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I diritti come delimitazione della sfera individuale

2.4 La natura individua della persona nella prospettiva teologica dell’illuminismo.

2.7 I diritti come delimitazione della sfera individuale

Nonostante le innumerevoli Dichiarazioni e i continui appelli al rispetto della dignità della persona, mai come oggi il concetto stesso risulta avvolto da una pesante contraddizione. Esiste un problema di fondo che è rintracciabile, secondo Simone Weil, nella stessa nozione di diritto che si cela dietro il concetto di persona. Il diritto, infatti, si identifica sempre con la forza e attraverso la copertura dei diritti umani e della tutela della persona, mistifica se stesso ma per sua natura è e, sarà sempre, dipendente dalla forza. «La menzogna e gli errori che velano questa verità sono estremamente pericolosi»143.

«Nelle rivendicazioni dei diritti umani, compiuta dalle grandi rivoluzioni borghesi, si cela e si manifesta la forza che accompagna comunque qualunque rivendicazione. Il prevalere del discorso dei diritti rispetto a quello degli obblighi nasconde ed esalta eticizzandola, la prova di forza cui qualcuno dovrà soccombere»144. Questa è la dinamica del diritto «i diritti umani che si pongono come giusti come Bene, il Sacro e così lo tradiscono presentandolo mescolato alla forza e alla violenza»145. D’altronde come sostiene Simon Weil «senza la forza il diritto è ridicolo»146 ma questo non significa riconoscere la giustezza della forza. «Una forza giusta non esiste e la Giustizia è reale nella misura in cui fa cogliere come non beni le affermazioni di volontà di potenza nel mondo, dunque esiste nella sventura, nella condizione passiva del subire la forza. Non esiste come vorrebbe chi afferma i diritti umani, un partito del Bene, non esiste un luogo incontaminato della politica e del diritto. […. Sacra non è la persona, la volontà di potenza soggettiva, il

proprium, le proprietà, sacro, è semplicemente quest’uomo, spogliato esattamente di tutte

le sue rivendicazioni e proprietà, nudo e sofferente, oggetto cui viene applicata la forza, anonimo, impersonale, e, allora davvero universale»147. Non attraverso la persona ma attraverso l’impersonalità si raggiunge il sacro: sacro è il dolore impersonale che

142 Un primo tentativo di fondare l’etica buddista nel carattere relativo dell'orgine può essere trovato in

J.MACY 1983. Dharma and Development: Religion as Resource in the Sarvodaya Self-help Movement. West Hartford, Conn.: Kumarian.

143 S.WEIL, La personalità humain, le just et l’injuste, in Oltre la politica, Antologia del pensiero

impolitico, a cura di R. ESPOSITO, Milano 1996, p. 74.

144 Ibidem.

145 L. BAZZICALUPO, Il paradosso dei diritti umani: le prospettive di Arendt e Weil, in AA.VV.

Filosofia e Politica dei diritti umani nel terzo millennio, Milano 2003, p. 261

146 S.WEIL, Op., cit., p. 65. 147S.WEIL,Op., cit., p. 66.

accomuna i vinti, è l’anonimo, al di là dell’io. Ecco perché la nozione di diritto che sta dietro la tradizione di persona è inadeguata a fondare qualsiasi dovere di rispetto verso gli sventurati, gli oppressi. Diritto e tirannide sono dalla parte del dominio; infatti le rivendicazioni sono personali, fatte per la persona e quindi irriducibilmente soggettive148. Ma la concezione giuridica moderna ha da tempo stretto un nodo che lega la categoria di persona a quella di soggetto di diritto in una condizione di pensabilità del secondo e viceversa: per rivendicare quelli che hanno assunto il nome di diritti soggettivi – alla vita, al benessere, alla dignità – bisogna essere preventivamente entrati nel recinto della persona, così come, all’inverso, essere persona significa godere di per sé di quei diritti149. Del resto, i diritti nascono, nella cultura giuspolitica moderna, esattamente per delimitare la sfera individuale. L’origine della cultura dei diritti viene, infatti, individuata nella nozione di suum, elaborata da Grozio e da Pufendorf nel diciassettesimo secolo150. Con questo vocabolo si indica quel che è proprio di ciascuno delimitando la sfera individuale, in modo da stabilire un confine certo tra un soggetto e tutti gli altri151. In questo modo è

possibile individuare le modalità lecite di accesso a tale sfera, nonché le conseguenze della trasgressione, ossia dello sconfinamento illecito. Nella sfera privata, seguendo il pensiero di Grozio e di Pufendorf152, vengono in primo luogo inseriti gli elementi corporei dell’individualità ( la vita, l’incolumità fisica, l’integrità sessuale) e poi quelli immateriali, ossia la reputazione e soprattutto la libertà intesa come autonomia, per meglio dire la facoltà di determinare la propria condotta presente e futura. Anche i beni posseduti, che si assumono come una sorta di propaggine materiale del proprietario vengono ricompresi nella sfera privata. I diritti individuali si affermano per contrassegnare e tutelare un contesto soggettivo intangibile alle interferenze del potere politico; servono per delimitare l’ambito del dominio insindacabile di ciascuno su se stesso. E non è casuale, come suggerisce la Ripoli la circostanza per cui tra Sette e Ottocento, parallelamente al consolidarsi ed alla recezione positiva della distinzione tra pubblico e privato, emerge e si consolida la pena detentiva come modello punitivo prevalente. La vera pena inflitta dal penitenziario moderno e delle sue evoluzioni è il venir meno, la neutralizzazione di questa sfera virtuale protetta e perché funzioni e venga percepita come sofferenza rilevante,

148 L. BAZZICALUPO, Op., cit., p. 261. 149 R. ESPOSITO,Op., cit., p. 5.

150 M. RIPOLI, Carcere, risocializzazione, diritti, Torino 2006, p. 41. 151Ibidem.

152 N.BOBBIO-M.BOVERO, Società e Stato nella filosofia politica moderna, Milano 1979, p. 498, vedi di S. VON PUFENDORF, Principi di diritto naturale, a cura di N. Bobbio, Torino 1943 (Prefazione di

occorre preliminarmente l’attribuzione condivisa di un valore alle libertà individuali. La privazione della libertà assume un significato afflittivo solo a patto di poter concepire, e questo avviene grazie alla diffusione della cultura dei diritti, l’esistenza di una dotazione soggettiva non corporea o materiale ma altrettanto preziosa per la condizione umana153. Secondo questa prospettiva, la pena moderna, sia nella sua forma detentiva che in quella patrimoniale, si configura come tecnica di privazione di diritti. E questo è reso possibile solo dal momento in cui determinati valori abbiano ricevuto una valorizzazione qualitativa e quantitativa anche agli effetti penali. La libertà astrattizzata come tempo di libertà viene privata dalle pene detentive, la proprietà, viene privata dalle pene pecuniarie, la potestà di scambio, come capacità d’agire o diritto di cittadinanza, viene meno attraverso le pene interdittive154. «Come la moneta nella commisurazione convenzionale del valore di scambio dei beni, così anche il tempo, assume nel diritto penale moderno il ruolo di “equivalente generale” nella commisurazione generale dei reati in base al “valore” da essi leso»155.