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Gli effetti dell’azione di riduzione nei confront

6. Trust successorio e tutela dei legittimari

1.2. Il problema dell’oggetto della liberalità

1.2.2. Gli effetti dell’azione di riduzione nei confront

inter vivos

All’esito della disamina condotta, risultano disponibili elementi sufficienti per comprendere il dubbio che si è posto la dottrina315 attinente alla verifica se l’azione di riduzione caduchi l’acquisto del beneficiario — ed eventualmente anche quello dei suoi aventi causa — facendo divenire il legittimario vittorioso proprietario o comproprietario (a titolo di erede) del bene che ne fu oggetto nel caso in cui il trustee abbia, in forza dei posteri gestori, trasformato la trust property dal momento del conferimento a quello della attribuzione finale.

Dubbio che, ricordiamo, deriva dal ritenere, in linea con la dottrina e giurisprudenza ormai maggioritarie, che ai fini sia della ricostruzione del patrimonio del donante, sia ai fini della riunione fittizia ex art. 556 c.c. che ai fini dell’imputazione ex se di cui all’art. 564, II co., c.c., è al valore del bene entrato a far parte del patrimonio del beneficiario (e non a quanto il trustee ha ricevuto dal disponente) che deve guardarsi316.

Ebbene, se si aderisce alla prima delle tesi esposte317, si dovrebbe pervenire alle conclusioni che seguono:

a) la sentenza di riduzione travolge l’acquisto del beneficiario, determinando (non già il ritorno del bene oggetto di tale acquisto nell’asse ereditario del disponente e l’acquisto della proprietà o comproprietà su di esso, a titolo ereditario e con effetto ex tunc, da parte del legittimario, bensì) il trasferimento con effetto ex nunc del bene oggetto di tale acquisto dal beneficiario al legittimario vittorioso;

b) gli artt. 561 e 563 c.c. risultano inapplicabili perché il legittimario vittorioso non diventa un avente causa dal disponente, né egli avrà ha !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

315 La dottrina cui facciamo riferimento è BARTOLI S., Trust, atto di destinazione e tutela dei legittimari, op. cit., pp. 290 e 330 ss. e in part. 342 ss. Per la consistenza del dubbio, cfr.

prec. par. 1.2 ultima parte, testo e note 266 e 267.

316 In sostanza, si tratta del dubbio che si è posto con riferimento alle donazioni

indirette tout court CARNEVALI U., Sull'azione di riduzione delle donazioni indirette, op. cit., in part. pp. 139 ss..

317 Quella, cioè, sostenuta da CARNEVALI U., Sull’azione di riduzione delle donazioni indirette, op. cit., in part. pp. 139 ss..

alcun onere — se (come normalmente accade) la natura di donazione indiretta della disposizione beneficiaria sia palese — di notificare e trascrivere l’opposizione di cui all’art. 563, ult. co., c.c.;

c) da quanto esposto sub b) non discende, però, che l’acquisto di eventuali aventi causa dal beneficiario sarà sempre salvo, poiché il conflitto fra costoro ed il legittimario vittorioso — il quale, in virtù di quanto esposto sub a), diviene parimenti un avente causa dal beneficiario — dovrà pur sempre esser risolto (in virtù di un’interpretazione estensiva degli artt. 2643, n. 14 e 2652, n. 2 c.c.318) in base al criterio della priorità della trascrizione, rispettivamente, dell’acquisto dal beneficiario del primo soggetto e della domanda giudiziale di riduzione della disposizione beneficiaria proposta dal secondo.

Se, invece, si aderisce alla seconda delle tesi esposte319, appare possibile ipotizzare due soluzioni alternative per il problema in esame.

Se, infatti, si ritiene decisiva la considerazione che il disponente non è parte dell’atto mediante il quale il trustee (attuandone il disegno liberale) trasferisce il bene al beneficiario, la soluzione del problema parrebbe doversi ispirare a quella che la tesi in esame adotta per le forme di intestazione di bene in nome altrui attuate dal donante indiretto mercé semplice messa a disposizione della provvista necessaria all’acquisto (provvista che viene consegnata al donatario indiretto ovvero — analogamente a quanto accade nel trust — al soggetto alienante), che viene effettuato dal donatario indiretto grazie a tale provvista, mediante un atto da egli stipulato con l’alienante (e cui il donante indiretto rimane estraneo).

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318 Cfr. MENGONI L., La successione necessaria, op. cit., 2000, 252; DELLE MONACHE S., Liberalità atipiche, donazioni occulte e tutela dei legittimari, op. cit., par. 2.

319 Quella, cioè, sostenuta da MENGONI L., La successione necessaria, op. cit., 2000, pp. 251

ss.; DELLE MONACHE S., Liberalità atipiche, donazioni occulte e tutela dei legittimari, op. cit.,, par. 2; AMADIO G., Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative, op. cit., par. 7; Id.

Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima “per equivalente”), op. cit., par. 8;

SARACENO M., Destinazione dei beni e tutela dei legittimari, op. cit., pp. 1078 ss. e sposata dalla recente Cass. civ.,sez. I, 12 maggio 2010, n. 11496, cit..

Ove ci si ponga in tale ottica, dunque, si dovrebbe pervenire alle conclusioni che seguono:

a) la sentenza di riduzione non travolge l’acquisto del beneficiario, ma lo rende debitore del legittimario vittorioso di una somma pari al valore del bene oggetto di detto acquisto, calcolato avuto riguardo al tempo dell’apertura della successione del disponente320;

b) gli artt. 561 e 563 c.c. risultano inapplicabili perché il legittimario vittorioso non diventa un avente causa dal disponente, né egli avrà alcun onere — se (come normalmente accade) la natura di donazione indiretta della disposizione beneficiaria sia palese — di notificare e trascrivere l’opposizione di cui all’art. 563, ult. co., c.c.321;

c) da quanto esposto sub b) non discende, però, che l’acquisto di eventuali aventi causa dal beneficiario sarà sempre salvo, poiché il legittimario vittorioso — il quale, in virtù di quanto esposto sub a), diviene creditore del beneficiario — potrebbe esperire l’azione revocatoria contro l’atto dispositivo del beneficiario se esso abbia reso incapiente il suo patrimonio e, dunque, pregiudicato la ragione creditoria del legittimario.

Se, invece, si ritiene decisiva la considerazione che il disponente, pur essendo estraneo all’atto traslativo del bene dal trustee al beneficiario, ne ha creato le giuridiche premesse ponendo in essere il trust (che tale atto traslativo hanno reso doveroso) e delineando un programma attributivo idoneo ad evitare che quanto ne è (e ne sarà) oggetto torni a far parte del suo patrimonio personale, non può escludersi che la soluzione del problema debba ispirarsi a quella che la tesi in esame adotta per le forme di intestazione di bene in nome altrui attuate dal donante indiretto mercé contratto a favore di terzo in cui è prevista la deviazione dell’effetto !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

320 Così, con riferimento al trust, SARACENO M., Destinazione dei beni e tutela dei legittimari, op. cit., p. 1081.

321 Così, con riferimento al trust, SARACENO M., Destinazione dei beni e tutela dei legittimari, op. cit., p. 1082-1083.

traslativo in favore del donatario indiretto (trattasi di fattispecie su cui la giurisprudenza non si è ancora pronunziata)322.

Nonostante le diversità che la dottrina ravvisa tra trust e contratto a favore di terzo323, infatti, in ambo le ipotesi il donante indiretto è estraneo all’atto traslativo che realizza la donazione indiretta (e che viene posto in essere, rispettivamente, dal trustee ovvero dal promittente), ma è parte del negozio che lo consente (nella qualità, rispettivamente, di disponente ovvero di stipulante) e che è intimamente collegato ad esso; per tacere del fatto che, in ambo le ipotesi, la rimozione dell’acquisto del beneficiario per effetto della sentenza di riduzione determina (in linea con i principi generali che reggono detta azione giudiziaria) il ritorno del bene nel patrimonio del disponente (stante la sopravvenuta impossibilità di attuare il suo programma attributivo), così rendendo possibile l’acquisto di esso a titolo di erede da parte del legittimario vittorioso.

Ove ci si ponga in tale ottica, dunque, si dovrebbe pervenire alle conclusioni che seguono:

a) la sentenza di riduzione travolge l’acquisto del beneficiario, facendo rientrare il bene oggetto di tale acquisto, con effetto ex tunc, nel patrimonio del disponente defunto e facendone divenire il legittimario vittorioso (così come accade nel caso della donazione diretta), proprietario o comproprietario a titolo di erede;

b) sono applicabili gli artt. 561 e 563 c.c. (il legittimario vittorioso diviene, infatti, un avente causa dal disponente) e dunque, da un lato, la sentenza di riduzione travolgerà anche gli acquisti di eventuali aventi causa dal beneficiario della disposizione ridotta, salvo che ricorrano le ipotesi di cui al combinato disposto degli artt. 561, 563, 2652, n. 8, 2690, n. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

322 Cfr. MENGONI L., La successione necessaria, op. cit., 2000, pp. 252 ss.; DELLE MONACHE

S., Liberalità atipiche, donazioni occulte e tutela dei legittimari, op. cit., par. 2; sia pure dubitativamente, AMADIO G., Gli acquisti dal beneficiario di liberalità non donative, op. cit., par. 8 nota 54; Id. Azione di riduzione e liberalità non donative (sulla legittima “per

equivalente”), op. cit., par. 9 nota 80.

323 Sul punto cfr. LUPOI M., Trusts, op. cit. 2001, p. 562 ss.; BARTOLI S., Il Trust, op. cit.,

5 e 1153 c.c.; dall’altro lato, il potenziale legittimario ha l’onere di notificare e trascrivere l’opposizione di cui all’art. 563, ult. co., c.c. se (come normalmente accade) la natura di donazione indiretta della disposizione beneficiaria sia palese.