Il lungo percorso delle obbligazioni di fonte legale nel nostro sistema giuridico dal codice civile italiano del 1865 ad ogg
2.8 Le suggestioni più recenti dei giuristi d’oltralpe in tema di obbligazioni di fonte legale ed eventuali ricadute sul nostro diritto.
2.8.3 La natura giuridica delle obbligazioni di pagamento di indennizzi nell’ambito dei piani di sicurezza sociale secondo il diritto francese e nel
sistema giuridico italiano
Nel sistema giuridico francese degli ultimi decenni, si è assistito ad una moltiplicazione dei fondi di garanzia, fenomeno che, come noto, indica lo stato di socializzazione crescente di una società, che ritiene insopportabile l’assenza di riparazione di un pregiudizio, facendone assumere il peso alla collettività.238
Sono stati, pertanto, introdotti diversi no-fault schemes per la riparazione dei danni. Tra di essi, la Loi Kouchner n. 2002-303, (con riferimento al titolo IV sulla Réparation des conséquences des risques sanitaires”), sui danni nosocomiali causati dall’inefficienza dei macchinari o dalle infezioni di natura ospedaliera;239 la legge per l’indennizzo in favore delle vittime della circolazione (L. n. 85-677 del 5 luglio 1985); quella per le vittime del
237 Cfr. DOUCHY, La notion de quasi-contrat en droit positif francais, 1997, p. 219 ss.
238 cfr., in argomento, A.FAVRE ROCHEX e G.COURTIEU, Fonds d’indemnisation et de garantie, LGDJ, 2003
239 Cfr. AMODIO, La responsabilità medica nell’esperienza francese tra schemi consolidati e prospettive aperte dalla loi n. 2002-303, in Dir. ec. ass., 2004; PONZANELLI, La responsabilità medica ad un bivio: assicurazione obbligatoria,
terrorismo; per le vittime dell’Aids (Sida) (legge n. 91-1406 del 31 dicembre 1991),240 la legge per l’indennizzo per le vittime della povertà e dell’esclusione sociale, legge n. 92-722 del 29 luglio 1992.241 Per mezzo di tali sistemi di sicurezza sociale, l’autorità pubblica ripartisce le risorse, ristabilisce un equilibrio proporzionale secondo i principi della giustizia distributiva fondati sulla solidarietà, e accorda un privilegio di sicurezza a chi ha sofferto un danno in previsione della sua riparazione.
In questo modo, si trasferisce l'onere delle conseguenze dannose di un evento sulla collettività, utilizzando strumenti di prelievo fiscale fondati sulla capacità contributiva e adottando una tecnica di liquidazione più rapida e meno onerosa del normale sistema di responsabilità civile.242
Si prevedono tali elargizioni, quando ci si avvede che il carico economico di certi accadimenti dannosi, secondo le regole di traslazione proprie della responsabilità civile, non può essere trasferito dal danneggiato ad un altro soggetto: o perché costui non può essere identificato, ovvero perché né la colpa né una regola di strict liability potrebbero essere applicati in maniera pertinente.
Si tratta di fattispecie che una dottrina francese recente ha ricondotto al fenomeno delle obbligazioni ex lege, e nella quale il ristoro consiste in un indennizzo, che non è fondato sulle regole della responsabilità, ma su quelle della garanzia. L’obbligazione, secondo questo orientamento, sorgerebbe, quindi, involontariamente e risulterebbe dall’autorità della legge, ai sensi dell’art. 1370, comma 3, c.c..243
A contrasto, si è, invece, rilevato come il concetto di obbligazione non possa
sistema residuale no-fault o risk-management?, in Danno. resp., 2003, 428 ss. 240 Vedi, per un esauriente quadro generale, J.M. PONTIER, L’indemnisation des victimes contaminées par le virus du SIDA, in Act. Leg. Dalloz, 1992, 5me Cahier, 35.
241 Vedi, in argomento, Y. LAMBERT- FAIVRE, L’évolution de la responsabilité civile d’une dette de responsabilité à une créance d’indemnisation, R.t.d. civ., 1986, p.1
242 Cfr. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Dalla responsabilità civile alla sicurezza sociale, Napoli, 1992, il quale si mostra favorevole all'introduzione di un regime di sicurezza sociale per quanto riguarda i rischi della circolazione dei veicoli in base al ruolo decisivo dell'art. 2 Cost.
essere così esteso da ricomprendere nel suo campo di azione aspetti del regime dei debiti quali quello degli interventi di carattere sociale. E’ stato quindi affermato che i crediti ed i debiti, in quanto trasferimenti di valore, non sempre sono riconducibili ad una obbligazione, ma possono nascere direttamente dalla legge, senza la mediazione di un vero rapporto obbligatorio.244
Nel nostro ordinamento, uno dei più importanti piani di sicurezza sociale è la legge n. 210 del 25 febbraio 1992, integrata da successivi interventi normativi, quale da ultimo la l. 29.10.2005, n. 229.245 Tali norme sono state poste a tutela dei danni subiti a seguito di vaccinazioni obbligatorie, di contagio da infezione da HIV o di somministrazione di emoderivati.
Lo Stato indennizza un certo evento dannoso non perché vi sia una propria responsabilità, quanto, perché gli eventi presi in considerazione sono di tale portata ed importanza, per la situazione soggettiva lesa o per le modalità stesse della lesione, che la collettività stessa si preoccupa di indennizzarli. In questa materia, è indispensabile l'intervento del legislatore che ha come scopo precipuo quello di interpretare i valori e le scelte della società in un dato momento storico, evitando possibili violazioni del fondamentale principio di uguaglianza.246 Il piano di sicurezza sociale assicura al danneggiato un certo ristoro economico che, pur non costituendo un pieno risarcimento, ha il vantaggio di essere concesso senza eccessivi oneri
244 Cfr. BILLIAU, in J.GHESTIN,M.BILLIAU,G.LOISEAU, Le régime des créances et des dettes, in Traité de droit civil diretto da J. Ghestin, Paris, 2005, p.30, per il quale, il risultato dell’analisi del testo del code civil è che i suoi redattori hanno avuto unicamente in vista l’esistenza di obbligazioni tra soggetti identificati. 245 Su cui PONZANELLI-BUSATO, Un nuovo intervento di sicurezza sociale: la legge n. 210 del 1992, in Corr. giur., 1992, p. 952 ss.; in argomento di recente, vedi B. LA MONICA, Orientamenti della giurisprudenza in tema di danno da contagio post-trasfusionale, in Danno resp., 2006, 469; PINUS-CASTELNUOVO, Infezione da Hiv: il ristoro del danno tra indennizzo e risarcimento, in P.G.MONATERI (a cura di), Il danno alla persona, Torino, 2000, I, 439, spec. 458; per le elargizioni alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, vedi d.p.r. 28 luglio 1999 n. 510, su cui, COMANDÈ, Danni privati e indennizzi pubblici: la giungla degli indennizzi alle vittime della criminalità, in Danno resp., 2000, 696 ss.
246 Così Corte Cost. 4 marzo 1992, n. 79, in Foro it., 1992, I, 1348, con nota di PONZANELLI, «Pallino anonimo», ovvero attività pericolosa con responsabile ignoto e problemi di «welfare state»
probatori.247 In generale, si può notare come la legge che stabilisce l'obbligo di sottoporsi ad una determinata forma di vaccinazione viene ritenuta lecita in base all'art. 32 Cost., comma 2, nella misura in cui questa obbligatorietà sia stabilita per tutelare non solo un interesse della collettività, ma anche un interesse del singolo.248 La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi numerose volte sulla legge n. 210/1992,249 ha sostanzialmente affermato che laddove vi siano soggetti vittima di danni conseguenti a vaccinazioni obbligatorie, l’indennizzo è fondato su un dovere solidaristico, posto a carico dello Stato sociale ai sensi degli articoli 2 e 32 della Costituzione, nei confronti di quanti vengono a subire un pregiudizio per la loro salute a causa di obbligazioni imposte per legge a tutela della salute pubblica riconducibile alle prestazioni.
A differenza delle ipotesi di responsabilità oggettiva, dove in genere rileva un elemento non ben qualificato in positivo (la responsabilità oggettiva infatti è correttamente definita in negativo come responsabilità che prescinde dalla colpa), nel caso dei piani di sicurezza sociale l'elemento di
247 Recentemente, peraltro, con l’emanazione della legge 229/2005, è stata prevista l’erogazione di un riconoscimento economico che, se pure non può essere considerato pari al risarcimento integrale del danno, diverse essendo le rispettive finalità - di assistenza e solidarietà sociale, il primo, di reintegrazione per equivalente, il secondo –, dovrà tenere conto di tutte le componenti del danno sofferto.
248 Sul punto la dottrina sembra ormai concorde: si veda tra gli altri ROMBOLI, Persone fisiche in Commentario Scialoja-Branca, a cura di Galgano, Bologna- Roma, 1988, sub art. 5, 340. Cfr. i commenti di PONZANELLI e PRINCIGALLI in Foro it., 1990, I, 2694, inoltre v. NESPOR, Tutela della salute e legittimità dell'imposizione di un trattamento sanitario, in Corr. Giur., 1990, 10, 1018. 249 Cfr. Corte cost 16 ottobre 2000, n. 423 in Foro it., 2001, con nota di PONZANELLI; Corte Cost. 27 giugno 2000, n. 226 in Foro it., 2001, I, 5; Corte cost. 26 febbraio 1998, n. 27, in Foro it., 1998, I, 1370, con nota di PONZANELLI, Corte cost. 18 aprile 1996 n. 118, in Foro it., 1996, I, 2326; conformemente, Cass., sez. lav., 21 ottobre 2000, n. 13923, Cass. 12 novembre 2003, n. 17047, in Ragiusan, 2004, p. 241 ss.; Cass. 31 maggio 2005, n. 11609, in Danno resp., 2006, 269 ss., che ha rilevato come la menomazione della salute derivante da trattamenti sanitari può determinare: a) il diritto al risarcimento pieno del danno, secondo la previsione dell’art. 2043 c.c., in caso di comportamenti colpevoli; b) il diritto a un equo indennizzo, discendente dall’art. 32 della Costituzione in collegamento con l’art. 2, ove il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale; c) il diritto, ove ne sussistano i presupposti a norma degli artt. 38 e 2 della Costituzione, a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore, nell'ambito dell'esercizio costituzionalmente legittimo dei suoi poteri discrezionali.
rilevanza centrale è dato dal danno e, ovviamente, dall'esistenza del nesso di causalità. Si parla di fattispecie al confine con l'ipotesi della responsabilità assoluta propriamente detta, ma ci si discosta, in realtà, dal sistema della responsabilità, per sconfinare in una forma particolare di assicurazione sociale o meglio una forma di garanzia.
Partendo dalla natura assistenziale dell’indennizzo, la giurisprudenza della Cassazione ha recentemente evidenziato la distanza che separa il risarcimento del danno dall'indennità prevista per legge, ed ha riaffermato l'orientamento favorevole al concorso tra l'equo indennizzo di cui alla legge 210/1992 e il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043, negando che, nel caso, possa configurarsi una compensatio lucri cum damno.250 Quel che si deve rilevare in ordine alla classificazione giuridica di tali piani sociali e delle relative elargizioni è che esse sono classificabili come prestazioni di natura patrimoniale, che sono collocabili tra le obbligazioni solo se si intende il relativo concetto nella ampia accezione consentita dal nostro ordinamento. Si deve, peraltro, precisare, che, in questo caso, il diritto all'indennità sorge, non dalla legge o dal provvedimento amministrativo, come affermato oltralpe, ma dal fatto dell’accertamento di un danno irreversibile derivante da una vaccinazione o da una infezione post- trasfusionale.