto al tragitto che la nave avrebbe dovuto percorrere94. Gli emendamenti affidano alla cooperazione tra gli Stati il compito di assistere il comandante di una nave

93 Il 20 maggio 2004 vengono adottate le risoluzioni MSC 153(78) e MSC 155(78) che modificano rispettivamente il regolamento V/33 della Convenzione SOLAS e il paragrafo 3.1.9 dell’allegato alla Convenzione SAR. 94 Inoltre gli emendamenti stabiliscono che l'armatore, il noleggiatore, la compagnia navale, o qualsiasi altra persona, non debbano ostacolare o impedire al comandante di eseguire qualsiasi decisione che, in base al giudizio professionale del comandante, sia necessaria per la sicurezza della vita in mare.

71

impegnato nel condurre le persone soccorse in un posto sicuro. È la prima volta - ha sottolineato l'IMO - che tale obbligo viene imposto agli Stati. Sullo Stato Competente per la zona in cui hanno avuto luogo il ritrovamento e i soccorsi, incombe la responsabilità principale del coordinamento e l’obbligo di adottare tutte le disposizioni necessarie affinché lo sbarco avvenga nel più breve tempo possibile. Pertanto, nemmeno le nuove disposizioni identificano con esattezza un luogo di sbarco, né uno Stato obbligato ad accogliere i migranti soccorsi in mare. L’obbligo dello Stato competente per la zona SAR in questione è meglio precisato nelle Guidelines on the Treatment

of Persons Rescued at Sea95 adottate da IMO, in cui si legge che la responsabilità di garantire un approdo sicuro ricade sullo Stato responsabile per la regione SAR in cui avviene il salvataggio. Anche in questo caso tuttavia non si istituisce un esplicito obbligo di accoglienza ma solo una responsabilità legata al soccorso. Infine, i Principles Relating to Administrative

Procedures for Disembarking Persons Rescued at Sea, adottati

dallo stesso ente con circolare del 22 gennaio 2009, prevedono che se lo sbarco dalla nave di salvataggio non può essere organizzato rapidamente altrove, il governo responsabile per la zona SAR dovrebbe accettare lo sbarco delle persone soccorse, in conformità alle leggi e ai regolamenti di ciascuno Stato membro in materia di immigrazione. Una duplice considerazione impedisce di dedurre da questi ultimi principi un vero e proprio obbligo di accoglienza: in primo luogo, l’atto utilizzato non è uno strumento giuridico vincolante96; in secondo luogo, il testo stesso caratterizzato dall’utilizzo del termine ‘should’ e dall’ulteriore limitazione del rispetto della

95 Adottate con risoluzione MSC 167(78) da IMO (International Maritime Organization).

96 Immediatamente dopo l’adozione dei Principles da parte del Facilitation Committee, Spagna e Italia hanno presentato una proposta di adozione di linee guida obbligatorie che ne ricalcavano i contenuti (Measures to protect the safety of persons rescued at sea. Compulsory guidelines for the treatment of persons rescued at sea, FSI 17/15/1, del 13 febbraio 2009), la proposta però è stata respinta.

72

normativa interna in materia di immigrazione, lascia allo Stato un ampio margine di discrezionalità. Se quindi il diritto internazionale del mare non permette di identificare con certezza un porto di sbarco in considerazione del luogo in cui avvengono i soccorsi, l’impegno ad accogliere i migranti soccorsi al largo potrebbe derivare solo da specifici accordi internazionali. È verso un impegno di questo tipo che tenderebbero gli accordi di controllo congiunto delle frontiere e rimpatrio dei migranti irregolari97.

Considerata l’insufficienza delle operazioni di ricerca e soccorso avviate su vasta scala, MSF e altre organizzazioni, hanno deciso di attivarsi per organizzare imbarcazioni e operazioni di soccorso. Di fronte agli insuccessi delle istituzioni e dei governi europei nel ridurre il numero di morti in mare attraverso le operazioni di contrasto ai trafficanti, queste organizzazioni si impegnano in prima linea per fornire aiuti. Il numero di persone che ogni anno perde la vita nel tentativo di raggiungere l’Europa, afferma Medici Senza Frontiere, è comparabile a quello che la stessa organizzazione osserva in contesti di guerra. Nel corso del 2016, comunque, la maggior parte degli interventi sono stati conclusi dalla Guardia Costiera italiana, da unità dell’agenzia europea Frontex e dai mezzi militari dell’operazione Eunavfor Med.

Alle operazioni di salvataggio seguono attività di bordo, cioè lo screening sanitario e la tempestiva identificazione delle vulnerabilità, utilizzando le informazioni acquisite durante le prime operazioni di salvataggio. A bordo delle navi, infatti, è sempre presente il personale medico, che secondo un accordo con USMAF98 è obbligato a inviare alle autorità un report medico prima che l’imbarcazione giunga al porto designato. Generalmente, nel luogo di sbarco, si procede a una veloce

97 Francesca De Vittor, Il diritto di traversare il Mediterraneo... o quantomeno

di provarci, in Riv. Diritti Umani e Diritto Internazionale, 1-2014, pp. 63-82.

98 Ufficio di sanità marittima e area di frontiera, presso il Ministero della Salute.

73

verifica della presenza di patologie infettive sull’idoneità delle persone a scendere a terra. A seguito della verifica medica, si completano le procedure di sbarco, dando priorità alle persone che richiedono attenzioni specifiche.

Oltre agli accertamenti medici, prima dello sbarco si effettua una pre-identificazione. Quest’attività, ancorché affiancata dall’attribuzione della nazionalità, non è idonea a determinare uno status giuridico definitivo in capo all’individuo. La procedura prevede che ogni persona riceva un braccialetto con un numero identificativo progressivo, applicato dal personale sanitario a bordo della nave o immediatamente dopo lo sbarco, al fine di svolgere le successive procedure di identificazione. Immediatamente dopo lo sbarco, inoltre, a ciascuno viene scattata una foto, in cui è visibile il numero identificativo. Tutte queste attività, oltre che dal personale medico, sono coordinate dalla polizia di Stato e dalle unità di intervento marittimo.

I controlli personali di sicurezza devono svolgersi nel rispetto della dignità delle persone, fatte salve le prioritarie esigenze investigative rese note dal personale di polizia giudiziaria intervenuto. In ogni caso, infatti, dovrà essere consentito agli organi investigativi italiani di poter compiere atti d’indagine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel corso dei controlli, vengono evidenziati tutti i possibili elementi che possono supportare le attività di identificazione della nazionalità e raccolti gli effetti personali dei migranti; particolare attenzione è accordata ai cellulari, questi infatti potrebbero contenere immagini, informazioni o corrispondenze idonee a ricollegare la persona a reti criminali, terroristiche o ancora, potrebbe condurre all’identificazione degli scafisti. In queste fasi Frontex ed Europol possono partecipare come osservatori, per valutare la rilevanza di documenti o oggetti in possesso delle persone. Gli effetti personali in genere vengono

74

restituiti subito dopo lo sbarco, eccetto gli oggetti pericolosi, i quali vengono confiscati.