• Non ci sono risultati.

Sulla estensione dell’art 549 c.c agli atti inter vivos: l’ipotesi della

Nell’ipotesi di donazione compiuta a favore di un futuro legittimario con onere opposto a favore di terzo, la dottrina si è interrogata su quale sia la sorte del modus ove questo esaurisca o comprima eccessivamente il valore della donazione ricevuta dal legittimario.

In tale ipotesi, al momento dell’apertura della successione, ai fini della determinazione della quota riservata, nel donatum deve calcolarsi il valore della donazione per l’intero, poiché di tale importo è stato l’impoverimento del donante-de cuius. Diversamente, il legittimario !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

437 Per una valutazione “aggiornata” della portata del divieto di cui all’art. 458 c.c., v.

BARBA V., I patti successori e il divieto di disposizione della delazione. Tra storia e funzioni, in

Quaderni della rivista Diritto delle successioni e della famiglia, 2, Napoli, 2015. 438 V. infra per immediati riferimenti bibliografici.

imputa ex art. 564, II co. c.c. solo la misura dell’arricchimento conseguito, cioè il valore della donazione ricevuta al netto dell’onere apposto in favore di terzo439.

Se da tali calcoli risulta che la quota spettante al legittimario è stata lesa, possono ipotizzarsi due percorsi alternativi: azione di riduzione contro il modus440 oppure applicazione estensiva dell’art. 549 c.c. al medesimo441.

La terza via442, secondo la quale nella formazione della quota di legittima occorre tenere conto del deprezzamento derivante ai beni ricevuti in legittima in conseguenza dell’esistenza del modus, è infatti un rimedio insufficiente se nel relictum non vi sono beni sufficienti a completare la legittima. Il legittimario, in tal caso, sarebbe lasciato senza difesa443.

Una dottrina ritiene che il modus debba essere ridotto444.

Secondo l’illustre Autore, che ricostruisce il modus secondo lo schema del contratto a favore di terzo, la fattispecie darebbe luogo ad una donazione diretta tra donante e donatario ed indiretta tra donante e beneficiario del modus, quest’ultima soggetta al rimedio ex art. 555 c.c. giusto rinvio dell’art. 809 c.c..

Tale tesi è stata criticata da altri445 in ragione delle seguenti considerazioni.

Anzitutto, legittimato passivo dell’azione di riduzione è sempre e solo il legatario o il donatario avente causa dal de cuius446, mentre il beneficiario del modus è avente causa dal donatario legittimario.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

439 Cfr. FERRI L., Dei legittimari, op. cit., p. 173.

440 Cfr. CARNEVALI U., La donazione modale, op. cit., p. 47.

441 Cfr. MENGONI L., La successione necessaria, op. cit., 2000, pp. 221-222 e pp. 248 ss.;

MARINI A., Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito, op. cit., p. 97. Alla posizione di tali autori si conforma anche MARINARO G., La successione necessaria, op. cit., p. 167 ivi nota 470.

442 Ipotizzata da CICU A., Successione legittima e dei legittimari, op. cit., p. 181. 443 Cfr. MENGONI L., La successione necessaria, op. cit., 2000, p. 222.

444 Cfr. CARNEVALI U., op. loc. ult. cit..

445 Cfr. MENGONI L., La successione necessaria, op. cit., 2000, p. 248-249; MARINI A., Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito, op. cit., pp. 93 ss..

446 Cfr. la Relazione al Codice, n. 271; SANTORO PASSARELLI F., Dei legittimari, op. cit., p.

Inoltre, il silenzio della legge deve essere valorizzato, nel confronto con altri ordinamenti che invece prevedono esplicitamente la riducibilità del modus447.

Infine, e tale è l’argomento principale dell’esposizione, il modus è irriducibile poiché non costituisce un peso dell’eredità, ma un vincolo di natura obbligatoria imposto all’onorato come tale non suscettibile della qualifica di disposizione lesiva della legittima448.

In particolare, precisa questo orientamento, tale qualifica non viene assunta poiché l’adempimento del modus non è un atto dispositivo del !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

447 In particolare MENGONI L., op. loc. ult. cit., ricorda come il BGB, al SS 2188, ammetta

la riducibilità nei rapporti interni tra l’erede o il legatario assoggettato a riduzione ed il beneficiario del modus: la legittima si domanda al primo, il quale a sua volta ha diritto di far ridurre l’onere in proporzione della riduzione da lui subita.

448 Cfr. MENGONI L., La successione necessaria, op. cit., 2000, p. 248-249; MARINI A., Il modus come elemento accidentale del negozio gratuito, op. cit., p. 93 ss...

L’Autore, giustamente, deduce l’irriducibilità del modus partendo dalla diversa ipotesi di donazione a favore di terzo gravata da onere a favore di altro.

In questa ipotesi, solo se l’onere è stabilito in favore del donante (ipotesi classica) la donazione si riduce nei limiti della liberalità effettivamente conseguita dal donatario poiché l’impoverimento del patrimonio del donante è contenuto dall’adempimento dell’onere da parte del donatario stesso (in altre parole, parte della donazione rientra nel patrimonio del donante, e quindi nel relictum, già in forza dell’adempimento dell’onere). Invece, qualora il modus sia rivolto in favore di terzo (rectius, quarto) la donazione si riduce per intero perché il modus non costituisce un peso che grava sulla eredità, ma un peso (di natura obbligatoria) che grava sul patrimonio del donatario: quindi non è una disposizione lesiva della legittima.

Per questo motivo a seguito della riduzione della donazione non potrebbe ipotizzarsi la riduzione anche del modus, pena il raggiungimento di risultati insoddisfacenti (MARINI A., op. ult. cit., p. 94). Nel caso in cui l’azione di riduzione venga esperita quando il modus non abbia ancora avuto esecuzione sul valore intero della donazione, infatti, vi sarebbe una evidente duplicazione della utilità conseguita dai legittimari: questi farebbero rientrare nel patrimonio del donante-de cuius sia il valore della donazione fatta al donatario che il valore del modus fatto dal donatario al beneficiario, così arricchendosi – senza motivo – a danno del donatario. Parimenti, nel caso in cui la riduzione avvenga ad esecuzione del modus già intervenuta sul valore della donazione dedotto il modus, si andrebbe a ridurre un atto dispositivo del patrimonio non del donante-de cuius, bensì del donatario, in spregio alla disciplina positiva dell’azione di riduzione che vuole riducibili solo gli atti dispositivi del patrimonio del defunto.

Sul punto FERRI L., Dei legittimari, op. cit., p. 173, osserva che la irriducibilità del modus porta alla riprovevole conclusione per cui al de cuius sarebbe “facile eludere i diritti dei

legittimari disponendo dei modus che assorbono gran parte dell’attivo”.

Ma proprio per tal motivo, a completamento dell’impostazione teorica dell’irriducibilità del modus, gli Autori che la prospettano ne fanno conseguire che il

modus donativo, così come quello testamentario, se apposto nei confronti di un

legittimario, diventa inefficace a norma dell’art. 549 c.c. nella misura in cui grava sulla riserva spettante a costui.

patrimonio del de cuius, bensì un atto dispositivo del patrimonio del donatario449.

Del modus a favore di terzo, infatti, non si deve tener conto quando si procede alla riunione fittizia delle donazioni ex articolo 556 c.c. ai fini del calcolo della porzione disponibile e ciò perché, a tali effetti, la disposizione modale, qualunque sia stato il titolo dell’attribuzione al terzo, non può essere qualificata quale atto dispositivo del donante che importa una disposizione sull’eredità.

Si deve, cioè, rilevare che, dovendo il concetto di atto dispositivo in sede di riunione fittizia identificarsi con quello di atto che abbia avuto una incidenza negativa sul patrimonio dell’autore, è evidente l’estraneità a tale nozione del modus che costituisce un obbligo imposto al donatario e destinato, perciò, ad incidere esclusivamente sul patrimonio di quest’ultimo.

Ove pertanto ci si voglia mantenere strettamente aderenti alla realtà normativa ed evitare l’incongruenza della duplicazione di valori in sede di riunione fittizia450, occorre riconoscere che sotto tale aspetto la nozione di atto dispositivo si restringe a comprendere la sola disposizione principale e non anche il modus. Se dunque del modus non si deve tener conto in sede !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

449 Il che, di per sé, toglie valore anche all’argomentazione per cui il modus non sarebbe

riducibile perché non assurge ad essere una disposizione autonoma (come tale soggetta all’azione ex art. 555 c.c.), ma una clausola accessoria all’attribuzione della legittima, sulla quale v. PASQAULINI G., Le disposizioni modali e la tutela del legittimario, in Riv. Not., 4, 1997, pp. 781 ss. e spec. pp. 801 ss.. MENGONI, a giusta ragione, rileva che tale argomento non è dirimente ai fini della soluzione del problema in esame: che il pagamento del modus sia elemento accessorio o negozio autonomo, è argomento superato dal fatto che l’adempimento dell’onere è un negozio dispositivo di patrimonio altrui (dell’onorato) anziché del de cuius, pertanto non qualificabile come disposizione lesiva della legittima. Quest’ultimo rilievo, peraltro, assorbe anche il problema della qualificazione di CARNEVALI del modus a favore di terzo come donazione indiretta: anche se ciò fosse (come è) vero, resta il fatto che tale donazione si realizza a mezzo di un negozio (quello tra onorato e terzo beneficiario) che non rientra nell’ambito applicativo dell’azione di riduzione.

Per la ricostruzione storica dell’excursus interpretativo in ordine al modus come elemento accidentale o autonomo rispetto la donazione principale si veda ROMANO C., Il

trust e l’atto di destinazione testamentario,op. cit., pp. 152 ss.. 450 Cfr. precedente nota 448.

di riunione fittizia, la stessa soluzione deve accogliersi per l’assoggettabilità all’azione di riduzione451.

Da tali osservazioni, la dottrina in esame trae la conclusione che il modus non è riducibile e pertanto cade sotto il divieto dell’art. 549 c.c..

Quanto alle conseguenze, l’onere diventa ipso iure inefficace452 nella misura in cui i beni donati appartengono alla riserva del donatario- legittimario. Cosicché, nei rapporti con il beneficiario dell’onere, l’erede necessario potrà rifiutare il pagamento del modus nel limite del valore della riserva o, se ha già adempiuto, ripetere quanto necessario a reintegrare la legittima453.