6. Trust successorio e tutela dei legittimari
1.3. Il problema dell’ordine delle liberalità riducibili
Il legislatore stabilisce un ordine ai sensi del quale procedere alla riduzione delle fattispecie lesive della legittima324.
Secondo i principi generali325, le prime disposizioni lesive di legittima a dover essere ridotte sono quelle avente fonte in una successione mortis causa ab intestato: ciò onde rispettare la volontà del defunto ed evitare di colpire, per quanto è possibile, le attribuzioni da egli volontariamente effettuate326.
Successivamente devono esser ridotte le disposizioni testamentarie, proporzionalmente fra loro e senza distinguere fra eredità e legati327.
Infine, gli artt. 555 e 559 c.c. prevedono che le donazioni lesive della legittima poste in essere dal defunto siano esposte a riduzione solo dopo le disposizioni mortis causa e partendo dalla più recente328.
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324 Cfr. CAPOZZI G., Successioni e donazioni, op. cit., 2015, pp. 527 ss., che percorre
integralmente l’ordine delle liberalità riducibili.
325 Cfr. art. 553 c.c.
326 È discusso se siffatta riduzione operi ipso jure (in tal senso si pronunzia la tesi
prevalente: cfr. in dottrina MENGONI L., La successione necessaria, op. cit., 2000, pp. 46, 77 ss., 102 ss. e 230 ss.; in giurisprudenza Trib. Siena 11.4.1983, Rass. Dir. Civ., 1983, pp. 1158 ss.; Cass. 6 marzo 1980, n. 1521, in Vita Notarile, 1980, I, pp. 179 ss.), con la conseguenza che — essendo in questo caso il legittimario tutelato dall’azione di petizione d’eredità — non opererà termine di prescrizione alcuno ove occorra esperire l’azione di riduzione (così FERRI L., Dei legittimari, op. cit., pp. 146 ss.).
327 Cfr. artt. 554 e 558 c.c..
328 Nel caso di donazioni contestuali, si ritiene (cfr. in dottrina CAPOZZI G., Successioni e donazioni, op. cit., 2009, p. 539; MENGONI L., La successione necessaria, op. cit., 2000, p. 276) che possa applicarsi in via analogica l’art. 558 c.c. dettato per le disposizioni mortis causa: esse, dunque, saranno ridotte proporzionalmente, salvo che il donante abbia postergato una di esse alle altre donazioni coeve avvalendosi del potere previsto dal II comma della norma citata (con l’avvertenza — cfr. MENGONI L., La successione necessaria, op. cit., 2000, p. 276 — che tale dichiarazione di preferenza dovrà, però, essere contenuta nello stesso contratto di donazione e non in un atto successivo, sia esso inter vivos o mortis causa, ostando a ciò sia l’immodificabilità del contratto che il principio d’irrevocabilità della donazione).
Le regole appena esposte valgono non solo per le donazioni dirette, ma anche (visto il rinvio alle norme sulla riduzione disposto dall’art. 809, I co., c.c.) per quelle indirette329.
A fronte di tale dato positivo, con riferimento ad un trust liberale inter vivos lesivo della legittima, occorre domandarsi quale sia la data rilevante al fine di comporre l’ordine delle liberalità riducibili.
Una questione che si pone, com’è evidente, in conseguenza della possibilità di considerare rilevante la data dell’atto istitutivo del disponente, oppure, se diversa, quella della designazione dei beneficiari, oppure quella dell’accettazione di costoro330, o ancora, infine, la data dell’atto o degli atti attributivi compiuti dal trustee al beneficiario in esecuzione del progetto destinatorio.
La dottrina maggioritaria331 propende per ritenere che, ai fini dell’ordine di riduzione, la posizione beneficiaria avente fonte in un trust prenderà data – sia stata essa o meno sottoposta ad una condizione sospensiva332 ovvero ad un termine iniziale tuttora pendenti all’epoca della morte del disponente — dall’epoca della stipula del negozio. Con la precisazione che se tali posizioni beneficiarie siano più di una, le stesse dovranno considerarsi alla stregua di più donazioni indirette contestuali333.
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329 Così, per tutti, CARNEVALI U., Sull’azione di riduzione delle donazioni indirette, op. cit.,
p. 144.
330 Se ritenuta necessaria; per i termini del dibattito, cfr. Cap. I, nota 53. 331 Cfr. BARTOLI S., Trust, atto di destinazione e tutela dei legittimari, op. cit., p. 299. 332 Ivi incluso, dunque, il caso del trust discrezionale, che da luogo a posizioni
beneficiarie sospensivamente condizionate: cfr. Cap. I, par. 2, nota 64.
333 Cfr. BARTOLI S., loc. ult. op. cit., l’A. muove dalla estensibilità testé riferita dell’art.
558 c.c. dettato in tema di disposizioni testamentarie alle donazioni contestuali inter vivos. Al che l’A. fa conseguire altresì la facoltà del disponente di avvalersi del potere attribuitogli dal II comma di tale norma onde postergare nell’ordine di riduzione sia una disposizione beneficiaria rispetto alle altre contenute nel medesimo atto istitutivo, sia — laddove il trust sia contestuale ad altre liberalità inter vivos — una delle disposizioni beneficiarie rispetto anche a quest’ultimo tipo di liberalità.
Tale conclusione si regge sulla condivisa opinione334 secondo la quale l’ordine di riduzione fissato dall’art. 559 c.c. è rigorosamente cronologico, nel senso che a tali fini rileva la data di stipula delle singole liberalità e non (se successivo) il momento in cui si è verificato l’acquisto da parte del beneficiario di esse: ciò in quanto, optando per quest’ultima tesi, si finirebbe per violare il principio di irrevocabilità della donazione335.
L’esclusiva rilevanza, ai fini dell’ordine di riduzione, del momento della stipula del trust liberale inter vivos è stata messa in discussione laddove essa sia destinata (con certezza ovvero solo eventualmente) a produrre i suoi effetti attributivi solo al momento della morte dell’autore della medesima336, sulla falsariga del medesimo dibattito avvenuto in seno alla dottrina classica.
Quest’ultimo, in particolare, si è sviluppato intorno alla fattispecie del contratto a favore di terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, espressamente prevista dall’art. 1412 c.c.337.
Un prima impostazione338 ritiene che, in siffatta ipotesi, assuma rilevanza il momento in cui si verifica l’arricchimento del beneficiario (cioè quello in cui si apre la successione dello stipulante), sì che tale liberalità dovrebbe considerarsi coeva a eventuali disposizioni testamentarie e, come tale, soggetta a riduzione proporzionale assieme ad esse ex art. 558 c.c..
Un altro orientamento339, invece, attribuisce rilevanza al momento in cui la designazione del terzo beneficiario diviene irrevocabile. Tale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
334 Cfr. MENGONI L., La successione necessaria, op. cit., 2000, pp. 275-276; IEVA M., I fenomeni c.d. parasuccessori, op. cit., pp. 122 ss..
335 Se ai fini della soluzione del problema in esame rilevasse il momento dell’acquisto
del beneficiario, sarebbe agevole per il donante, ad esempio, sostanzialmente revocare una donazione a termine iniziale ponendo poi in essere, durante la pendenza del termine, una donazione con effetto traslativo immediato, così da esporre a riduzione la donazione anteriore prima di quella posteriore. In questo senso, cfr. MENGONI L., op. loc. ult. cit..
336 E possa, all’evidenza, escludersi la nullità di essa per violazione del divieto dei
patti successori ex art. 458 c.c.: sul punto, v. Cap. I, par. 4.
337 Sul rapporto tra art. 1412 c.c. e negozi successori, v. ibidem.
338 Cfr. PALAZZO A., Autonomia contrattuale e successioni anomale, op. cit., p. 144 ss.. 339 Cfr. ZOPPINI A., Contributo allo studio delle diposizioni testamentarie in forma indiretta,
momento, dunque, coinciderà con quello della stipula o si collocherà in un’epoca posteriore ad essa, ma anteriore alla morte dello stipulante, solo se costui abbia rinunziato alla facoltà di revocare il beneficio, rispettivamente, in sede di stipula o con un successivo atto compiuto in vita; poiché se egli, invece, deceda senza essersi avvalso di tale facoltà, la donazione indiretta de qua dovrà essere assimilata, per i fini che qui interessano, a quella che l’Autore chiama una “disposizione testamentaria in forma indiretta o parasuccessoria” e dovrà, dunque, esser ridotta prima di ogni altra liberalità inter vivos ed assieme ad eventuali disposizioni testamentarie.
Sulla scorta di tali considerazioni, in tema di trust si sono proposte impostazioni ermeneutiche340 che distinguono il caso del trust inter vivos irrevocabile da quello del trust inter vivos revocabile o nel quale, comunque, il disponente può revocare o modificare le disposizioni beneficiarie finché è in vita. Così si ritiene rilevante la data della stipula del negozio solo nel primo caso e, invece, si afferma che nel secondo assume rilievo il momento in cui le posizioni beneficiarie divengono definitive, cioè — laddove il disponente non abbia (successivamente alla stipula ed in vita) esercitato tali poteri – il momento della morte di costui. Ove si verifichi proprio quest’ultima ipotesi, poi, con riguardo al problema dell’ordine di riduzione fra i fautori dell’orientamento in parola, vi è chi afferma che le disposizioni beneficiarie si ridurranno assieme a quelle testamentarie, dovendo esse in pratica assimilarsi a dei legati341 e chi afferma, invece, che esse — avendo pur sempre natura di liberalità inter vivos — si ridurranno dopo le disposizioni testamentarie e —
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340 Cfr. MOSCATI E., Trust e tutela dei legittimari, op. cit., pp. 23-24; frequentemente
richiamata è la pronuncia francese Cass. n. 1226 del 20.2.1996, riprodotta in BARTOLI S.,
Trust, atto di destinazione e tutela dei legittimari, op. cit., pp. 304-305. 341 Cfr. ZOPPINI A., op. loc. ult. cit..
prendendo comunque data dalla morte del disponente — prima di ogni altra liberalità inter vivos342.
A tali conclusioni si è opposto un orientamento343 che, al pari del precedente, trova fonte in una diversa lettura della fattispecie di cui all’art. 1412 c.c.
L’Autore critica le due impostazioni da ultimo esposte poiché esse finiscono per non cogliere il fatto che tanto il differimento dell’acquisto liberale del beneficiario al momento della morte dello stipulante, quanto la revocabilità di tale acquisto da parte dello stipulante, non incidono sul momento in cui esso si perfeziona (momento che coincide con quello della stipula del contratto), trattandosi di meri elementi accessori della fattispecie acquisitiva (cioè, rispettivamente, di un termine iniziale – il differimento – e di una condizione risolutiva – la revoca).
Pertanto il momento rilevante risulterebbe essere quello della stipula del negozio, coincidente con il momento di acquisto del diritto da parte del terzo ex art. 1412, II co., c.c.344.
Alle stesse conclusioni (nel senso cioè della rilevanza, ai fini dell’ordine di riduzione, del momento della stipula del negozio e non del momento in cui si verifica l’acquisto liberale del beneficiario) tale dottrina perviene anche in caso di trust liberale inter vivos con riferimento alle posizioni beneficiarie che il disponente abbia sottoposto ad un termine iniziale o ad una condizione sospensiva coincidenti con la propria morte, apparendo a tal riguardo irrilevante (per le ragioni appena esposte) il fatto che la posizione beneficiaria sia o meno revocabile345.
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342 Cfr. in dottrina MOSCATI E., Trust e tutela dei legittimari, op. cit., pp. 23-24; in
giurisprudenza la citata pronuncia francese Cass. n. 1226 del 20.2.1996.
343 Cfr. MENGONI L., La successione necessaria, op. cit., 2000, pp. 277-278, il quale fa
riferimento alla tesi di PALAZZO A., Autonomia contrattuale e successioni anomale, op. cit., p. 144, ma con considerazioni che paiono applicabili anche a quella di ZOPPINI A., op. ult.
cit., p. 958 e nota 104.
344 Per conclusioni conformi v. anche Cap. I, par. 4).
345 Cfr. MENGONI L., La successione necessaria, op. cit., 2000, p. 278 ed ivi nota 156 dove
sottoposne a critica anche la citata giurisprudenza francese: “Ma l’argomento (“riunione” di
Appare, infine, opportuno far presente, come un’altra dottrina346 abbia portato alle estreme conseguenze la conclusione testè raggiunta nell’eventualità che un trust contempli il potere del disponente di modificare o individuare successivamente alla stipula dell’atto istitutivo i destinatari delle disposizioni beneficiarie: secondo tale dottrina, in tali casi, l’applicazione della teoria mengoniana conduce al dover far riferimento alla data della designazione del (nuovo) beneficiario.