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I diritti di passaggio nel nuovo quadro legislativo

regolazione europea

9. I diritti di passaggio nel nuovo quadro legislativo

Nella direttiva 2009/140/CE si affronta anche la questione dei diritti di passaggio e si sottolinea, in modo chiaro, che eventuali difficoltà, riscontrabili durante lo

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Si v. F. DONATI,La riforma della disciplina comunitaria in materia di gestione dello spettro radio, in G. MORBIDELLI -F.DONATI (cura di), La nuova disciplina delle comunicazioni elettroniche; M. BELLEZZA,Telecomunicazioni e tutela dei consumatori alla luce della terza riforma comunitaria del

settore, in AA.VV., Diritto delle nuove tecnologie, Cacucci, Bari, 2010, p. 139 e ss.; G. DE MINICO, La sfida europea sulle telecomunicazioni: autori, regole, obiettivi, in A. PACE - R. ZACCARIA - G. DE

svolgimento del procedimento finalizzato alla concessione di diritti di passaggio, possono produrre effetti negativi ed in particolare possono realizzare considerevoli ostacoli allo sviluppo della concorrenza.

Il legislatore comunitario sembra mirare all’essenza dei problemi, rivolgendo specifica attenzione alla necessità di procedere alla semplificazione della procedura finalizzata all’acquisizione dei diritti di passaggio da parte delle imprese all’uopo autorizzate. Un particolare rilievo assume, in quest’ambito, il ruolo che dovrebbe svolgere un’ANR che, alla luce del quadro vigente, dovrebbe essere in grado di monitorare l’acquisizione dei diritti di passaggio. Un preciso e condivisibile indirizzo del legislatore comunitario è rivolto verso la valorizzazione dei poteri degli Stati membri nei riguardi dei titolari di diritti di passaggio. Ciò al fine di accrescere la concorrenzialità del mercato consentendo l’ingresso sul mercato di nuovi soggetti o «l’istituzione di una nuova rete in modo equo, efficiente e responsabile dal punto di vista ambientale». Seguendo quest’impostazione, il legislatore sottolineava la necessità di aprire il mercato, ampliando la platea degli operatori.

Si precisa a tal fine che una più attenta «condivisione delle strutture» avrebbe potuto «migliorare significativamente la concorrenza e ridurre in modo apprezzabile i costi finanziari e ambientali complessivi che le imprese sono chiamate a sostenere per lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche, in particolare di nuove reti di accesso».

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Sicurezza delle reti e funzioni dell’ENISA

Altra tematica prospettata nella nuova misura normativa, riguarda la sicurezza delle reti391. Il legislatore ha preso le mosse dalla necessità di rendere più sicuro ed       

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Sul tema si v. F. BASSAN (a cura di), Diritto delle comunicazioni elettroniche, il quale rileva che «il tema della sicurezza delle reti, inizialmente uno dei profili più innovativi della riforma, ha progressivamente perso rilievo, parallelamente al ridimensionamento di quella originaria autorità europea che avrebbe dovuto occuparsi anche di questo tema, acquisendo il personale e le competenze dell’attualé ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione). Le norme si limitano infatti ora a: imporre agli operatori l’obbligo di assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente per garantire l’integrità della rete e la continuità della fornitura dei servizi; attribuire all’Autorità nazionale il potere di verifica delle misure adottate dagli operatori, di imporne ulteriori se queste non vengono ritenute adeguate, nonché l’obbligo di giustificare periodicamente una relazione sintetica sul punto all’ENISA. Per garantire una piena armonizzazione la Commissione, sentita l’ENISA, può adottare specifiche misure tecniche».

affidabile il trasporto delle informazioni attraverso le reti di comunicazione elettronica. Questo profilo costituisce un elemento di particolare rilievo per lo sviluppo dell’economia, oltre che un aspetto di specifica valenza sociale.

Dal nuovo approccio legislativo seguito dal legislatore comunitario emerge la volontà di ribadire il ruolo delle ANR, consentendo loro di continuare a svolgere un’azione mirata, tesa, in particolare, ad assicurare che sia tutelata la sicurezza e l’integrità delle reti di comunicazione.

Nella citata direttiva è stata specificamente dedicata una particolare attenzione alle questioni legate alla sicurezza delle reti, ribadendo l’importanza dell’azione svolta dall’ENISA. In quest’ottica viene ad emersione il ruolo che le Autorità nazionali di regolamentazione devono esercitare al fine di assicurare l’integrità e la sicurezza delle reti di comunicazione pubblica. Nel contempo, essendo stato archiviato il progetto di accorpare l’ENISA all’ipotizzata Agenzia europea di regolazione (non più istituita e sostituita dal BEREC) viene rimarcato il ruolo dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA); istituzione europea incaricata di accrescere il livello di sicurezza delle reti di comunicazioni elettroniche. In particolare, seguendo una linea di sviluppo già rodata, il legislatore ha sottolineato la necessità di rafforzare il rapporto di collaborazione e di cooperazione amministrativa tra l’ENISA e le ANR nazionali, nell’ottiva dell’integrazione amministrativa europea.

Ciò mediante «la fornitura di consulenze e pareri e la promozione dello scambio di migliori pratiche». Per realizzare una più efficace azione sul fronte della sicurezza delle reti, a parere del legislatore comunitario, è necessario che sia l’ENISA sia le Autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei mezzi necessari per lo svolgimento dei loro compiti e che, in particolare, possano operare al fine di ottenere informazioni sufficienti per valutare il livello di sicurezza di reti e servizi, nonché dati completi ed affidabili relativi a incidenti di sicurezza reali che hanno avuto un impatto significativo sul funzionamento delle reti o dei servizi». Il legislatore ha inteso prevedere specifiche prescrizioni per gli operatori, sottolineando che «tenendo presente che l’efficace applicazione di misure di sicurezza adeguate non consiste in un esercizio puntuale, ma in un processo continuo di attuazione, riesame e

aggiornamento, è opportuno imporre ai fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica di adottare misure di tutela della loro integrità e sicurezza conformemente ai rischi esaminati, tenendo conto dello stato dell’arte di tali misure».

Nel testo si prospetta (all’emendamento 45) l’esigenza di «prevedere un adeguato periodo di consultazione pubblica prima dell’adozione di misure specifiche». Ciò allo scopo di «assicurare che le imprese fornitrici di reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, prendano i necessari provvedimenti di natura tecnica e organizzativa per gestire opportunamente i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi o per garantire l’integrità delle loro reti». Seguendo quest’ottica, il legislatore sembrerebbe preferire un modello autoregolatorio che mira a responsabilizzare gli operatori di comunicazione.

In un siffatto scenario viene ad emersione il ruolo centrale della Commissione, a cui è affidato «il potere di adottare misure tecniche di attuazione per conseguire un adeguato livello di sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica nel mercato interno». In questo contesto, vengono rimarcate le funzioni dell’ENISA che è tenuta a contribuire all’armonizzazione delle misure tecniche ed organizzative in materia di sicurezza attraverso l’emanazione di pareri qualificati. Mentre le Autorità nazionali di regolamentazione devono poter impartire istruzioni vincolanti in merito alle misure tecniche di attuazione, adottate conformemente alla direttiva quadro n. 2002/21/CE.