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Il preteso inadempimento di una preesistente obbligazione di fonte legale e la natura della responsabilità degli amministratori di società d

L’assimilazione delle obbligazioni di fonte legale alla categoria dei quasi-contratti L’esperienza tedesca e la sua

3.6 Il preteso inadempimento di una preesistente obbligazione di fonte legale e la natura della responsabilità degli amministratori di società d

capitali.

Il ricorso a figure quali gli obblighi di protezione è stato considerato prezioso al fine di qualificare la posizione e la relativa responsabilità degli amministratori di società di capitali nei confronti dei terzi e nei confronti dei creditori sociali.

L’art. 2394 c.c. stabilisce la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. Tale azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. L’art. 2395, invece, stabilisce il diritto al risarcimento del danno spettante ai terzi che siano stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

Entrambe le ipotesi, per autorevole dottrina,318 sottenderebbero una responsabilità di natura contrattuale derivante dall’inadempimento di una preesistente obbligazione di fonte legale, riguardante la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, obbligazione assunta dagli

da contatto sociale, cit., p. 169

317 Cfr., a riguardo, ex multis, Cass. 10 febbraio 1994, n. 1364, in Riv. giur. edilizia 1994, I, 981

318 Cfr. BONELLI, Gli amministratori di S.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 2004, 225

amministratori con l’accettazione della carica.319

A questo orientamento si può eccepire, però, che, nel nostro ordinamento, i doveri di protezione in favore di terzi sono stati riconosciuti dalla giurisprudenza solo laddove l’affidamento fosse ingenerato da uno status del debitore di diversa pregnanza rispetto a quello che qualifica l’amministratore di s.p.a.. Il debitore, infatti, deve ricoprire una posizione istituzionalmente deputata a creare fiducia nei terzi. Senza contare che la contrattualizzazione della responsabilità conseguente alla violazione di un interesse di protezione può darsi solo in caso di determinatezza o determinabilità dei soggetti destinatari dell’obbligo, e tale non si può definire la posizione dei numerosi e indistinti terzi che possono essere danneggiati dal comportamento contra legem di un amministratore di società di capitali.320

319 Conformemente F, Società per azioni, artt. 2325-2461, in Commentario del codice civile Scialoja Branca, a cura di Galgano, Bologna-Roma, 1997, 866; FERRARA-CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 1992, 523; TISCINI, I presupposti delle azioni di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali, in Dir. fall., 1998, I, 9; ADIUTORI, Funzione amministrativa e azione individuale di responsabilità, Milano, 2000, 57 ss.; PESCATORE, Gli amministratori, in Manuale di diritto commerciale a cura di Buonocore, Torino, 2001, 331; SAMBUCCHI, Commento all’art. 2395, in Società di capitali. Commentario a cura di Piccolini e Stagno D’Alcontres, vol. II, Napoli, 2004, 718 ss..Cfr. anche anche ANGELICI, Società per azioni ed in accomandita per azioni, in Enc. Dir., XLII, Milano, 1990, p. 977 ss., che attribuisce natura contrattuale all’azione. In giurisprudenza, vedi Cass. 22 ottobre 1998, n. 10488, in Società, 1999, 557; Cass. 22 novembre 1971, n. 3371, in Casi e materiali di diritto commerciale, 2, Società per azioni, 1974, 1636; App. Roma, 21 maggio 1991, in Giust. civ., 1991, I, 1805; Trib. Milano, 19 gennaio 1974, in Giur. comm., 1974, II, 174).

320 In senso analogo, vedi CASTRONOVO, voce Obblighi di protezione, Enc.giur. Treccani, 1990, p. 4; PINTO, La responsabilità degli amministratori per danno diretto agli azionisti, in Il nuovo diritto delle società, 2, Torino, 2006, p. 900 ss.; contrario al richiamo degli obblighi di protezione, anche DI GIOVANNI, Responsabilità civile e organi della società: appunti sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci delle società di capitali verso i terzi estranei alla società, in Rass. dir. civ., 1988, p. 540 ss., il quale nega una possibile collocazione della fattispecie nell’ambito dei doveri generali di protezione di derivazione germanica, non ravvisando nell’obbligo di conservare l’integrità del patrimonio sociale un diritto a favore dei terzi, sicchè qualifica la responsabilità nello schema della tutela esterna del credito; contra vediG. M. BUTA, La responsabilità nella revisione obbligatoria delle s.p.a., Torino, 2006, nota 32, pag. 200 e E. BARCELLONA, Responsabilità da informazione al mercato: il caso dei revisori legali dei conti, Torino, 2003, 18 ss., che rilevano una contraddizione in chi

Per questi motivi, non sembra conclusiva per affermare la natura “contrattuale” della responsabilità, la preesistenza di uno specifico obbligo di conservare il patrimonio sociale derivante dalla legge.

L’opinione prevalente in giurisprudenza ed in dottrina è, peraltro, che la responsabilità degli amministratori verso i terzi di cui all’art. 2395 abbia natura extracontrattuale, e ciò proprio per il rilievo che tra gli amministratori ed il terzo non vi è un rapporto obbligatorio antecedente alla lesione, sicchè la norma sanziona, in realtà, la violazione del generale divieto posto dall'art. 2043 di pregiudicare colpevolmente o dolosamente l'altrui sfera patrimoniale.321 In altri termini, si tratta di violazione tipizzata dal legislatore, e riconducibile alla clausola generale dell’art. 2043, i cui

caldeggia una soluzione extracontrattuale, pur applicando alla stessa ipotesi istituti propri della disciplina dell’inadempimento, quali la distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato, il criterio della diligenza professionale, il richiamo a regole di causalità materiale. In posizione intermedia si collocano coloro che reputano necessario distinguere a seconda che sia stato violato il precetto del neminem laedere o un obbligo legale specifico, DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1995, 507 ss.; BORGIOLI, I direttori generali di società per azioni, Milano, 1975, 352 ss.; La responsabilità degli amministratori per danno diretto ex art. 2395 cc., in Giur. comm. 1981, II, 699 ss.

321 Cfr. GALGANO, Diritto civile e commerciale, III, 2, p. 291; ID., Le nuove società di capitali e cooperative, in Galgano e Genghini, Il nuovo diritto societario, in Trattato Galgano, XXIX, 1, Padova, 2004, 296; PINTO, La responsabilità degli amministratori per danno diretto agli azionisti, in Il nuovo diritto delle società, 2, Torino, 2006, p. 900 ss.; FRANZONI, Gli amministratori e i sindaci, in Le società, a cura di Galgano, Torino, 2002, 367 ss.; CARNEVALI, La responsabilità civile degli amministratori per danno ai risparmiatori in Contratto e impresa, 1988, 87, che ha rilevato che gli articoli 2394 e 2395 c.c. hanno giustificato un riconoscimento della tutela aquiliana dei diritti di credito trent’anni prima della sentenza Meroni; RAGUSA-MAGGIORE, La responsabilità individuale degli amministratori, Milano, 1969, p. 93 ss.; MINERVINI, Gli amministratori di società per azioni, Milano, 1956, 362 ss.; in giurisprudenza si sono pronunciate analogamente, per lo più in obiter dicta, Cass. 21 maggio 1991 n. 5723, in Riv. dir. comm. 1992, II,1; Cass. 7 settembre 1993 n. 9385, in Giur. comm., 1994, II, 365; Cass. 1 aprile 1994 n. 3216, in Foro it., 1995, I,1302; Cass. 28 febbraio 1998, n. 2251, in Giur. it., 1998, 1639 Cass. 3 dicembre 2002, n. 17110, in Foro it. 2003, I,2438; cfr. Cass. 3 agosto 1988, n. 4817, in Dir. Fall., 1989, II, p. 381, nella quale si sottolinea che la responsabilità trova applicazione solo quando la violazione del diritto individuale del socio o del terzo sia in rapporto causale diretto con l’azione degli amministratori, a nulla rilevando che il socio od il terzo possano avere azione anche contro la società; Trib. Milano 22 ottobre 1990, in Società, 1991, p. 218, con nota di PATELLI, Risoluzione per inadempimento del contratto sociale; Trib. Milano 16 ottobre 1989, in Società, 1990, p. 902, con nota di GALASSO, Azione extracontrattuale di responsabilità ex art. 2395, nella quale è precisato che la prescrizione è quella

caratteri di specialità dipendono dal fatto che deve sussistere uno stretto rapporto tra la lesione cagionata al terzo e l’atto di gestione compiuto dall’amministratore.322

D’altra parte, la natura atipica dell’illecito aquiliano non esclude che talune figure possano essere tipizzate, senza che ciò porti a doverne negare la natura di illecito da includersi nell’ambito del danno ingiusto.

Tuttavia, come è stato già rilevato,323 una diversa qualificazione della responsabilità dell’art. 2395 c.c. non è foriera di conseguenze significative, in quanto l’onere della prova del creditore verte sugli stessi fatti, tanto che si consideri l’azione di natura aquiliana, quanto che la si fondi sull’inadempimento di una obbligazione. Per giurisprudenza pacifica, infatti, per affermare la responsabilità degli amministratori è sufficiente provare, sia nell’azione sociale, sia in quella dei creditori sociali, l’inadempimento degli amministratori ad un loro obbligo previsto dalla legge o dallo statuto, e che da tale inadempimento è derivato un danno alla società; non è quindi necessario provare la colpa degli amministratori, spettando invece a costoro l’onere di provare i fatti che valgono ad escludere o ad attenuare la loro responsabilità.324 L’unica differenza di rilievo che dipendeva dalla diversa qualificazione in ragione della diversa fonte dell’obbligo riguardava il termine prescrizionale, ma è stata recentemente eliminata dalla nuova disciplina del comma 2 del 2395 c.c..

dell’art. 2947 c.c.; Trib. Milano, 21 aprile 1986, in Società, 1986, p. 1211.

322 Segnala questo aspetto MINERVINI, Gli amministratori di società per azioni, cit. p. 365 e Trib Milano 20 ottobre 1997, in Società, 1998, p. 320 con nota di RONCO, Azione di responsabilità verso il socio accomandatario amministratore. Nemmeno l’argomento, la cui importanza viene accentuata da chi afferma la natura contrattuale della responsabilità, per il quale l’obbligo di conservare il patrimonio sociale è previsto per legge, è conclusivo, in quanto i generici canoni di diligenza, prudenza e di perizia possono essere sostituiti da specifiche prescrizioni di legge, la cui violazione di per sé integra gli estremi della colpa (si veda, F. GALGANO, Diritto commerciale- Le società, p. 286).

323 Cfr. FRANZONI, L’illecito, in Trattato della responsabilità civile, Milano, 2004, 963

324 Cass. 24 marzo 1999, n. 2772, in Società, 1999, 1065; Cass. 9 luglio 1979, n. 3925, in Dir. fall., 1979, II, p. 453; Cass. 22 novembre 1971, n. 3371, in Casi e materiali di diritto commerciale, 2, Società per azioni, 1974, 1636

3.7 Soggetti professionali e obblighi di rendere informazioni corrette.

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