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Il principio di intangibilità della legittima

Quale sia il significato del principio di intangibilità della legittima e il valore che esso oggi rivesta nel nostro ordinamento è stato oggetto di profonda riflessione dottrinale358.

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356 Cfr. Cap. I, par. 6.2.2. 357 Ibidem.

358 Per una articolata disamina del principio di intangibilità della legittima si vedano:

Come noto359, il principio di intangibilità della legittima è enunciato dall’art. 457, comma 3 c.c.: “Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari”.

La dottrina ha prevalentemente concentrato il proprio interesse sulla facoltà del testatore di specificare i beni con cui imporre la quota dei legittimari, nonché di attribuire determinati beni ereditari in funzione di quota, così solcando il terreno della dibattuta questione dell’intangibilità quantitativa o qualitativa della quota di legittima360.

La questione, invero, agitava la dottrina già sotto la vigenza del codice civile del 1865361, il cui articolo 808 testualmente disponeva: “La porzione legittima è quota di eredità; essa è dovuta […] in piena proprietà e senza che il testatore possa imporvi alcun peso o condizione”.

Da tale norma362, peraltro tecnicamente non ineccepibile poiché la quota di eredità può comprendere anche diritti reali minori nonché diritti di credito363, la dottrina aveva derivato il principio della legittima in natura: il legittimario ha diritto di essere soddisfatto con beni ereditari.

Da lì, le posizioni della dottrina dominante, non condivise però dalla giurisprudenza, qualificavano ulteriormente il diritto del legittimario come diritto ad una porzione di beni qualitativamente uguale al tutto364.

In ciò constava il principio dell’intangibilità qualitativa della legittima, cioè nel diritto del legittimario di essere soddisfatto mediante una frazione aritmetica dell’asse ereditario365.

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necessaria, op. cit., 2000, pp. 99 ss.; BONILINI G., Manuale diritto ereditario, op. cit., 2010, pp. 147 ss.; BIANCA C.M., Le successioni, op. cit., 2015, pp. 200 ss.; CAPOZZI G., Successioni e

donazioni, op. cit., 2015, pp. 467 ss.; PINO A., La tutela del legittimario, op. cit., pp. 55 ss.; Ferri L., Dei legittimari, op. cit., pp. 108 ss.; PALAZZO A., Le successioni, op. cit., p. 544; CANTELMO V.E., I legittimari, op. cit., 1994, pp. 515 ss..

359 Cfr., per tutti, MENGONI L., La successione necessaria, op. cit., 2000, p. 89. 360 Cfr. TULLIO A., La successione necessaria, op. cit., p. 277.

361 Cfr. FERRI, Dei Legittimari, op. cit., p. 108.

362 In particolare dall’inciso “è dovuta […] in piena proprietà”.

363 Per tale rilievo v. SANTORO PASSARELLI F., Appunti sulla successione necessaria, op. cit., p. 19; MENGONI L., La successione necessaria, op. cit., 2000, p. 98.

364 MENGONI L., op. ult. cit., p. 99.

Dal punto di vista del de cuius, l’affermazione di tal principio impediva che questi potesse scegliere i beni con i quali comporre la legittima.

Gli argomenti richiamati a sostegno di tale impostazione erano i seguenti.

Anzitutto, l’inerenza della qualità di erede al conseguimento di una quota ereditaria. Il legittimario, cioè, diveniva erede solo conseguendo una quota di eredità366.

In secondo luogo, la natura legale della successione necessaria, dal quale veniva fatta discendere la necessaria identità di questa con la successione intestata, senza che il testatore potesse fare specificazione di sorta367.

Infine, il divieto di pesi e condizioni sulla legittima, dovendosi ritenere un peso sulla quota di legittima anche la disposizione che, assegnando un bene determinato alla quota di legittima, limitava il diritto del primo ovvero degli altri legittimari a partecipare alla divisione di tutti i beni della massa368.

In tale contesto, come noto, il Legislatore del 1942 ha mutato la cornice normativa ed ha, in particolare, riconosciuto al testatore la facoltà di comporre con beni determinati la quota di riserva dei legittimari, giusta la clausola di salvezza contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 549 c.c.369.

Dalla facoltà attribuita al testatore di disporre norme per formare le porzioni di ciascun erede, ai sensi dell’art. 733 c.c., la dottrina ha tratto argomentato per superare il principio dell’uguaglianza qualitativa370.

Parimenti si è detto anche dell’assegno divisionale di cui all’art. 734 c.c., che, non essendo incompatibile con la quota di riserva, è una forma di

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366 Cfr. MENGONI L., op. ult. cit., p. 100. 367 Ibidem.

368 Ibidem.

369 Cfr. TULLIO A., op. ult. cit., p. 280. 370 Cfr. FERRI L., op. ult. cit., p. 109.

esercizio di autonomia testamentaria, costituente sostanzialmente un’eccezione al principio del divieto della intangibilità qualitativa371.

Inoltre, altro Autore ha rilevato che identico risultato può essere raggiunto dal testatore operando in negativo, ossia stabilendo che determinati beni non debbano andare a comporre la quota di un erede, oppure, in maniera simmetrica, indicando beni determinati beni come quota del patrimonio tramite l’istitutio ex re certa di cui all’art. 588 c.c. 372.

Sulla base di tale considerazioni, la dottrina373 ormai incontrastata, ritiene che il principio dell’inagibilità debba oggi essere inteso in senso esclusivamente in senso quantitativo: al testatore è fatto divieto di ridurre il valore della quota di riserva, mentre ha facoltà di comporre la stessa con beni di diversa natura, a seconda degli interessi che intende soddisfare.

La facoltà del testatore di individuare la quota di legittima non è tuttavia senza limiti: il legittimario ha diritto ad essere soddisfatto esclusivamente con beni ereditari.

Così, secondo il costante orientamento della dottrina374 e della giurisprudenza375, l’ereditando non potrebbe, ad esempio, attribuire tutti i !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

371 Cfr. MENGONI L., op. ult. cit., pp. 102-105; PINO A., La tutela del legittimario, op. cit.,

pp. 58-60.

372 Cfr. FERRI L., Dei legittimari, op. cit., p. 81.

373 Cfr. TULLIO A., La successione necessaria, op. cit., p. 280 ss.; MENGONI L., La successione necessaria, op. cit., 2000, pp. 101-110; BONILINI G., Manuale diritto ereditario, op. cit., 2010, p. 147; BIANCA C.M., Le successioni, op. cit., 2015, p. 200; CAPOZZI G., Successioni e donazioni,

op. cit., 2015, p. 468; PINO A., La tutela del legittimario, op. cit., pp. 57-60; FERRI L., DEI legittimari, op. cit., p. 108; PALAZZO A., Le successioni, op. cit., p. 544; CANTELMO V.E., I

legittimari, op. cit., 1994, pp. 518-521.

374 Cfr. FERRI L., Dei legittimari, op. cit., p. 82; MENGONI L., La successione necessaria, op. cit., 2000, p. 103; PINO A., La tutela del legittimario, op. cit., p. 60.

375In giurisprudenza: “Avendo riguardo all’azione di riduzione ed alla sua concreta proponibilità, il legittimario, al quale con testamento sia assegnata come quota ereditaria una somma di denaro non facente parte del relictum e posta a carico del coerede assegnatario dei beni relitti, non è (se la quota in denaro corrisponda a quanto gli spetta come riserva) leso nei suoi diritti di legittimario. La situazione giuridica che ne deriva è quella di una divisione operata dal testatore medesimo, viziata da invalidità poiché il diritto reale del legittimario alla quota ereditaria non si può trasformare in un diritto di credito nei confronti di un coerede senza il concorso della sua volontà” (Cass. Civ., 20 ottobre 1974, n. 2560, MGI, p. 1974).

Nonché:

“Per il principio dell’intangibilità della quota di legittima i diritti del legittimario vanno

soddisfatti con beni o danaro provenienti dall’asse ereditario, pertanto la divisione, in cui il testatore disponga che le ragioni ereditarie di un riservatario siano soddisfatte dagli eredi, tra cui è

beni immobili ad un unico erede, obbligandolo a conguagliare gli altri coeredi con denaro proprio376.

In tal senso, rimarrebbe ancora in vigore il principio della legittima in natura.

Nei confronti di tale conclusione, tuttavia, il condizionale è d’obbligo poiché le osservazioni svolte in tema di oggetto delle liberalità indirette377 suggeriscono di affrontare il tema con sguardo critico378.

In conclusione, in ordine alla portata del principio di intangibilità nel nostro ordinamento, è possibile affermare che il legittimario può invocare una lesione dei propri diritti qualora consegua una quota di valore complessivo inferiore a quello riservatogli dalla legge oppure venga soddisfatto con beni non appartenenti a cespiti ereditari (seppur quest’ultimo punto rimanga controverso per certe fattispecie liberali).

La conclusione testé raggiunta merita a tal punto di essere ulteriormente approfondita: lo scopo di questa indagine, infatti, è quello di verificare se nel nostro ordinamento esista una pluralità tipologica di lesioni della legittima, cui corrispondono tutele diverse.

Esaminiamo, dunque, le tutele poste a presidio del principio di intangibilità, a questo punto, quantitativa, della legittima.