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Gli ultimi interventi dell’ANAC su trasparenza e FOIA “

Trasparenza: sospeso l’obbligo di pubblicare redditi e patrimoni dei dirigenti

Il 12 aprile 2017 il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 382, ha sospeso l’efficacia della delibera n. 241 dell’8 marzo 201733,

limitatamente alle indicazioni sull’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d.lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici (di tutte le PP.AA.), compresi quelli del Servizio sanitario nazionale (in sigla SSN), in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore. La sospensione riguarda i compensi, le spese per viaggi di servizio, la situazione patrimoniale e reddituale. Tali previsioni, stabilite dal d.lgs. 97/2016, erano già state oggetto di una ordinanza cautelare del Tar del Lazio dello scorso 2 marzo limitatamente all’Autorità Garante della privacy34.

In precedenza, il 7 aprile 2017, era stato notificato all’ANAC un ricorso per l’annullamento, previa sospensiva, sia delle Linee guida di cui alla determinazione n. 241/2017, sia di quattro note rispettivamente della Presidenza del Consiglio di Ministri, del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia relative alla richiesta di adempimento degli obblighi in parola. Il ricorso era stato presentato da alcuni dirigenti e da un’organizzazione sindacale nazionale che rappresenta i dirigenti dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, degli Organi costituzionali, delle Agenzie e delle Autorità indipendenti. Nel ricorso si chiedeva anche la previa disapplicazione dell’art. 14 nella parte in cui prevede la pubblicazione per i dirigenti pubblici dei dati relativi ai compensi e spese di viaggi di servizio e quelli relativi ai dati reddituali e patrimoniali, “per contrasto con la normativa UE ovvero, ove necessario, la rimessione alla Corte di Giustizia dell’UE e alla Corte costituzionale per la questione di compatibilità di dette disposizioni con la normativa europea e per contrasto agli artt. 3, 13 e 117 comma 1 della Costituzione”. “Alla luce di

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La determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016”.

34 Il TAR Lazio, sez. I-quater, n. 1030/2017, su ricorso presentato da dirigenti del Garante della privacy,

ha sospeso gli atti del Segretario generale del Garante stesso sull’attuazione dell’art. 14. Il provvedimento cautelare è motivato con riferimento alla “consistenza delle questioni di costituzionalità e di compatibilità

con le norme di diritto comunitario sollevate nel ricorso e valutata l’irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa”.

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quanto sopra – si legge nel comunicato stampa firmato dal presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone – tenuto conto del contenzioso in atto, delle motivazioni dell’ordinanza del TAR del Lazio (divenuta definitiva il 2 aprile 2017), nonché al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell’art. 14 con conseguente significativo contenzioso e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti a amministrazioni diverse, il Consiglio dell’Autorità il 12 aprile 2017 ha deciso di sospendere l’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, anche per quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un intervento legislativo chiarificatore”35. Il 19 maggio 2017 l’ANAC, a seguito di richieste di chiarimenti

pervenute all’Autorità in merito all’ordinanza del TAR Lazio n. 1030/2017 ed alla successiva delibera dell’Autorità n. 382/2017, ha chiarito che: “l’obbligo di pubblicazione degli emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica percepiti dai dirigenti - disposto dall’art. 14, co. 1-ter del d.lgs. 33/2013 - deve ritenersi non sospeso e deve essere rispettato). Recentemente, il Consiglio dell’ANAC, con la delibera n. 641 del 14 giugno 2017, ha invece modificato la determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017, relativamente agli obblighi di pubblicazione ex art. 14, co. 1, lett. f) d.lgs. 33/2013, per i sindaci che fanno parte dell’Assemblea delle province (art. 1, co. 56 della l. 56/2014). “In considerazione della partecipazione di diritto all’Assemblea di tutti i sindaci dell’ambito provinciale, anche di quelli dei comuni al di sotto di 15.000 abitanti cui si applica per l’art. 14, co. 1, lett. f) una trasparenza semplificata, resta ferma per questi ultimi la disciplina specifica per essi prevista”, si legge nella nota dell’ANAC. In altre parole, come chiarito nella determinazione ANAC n. 241/2017, nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici (nonché i loro coniugi non separati e parenti entro il secondo grado) non sono tenuti alla pubblicazione, sul sito della Provincia, dei dati di cui all’art. 14, co. 1, lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali), fermo restando l’obbligo per detti soggetti di pubblicare i dati e le informazioni di cui alle lett. da a) ad e) del medesimo art. 14, co. 1 (atto di nomina, curriculum, compensi, ecc.). Diverso è il caso della partecipazione al Consiglio provinciale che avviene per elezione e che presuppone una candidatura da

35 Il comunicato stampa dell’Anac è consultabile al seguente link:

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parte degli interessati (art. 1, commi 69 e 70 della legge 56/2014). Per i sindaci eletti al Consiglio provinciale, anche quelli dei comuni con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti, si applica anche la trasparenza dell’art. 14, co. 1, lett. f), è cioè richiesta la pubblicazione dei dati ex novo da parte della provincia.

Infine, il 14 luglio 2017, è stato reso pubblico comunicato del Presidente che riguarda gli Enti riconducibili alle Università agrarie ed altre associazioni agrarie comunque denominate, i quali (ai sensi della legge 16 giugno 1927 e della legge 31 gennaio 1994), siano titolari della gestione degli usi civici. “A tali Enti – scrive il presidente Cantone – laddove abbiano natura di enti pubblici non economici, si applica la normativa sulla prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190) e sulla trasparenza (d.lgs. 14 marzo 2013). Pertanto essi sono tenuti al rispetto della disciplina sugli obblighi di comunicazione on-line, all’adozione del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) ed alla nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza”36. L’ANAC invita tali soggetti ad

adeguarsi tempestivamente alle previsioni della l. 190/2012 e dei decreti attuativi.

FOIA: chiarimenti sull’attività dell’ANAC

In seguito alle numerose richieste di parere giunte all’Autorità nazionale anticorruzione in materia di accesso civico generalizzato (art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013, c.d. FOIA), è arrivato il comunicato del presidente Cantone del 27 aprile 2017 (pubblicato sul sito dell’ANAC il 3 maggio successivo), nel quale ha precisato quanto segue: “eventuali richieste di parere potranno essere prese in considerazione dall’Autorità solo se attinenti a questioni di particolare rilevanza relative esclusivamente a chiarimenti sull’interpretazione delle Linee guida”. Resta fermo, inoltre, che le eventuali richieste rivolte all’ANAC non interrompono i termini stabiliti dall’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013 per la conclusione del procedimento di accesso civico37.

Ambito di intervento dell’ANAC

Il 4 maggio 2017 scorso l’ANAC ha pubblicato sul proprio sito il comunicato del presidente del 27 aprile precedente per richiamare l’attenzione sul perimetro di

36 La nota: www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6818. 37 Il comunicato è reperibile al link

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intervento dell’Autorità nazionale anticorruzione e per evidenziare le tipologie di segnalazioni cui non possono far seguito attività di vigilanza o verifica, in quanto l’oggetto è estraneo alle competenze assegnate dalla legge all’ANAC. Numerose, infatti, sono le segnalazioni e richieste di intervento inviate all’Autorità nazionale anticorruzione sia da soggetti pubblici e operatori economici, sia da comuni cittadini, riguardanti fattispecie che esulano dalle funzioni attribuite all’ANAC e sulle quali la stessa non può svolgere alcuna attività di accertamento o indagine38. Il comunicato39 ha

il duplice scopo di evitare che si producano nei soggetti richiedenti aspettative su un intervento o una soluzione da parte dell’ANAC su questioni chiaramente inconferenti e che la valutazione di tali richieste, comunque necessaria, possa rallentare l’attività istruttoria sulle questioni che invece sono di pertinenza dell’ANAC. “L’Autorità, in base al D.L. 90/2014, al d.lgs. 50/2016, alla L. 190/2012 e ai successi decreti delegati (d.lgs. 33/2013 e d.lgs. 39/2013) - si legge nel comunicato stampa - è, in via generale, competente a svolgere attività di prevenzione della corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nelle società controllate e partecipate, e attività di vigilanza sull’affidamento e sull’esecuzione dei contratti pubblici. L’Autorità è altresì competente a gestire le segnalazioni dei dipendenti pubblici riguardanti illeciti commessi all’interno del proprio ente/amministrazione e riconducibili a episodi di corruzione in senso ampio o a fenomeni di c.d. malagestio”. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono di competenza dell’Autorità le segnalazioni aventi ad oggetto:

a) i contratti pubblici, finalizzate al controllo sull’affidamento e sull’esecuzione dei contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati, e l’attività di precontenzioso, secondo le disposizioni del d.lgs. 50/2016;

b) l’attività di precontenzioso;

c) i piani e le misure anticorruzione, per il controllo sull’applicazione e sull’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione adottate dalle PP.AA. e dalle società/enti in controllo o a partecipazione pubblica, in particolare per la verifica dell’avvenuta adozione e dell’efficacia del piano triennale di prevenzione della corruzione;

38 C’è stato chi ha segnalato la condizione fatiscente del palazzetto dello sport di San Giorgio del Sannio

(BN). O chi, dal Comune di Pozzuoli, ha lamentato la “limitazione della panoramicità” di un immobile per colpa di una costruzione abusiva. Da un condominio di Valeggio sul Mincio (VR) è partita una denuncia per “schiamazzi da bar” mentre da una località non specificata una signora ha spedito una “confusa nota” in cui se la prendeva con alcuni sindacalisti (tratto dall’articolo “Paradosso Anac: tutti la cercano, ma non sempre ha poteri adeguati” di Duccio Facchini, https://altreconomia.it - 1 giugno 2017).

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d) gli obblighi di trasparenza assicurati mediante la pubblicazione, sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, dei dati, documenti, e informazioni richiesti dalla L. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, come modificati dal d.lgs. 97/2016;

e) gli incarichi e l’imparzialità dei pubblici funzionari, per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle PP.AA. e negli enti di diritto privato in controllo pubblico ai sensi del d.lgs. 39/2013, sulle ipotesi di c.d.“pantouflage”40, di cui all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs.

165/2001, sull’imparzialità/conflitti di interesse dei pubblici funzionari e sull’adozione e sul rispetto dei codici di comportamento41;

f) le segnalazioni di “whistleblower”, per la trattazione di eventuali illeciti segnalati da dipendenti pubblici ai sensi dell’art. 54, co. 4-bis, d.lgs. 165/2001, secondo le indicazioni fornite dall’ANAC con le linee guida contenute nella determinazione 6/2015.

Il 22 giugno 2017 l’Autorità ha reso pubblico il secondo monitoraggio nazionale sull’applicazione del whistleblowing42 in Italia “Prevenzione della corruzione,

segnalazione di illeciti e tutela del dipendente pubblico”43.

Il 6 luglio 2017, alla Camera dei deputati, il presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone, ha presentato la Relazione annuale sulle attività dell’Autorità del 201644, nella

40 Il “pantouflage” è il “passaggio di alti funzionari statali a ditte private” (Garzanti della lingua italiana). 41

Rispetto al 2016, il presidente Cantone, nella sua relazione annuale, ha citato due questioni: quello di un importante ex dirigente del Ministero degli affari esteri assunto da un’impresa e quello di un dirigente di un’Autorità indipendente nominato assessore di un comune avente quote in una società vigilata da quella stessa Autorità. In entrambi i casi è stata esclusa la violazione del pantouflage, a dimostrazione di come la disciplina stia entrando nella cultura dell’amministrazione.

42 Il whistleblowing è un istituto di prevenzione della corruzione mutuato dall’esperienza dei Paesi

anglosassoni che l’ordinamento italiano ha fatto proprio per poter adempiere agli obblighi convenzionali liberamente assunti con altri Stati nell’ambito dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa. Il secondo monitoraggio nazionale sull’applicazione del whistleblowing realizzato dall’ANAC presentato a Roma è reperibile al link www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=cefc80580a7780426d425ea 887635cff.

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Nella sua relazione annuale, Cantone ha parlato del “whistleblowing”. Sul piano numerico si registra una crescita delle segnalazioni: 235 nel 2015, 252 nel 2016 e nei primi 5 mesi del 2017 sono oltre 260. Sul piano della qualità permangono criticità che confermano la scarsa comprensione dell’istituto. La maggior parte delle segnalazioni riguarda non comportamenti altrui illeciti, ma problemi di carattere personale, relativi a concorsi o progressioni di carriera. Non sono mancate segnalazioni utili. “Grazie a un whistleblower sono state scoperte diverse anomalie in relazione agli affidamenti e alla soluzione software prescelta per il sistema informativo trasfusionale della Regione Lazio”, spiega Cantone. Per il presidente dell’ANAC l’istituto del whistleblowing “necessita di una normativa più coraggiosa, che garantisca davvero la riservatezza a chi segnala illeciti e soprattutto lo tuteli contro atti discriminatori”.

44 La Relazione annuale del presidente Cantone è consultabile al seguente link

www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=1722f2b50a7780420cad8e2 bc693e998.

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quale ha evidenziato, tra l’altro, “luci e ombre nell’applicazione dei vari strumenti di prevenzione della corruzione sono confermate dalle attività di vigilanza”.

Fig. 6. La prima pagina della Relazione Annuale del presidente Cantone

Lo scorso anno sono state avviate 845 istruttorie45 nei confronti di comuni,

strutture sanitarie e società pubbliche, “mentre pochissime (12) sono state le sanzioni irrogate, a conferma del loro utilizzo solo come extrema ratio ma anche dell’elevato livello di adeguamento alle richieste dell’Autorità”.

Cantone si è poi soffermato sul tema della trasparenza, oggetto nel 2016 di “un intervento normativo epocale” (il d.lgs. 97/2016) per trasformare l’amministrazione in una “casa di vetro”. “La riforma ha opportunamente semplificato gli obblighi di pubblicazione - ha evidenziato Cantone - ma soprattutto ha ampliato il novero degli enti e dei soggetti tenuti ad applicare la normativa (ricomprendendo ad esempio le società in controllo pubblico e parificando i dirigenti statali ai titolari delle cariche di indirizzo politico) e introdotto l’accesso civico generalizzato, una nuova frontiera che consente la

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Fra i casi trattati, Cantone ha menzionato quello di un’ASL campana in cui la vigilanza si è svolta con una logica di accompagnamento verso il ripristino della legalità. “Si è partiti da una verifica ispettiva effettuata a seguito di notizie relative a gravi illeciti commessi per favorire, fra l’altro, l’accreditamento di strutture sanitarie private carenti dei requisiti e pagamenti multipli di fatture, da cui era emersa l’inadeguatezza delle misure preventive adottate – ricorda il presidente dell’ANAC -. Il commissario straordinario della ASL ha accolto positivamente i rilievi e, con la collaborazione dei nostri uffici, ha adottato misure concrete e virtuose: ha effettuato la rotazione dei direttori dei distretti, ha sostituito quasi tutti i componenti delle commissioni competenti al rilascio delle autorizzazioni e ha pubblicato sul proprio sito tutti gli atti di interesse pubblico”.

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(quasi) piena libertà di accedere a dati, documenti e informazioni da parte di chiunque e senza necessità di motivazione.

L’Autorità sta profondendo il massimo impegno per rendere operativa questa riforma, da un lato collaborando attivamente con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (che ha opportunamente emanato una importante circolare esplicativa) e dall’altro adottando, previa consultazione, tre atti di regolazione, mentre un quarto, sulle società pubbliche, è in fase di definizione dopo il parere reso dal Consiglio di Stato”. Il presidente ha ricordato alcune delibere ANAC emanate nel 2016 e nel 2017 e inerenti l’ambito soggettivo dei nuovi obblighi di pubblicità (n. 1310/2016), la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico generalizzato (n. 1309/2016), e le indicazioni sui soggetti titolari delle cariche e degli uffici destinatari degli obblighi di trasparenza (n. 241/2017). Con quest’ultima delibera “l’Autorità ha sospeso l’efficacia delle linee guida limitatamente agli obblighi di pubblicazione dei dirigenti, in modo da evitare situazioni di incertezza e disparità di trattamento - ha aggiunto Cantone -. La “rivolta” di una parte della dirigenza contro una norma, seppur forse eccessiva, che intendeva promuovere forme diffuse di accountability dimostra purtroppo come la trasparenza, al di là delle proclamazioni di principio, fatichi a essere realmente accettata”.

L’attività di controllo dell’ANAC ha visto nel 2016 l’apertura di 193 procedimenti di vigilanza, a cui si aggiungono 59 procedimenti sanzionatori sulla mancata pubblicazione dei dati concernenti i titolari di incarichi politici. In linea con gli anni precedenti, si conferma l’efficacia dell’azione dell’Autorità, che vede in oltre il 60% dei casi esaminati un successivo adeguamento totale dell’amministrazione. “Il residuo 40%, che non si adegua del tutto o solo in parte, testimonia che il percorso verso la costruzione di quella casa “di vetro” è tutt’altro che agevole, soprattutto nelle realtà di ridotte dimensioni”, ha ribadito il presidente Cantone. Problemi sono stati riscontrati dall’ANAC anche in comuni più grandi, come Roma Capitale e Milano46.

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Sono emerse carenze nel primo caso (Roma Capitale) sui dati patrimoniali dei consiglieri dell’Assemblea capitolina cessati dall’incarico a seguito del commissariamento del Comune; nel secondo (Milano), nelle indicazioni delle situazioni patrimoniali di un esponente dell’Amministrazione e di alcuni consiglieri municipali.

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