CAPITOLO III – IL SISTEMA DEGLI INCENT
3. I L SISTEMA DEGLI INCENTIVI PER CIASCUNA PARTE
3.2. Gli incentivi per l’imputato
3.2.1. I peculiari incentivi per l’imputato italiano
Considerando il solo dato normativo, il patteggiamento sembrerebbe essere un’ottima alternativa rispetto al giudizio ordinario per l’imputato italiano, visti i numerosi effetti premiali connessi alla scelta del rito. Infatti, optando per il patteggiamento, l’imputato italiano non solo potrà ottenere una riduzione della condanna, proprio come negli Stati Uniti, ma beneficerà di un gran numero di vantaggi peculiari ed ulteriori, illustrati di seguito.
Innanzitutto, a differenza del plea bargaining statunitense, la richiesta di patteggiamento non comporta mai un espresso riconoscimento di colpevolezza da parte dell’imputato, al punto che risulta problematico persino inquadrare la decisione che applica la pena concordata tra le sentenze di condanna101. Ciò equivale ad un vantaggio in termini di reputazione per l’imputato che accetterà il patteggiamento, poiché, data l’assenza di un accertamento positivo della sua responsabilità penale, egli potrà continuare a professarsi innocente, evitando quindi lo stigma connesso ad una ordinaria condanna penale. Da questo punto di vista, il patteggiamento italiano non ha mai a fondamento un guilty plea, ossia una dichiarazione di colpevolezza, bensì quello che negli Stati Uniti è detto nolo contendere plea, ossia una dichiarazione con cui l’imputato si limita ad affermare la propria volontà di non affrontare un ordinario processo penale, riconoscendo che, a prescindere dalla sua reale colpevolezza, la pubblica accusa ha raccolto prove idonee ad ottenere la sua condanna in giudizio. Tuttavia, soprattutto dopo la vicenda
100 Che il p.m. utilizzi più o meno risorse per ottenere più o meno condanne avrà, nei
fatti, un’importanza minima per la sua carriera attuale e futura.
101 Per una estesa trattazione sul tema, vedi R.ORLANDI, “Procedimenti speciali” in M.
BARGIS -L. CONSO - V.GREVI, Compendio di procedura penale, CEDAM, nona edizione (2018), pp.661-667.
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processuale che aveva riguardato il Vice Presidente degli Stati Uniti Spiro Agnew102, il nolo contendere plea è stato oggetto di un ampio
dibattito critico, al punto che in molti Stati la possibilità di rendere dichiarazione di questo tipo non è ammessa o è comunque molto limitata; ad esempio, a livello federale, la Rule 11(a)(3) delle Federal Rules of Criminal Procedure impone alla Corte di considerare “il pubblico interesse rispetto all’efficace amministrazione della giustizia” prima di poter accettare un plea bargaining basato su una dichiarazione di nolo contendere.
Un ulteriore vantaggio per l’imputato italiano, derivante sistematicamente proprio dall’assenza di un accertamento completo della colpevolezza, è che la sentenza pronunciata in esito al patteggiamento non potrà produrre effetti extra-penali103. Pertanto, l’imputato condannato in esito al patteggiamento avrà ancora la possibilità di evitare condanne in sede amministrativa o civile basate sui medesimi fatti che hanno giustificato l’applicazione della sanzione penale104.
Per quanto concerne in modo specifico la figura del c.d. patteggiamento tradizionale105, i vantaggi premiali derivanti dalla scelta del rito sono
molto più numerosi e consistenti di quelli conseguibili mediante il plea bargaining statunitense, il quale, nella quasi totalità dei casi, si limita a far conseguire all’imputato una riduzione nell’entità della condanna. In primo luogo, infatti, l’accordo tra imputato e pubblico ministero può incidere sulle stesse modalità di esecuzione della condanna. Infatti, l’efficacia dell’accordo può essere subordinata dalle parti alla sospensione condizionale della pena: se essa sarà concessa dal giudice,
102 Vedi D.J.NEWMAN, “The Agnew plea bargain”, Criminal Law Bulletin, Vol.10
(1974), pp.85-91.
103 Le stesse conseguenze derivano in effetti da un nolo contendere plea negli Stati
Uniti, ma, come è stato evidenziato, i plea bargaining basati su dichiarazioni di questo tipo sono marginali nell’ordinamento statunitense.
104 Chiaramente, si tratta di una conseguenza che, pur sistematicamente coerente,
impedisce al patteggiamento di essere uno strumento deflattivo per l’intero ordinamento, limitando la propria utilità al solo settore penale. Per dimostrare la responsabilità in sede amministrativa e civile dello stesso soggetto condannato in esito al patteggiamento, occorrerà infatti instaurare nuovi processi, imponendo costi anche rilevanti sulle parti private e sul sistema giudiziario complessivo. È dunque auspicabile che negli anni futuri venga rafforzato l’indirizzo giurisprudenziale, ampiamente commentato nel Capitolo I - Sezione II della presente trattazione, che tende a rendere utilizzabile la sentenza di patteggiamento come prova, o almeno argomento di prova, nei giudizi civili e amministrativi. A livello legislativo, attualmente l’art.444 c.p.p. già prevede che l’indegnità a succedere sia pronunciata in base alla sentenza di patteggiamento, mentre l’art.445, comma 1bis c.p.p. prevede che la stessa abbia efficacia nel giudizio disciplinare.
105 Ricordiamo che si tratta della figura di patteggiamento applicata in caso di condanna
a pena detentiva non superiore a due anni o a pena pecuniaria che, ragguagliata, non superi lo stesso limite
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l’esecuzione della condanna resterà sospesa per un termine di cinque anni in caso di delitto o due anni in caso di contravvenzione; al termine di questo periodo, se il beneficiario non avrà commesso altro delitto o contravvenzione della stessa indole, il reato si estinguerà. Dunque, laddove il giudice, ritenendo sussistenti le condizioni previste dagli artt.163 sgg. c.p., conceda la sospensione condizionale, il condannato in esito al patteggiamento potrà non dover mai scontare in concreto la pena, vantaggio impensabile per un imputato statunitense che accetti un plea bargaining106. Inoltre, sempre per quanto concerne il contenuto concreto della condanna, la pena richiesta dalle parti può consistere in una sanzione sostitutiva, in luogo della pena detentiva già ridotta di un terzo107.
In secondo luogo, la sentenza che applica la pena concordata non comporta, come invece negli Stati Uniti, la condanna al pagamento delle spese del procedimento penale108.
In terzo luogo, la condanna in esito al patteggiamento tradizionale non comporta l’irrogazione delle pene accessorie disciplinate dall’art.19 c.p., che spesso risultano più temute dagli imputati rispetto alle stesse pene principali109. Tuttavia, al contrario delle sanzioni accessorie di
natura penale, le sanzioni accessorie amministrative, quali la sospensione della patente di guida, possono essere applicate anche in esito al patteggiamento110.
In quarto luogo, la sentenza che applica una pena rientrante nell’ambito del patteggiamento tradizionale non comporta l’applicazione delle misure di sicurezza, esclusa la confisca ex art.240 c.p.
106 Negli Stati Uniti, infatti, non esistono benefici penitenziari così diffusi e consistenti
come in Italia. In particolare, contrariamente a quanto appena esaminato, negli Stati Uniti la possibilità di ottenere una sospensione della pena è del tutto esclusa qualora essa non superi un anno di reclusione. Vedi A.MURA &A.PATRONO, La giustizia penale in Italia: un processo da sbloccare. La lezione americana, CEDAM (2011), p.98.
107 In particolare, la semidetenzione può sostituire la pena detentiva fino a due anni; la
libertà controllata può sostituire la pena detentiva fino a un anno; la pena pecuniaria può sostituire la sanzione detentiva fino a sei mesi. Vedi P.TONINI, Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, 19^ ed. (2018), p.814.
108 Il condannato ex art.445, comma 1 c.p.p. è tuttavia tenuto al pagamento delle
eventuali spese di mantenimento in custodia cautelare e delle spese c.d. di giustizia, quali quelle necessarie per la conservazione dei beni sequestrati.
109 Si pensi, infatti, agli effetti che potrebbe sortire sull’attività di un imprenditore
l’applicazione della pena accessoria consistente nell’incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Tuttavia, la c.d. legge Spazzacorrotti ha introdotto il nuovo comma 1ter nell’art.445, prevedendo che, qualora il patteggiamento abbia ad oggetto uno dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A. elencati nel medesimo comma, il giudice possa anche applicare le pene accessorie previste dall’art.317bis c.p., ossia l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici e l’incapacità in perpetuo o il divieto temporaneo di contrattare con la P.A.
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In quinto luogo, l’imputato che accetti un patteggiamento tradizionale potrà ottenere un ulteriore vantaggio, particolarmente rilevante per la propria reputazione e la vita lavorativa, ossia la non menzione della sentenza nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dai privati111.
Infine, l’ultimo peculiare vantaggio che un imputato italiano può ricavare dal patteggiamento tradizionale è l’effetto estintivo associato alla scelta del rito. Infatti, l’art.445 c.p.p. prevede che, una volta decorsi 5 anni nel caso di delitto, o 2 anni nel caso di contravvenzione, “si estingue ogni effetto penale” derivante dalla condanna, se nel corso di tale periodo l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole.
Come è stato possibile osservare dai dati Istat, questi ultimi vantaggi potrebbero riguardare in astratto la stragrande maggioranza dei condannati italiani, posto che, dal 2005 al 2017, le condanne definitive fino a due anni di pena detentiva hanno costituito costantemente più dell’85% del totale. Tuttavia, secondo i dati forniti dal Dipartimento Generale di Statistica del Ministero della Giustizia, l’utilizzo del patteggiamento è più che dimezzato nel medesimo periodo, arrivando al punto in cui, nel 2017, solo il 9,92% di tutti i procedimenti penali dinanzi al Tribunale ordinario sono stati definiti impiegando questo rito speciale.
I vantaggi per gli imputati italiani derivanti da una soluzione negoziata del procedimento penale sono molto più numerosi e variegati di quelli conseguibili dagli imputati statunitensi mediante il plea bargaining, eppure i tassi di utilizzo registrati negli Stati Uniti appaiono sempre più irraggiungibili in Italia, anno dopo anno. Se gli imputati italiani vedono il patteggiamento come una alternativa sempre meno appetibile rispetto al giudizio ordinario, significa che esistono disincentivi tanto forti da superare l’effetto dei numerosi incentivi appena descritti.
Nel prosieguo della trattazione si tenterà di individuare tali disincentivi, commentando brevemente gli effetti che possono produrre sul funzionamento dell’ordinamento processuale penale.