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Tribunale ordinario di primo grado, rito monocratico

CAPITOLO III – IL SISTEMA DEGLI INCENT

1.2. Tribunale ordinario di primo grado, rito monocratico

Il grafico successivo mostra l’utilizzo dei diversi procedimenti dinanzi al Tribunale ordinario in composizione monocratica. Esso risulta ancora più utile nel fornire una rappresentazione fedele del funzionamento della giustizia penale in Italia, dal momento che il rito monocratico riguarda la stragrande maggioranza dei casi di competenza del Tribunale ordinario. Infatti, nel solo 2017, sono stati definiti dal Tribunale ordinario in composizione collegiale 11.754 procedimenti, a fronte dei 252.895 definiti da quello in composizione monocratica10.

Anche in questo caso, la prima osservazione che si può ricavare è la netta preminenza del rito ordinario, che, seppure in misura minore rispetto a quanto avvenga dinanzi al Tribunale collegiale, è comunque impiegato per definire più della metà dei procedimenti penali. Invece, per quanto concerne i rapporti tra i singoli riti speciali, essi risultano diversi rispetto a quanto mostrato nel grafico precedente.

7 L’unico rito speciale che ha fatto registrare un aumento di impiego nell’ultimo

triennio considerato è stato il giudizio di opposizione al decreto penale di condanna, che tuttavia ha fatto registrare un aumento molto modesto, pari allo 0,34%, peraltro in un periodo immediatamente successivo al picco negativo di utilizzo di tale rito, che era sceso allo 0,04%. Inoltre, anche il rito di opposizione al decreto penale, pur instaurandosi in modo peculiare, prosegue nelle forme del giudizio ordinario e si pone in relazione di alternatività rispetto al giudizio abbreviato, al giudizio immediato e al patteggiamento (al momento dell’opposizione al decreto, il condannato può infatti richiedere che il giudizio prosegua secondo le forme di uno di questi riti speciali).

8 Con un picco negativo pari al 4,97% dei casi nel 2007 e uno positivo pari al 8,33%

dei casi nel 2009. La mediana del periodo è stata invece il 5,67%.

9 Con un trend in costante declino, dal 4,75% del 2014 al 2,5% del 2017.

10 Considerando l’intero periodo oggetto della presente indagine, il Tribunale ordinario

in composizione collegiale ha definito in media 11.824 procedimenti all’anno, mentre quello in composizione monocratica ne ha definiti circa 256.696 all’anno.

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Ordinario Direttissimo Patteggiam. Immediato Abbreviato Opposizione Totale

2017 173.369 5.367 25.968 3.202 26.585 18.404 252.895 2016 226.525 5.310 27.622 3.109 25.984 35.530 324.080 2015 193.413 4.920 29.998 3.304 25.088 21.813 278.536 2014 165.023 4.536 34.208 2.908 23.901 17.899 248.475 2013 165.165 4.457 45.950 2.823 24.814 16.886 260.095 2012 159.435 4.783 48.670 2.846 24.414 15.219 255.367 2011 159.354 7.610 47.244 3.057 26.223 13.940 257.428 2010 157.640 7.221 52.378 3.307 30.683 12.198 263.427 2009 145.561 7.906 52.944 3.179 30.424 9.884 249.898 2008 148.830 7.507 53.587 2.949 30.310 8.191 251.374 2007 137.700 7.982 54.538 2.586 28.422 7.094 238.322 2006 124.883 6.708 51.279 2.101 27.849 5.557 218.377 2005 143.140 6.099 57.424 2.121 24.108 5.893 238.785

Innanzitutto, il giudizio immediato, rito speciale di gran lunga più utilizzato dinanzi al Tribunale collegiale, in questo caso è invece quello meno utilizzato, essendo impiegato all’incirca nell’1% dei casi. Il giudizio direttissimo, invece, conosce un utilizzo marginale anche in questa sede, pur essendo relativamente più impiegato del giudizio immediato. Viceversa, il giudizio di opposizione al decreto penale di condanna risulta costantemente il terzo rito speciale più utilizzato, essendo divenuto addirittura il primo per utilizzo nel 2016. Ancora una volta, questo dato si può spiegare in ragione della differente competenza tra Tribunale collegiale, normalmente estesa ai reati più gravi, e Tribunale monocratico.

Per quanto riguarda i c.d. riti premiali, anch’essi sono molto più utilizzati in questa sede. Anche per spiegare questo riscontro si possono

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tribunale ordinario, rito monocratico

Ordinario Patteggiamento

Direttissimo Abbreviato

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riprendere le considerazioni elaborate in relazione al Tribunale collegiale: la possibilità di pene mediamente più severe al contempo scoraggia, soprattutto nel caso del giudizio abbreviato, o addirittura impedisce, soprattutto nel caso del patteggiamento, il ricorso ai riti speciali. Anche dal punto di vista dinamico, le tendenze sono analoghe a quelle riscontrate in precedenza, con un utilizzo più o meno costante del rito abbreviato e un netto calo del patteggiamento che, da rito negoziale più utilizzato, progressivamente perde il proprio primato, fino a divenire minoritario rispetto al giudizio abbreviato11.

In effetti, il netto calo dei patteggiamenti è forse il dato che balza maggiormente all’occhio: considerando l’intero periodo 2005-2017, si può infatti registrare una diminuzione del 13,78%12 nell’uso di tale rito speciale. Parallelamente, risulta particolarmente marcata la crescita di impiego sia del rito ordinario, che nello stesso periodo è cresciuto del 8,61%, sia del giudizio di opposizione a decreto penale di condanna, cresciuto del 4,81%. Come già riscontrato in relazione al Tribunale collegiale, tra questi trend sembra esistere una forte relazione di correlazione inversa: in particolare, l’indice di correlazione13 tra la

variazione nell’uso del patteggiamento e nell’uso del rito ordinario assume un valore di -0,9718; per quanto riguarda invece il rapporto tra calo dei patteggiamenti e aumento dei giudizi opposizione a decreto penale di condanna, l’indice di correlazione assume il valore di -0,9482. Questa risultanza non pare casuale, considerando che il rito ordinario e anche il giudizio di opposizione a decreto si configurano, seppure in misura differente, come alternativi al patteggiamento.

Per quanto riguarda il giudizio ordinario, questa relazione di reciproca esclusività è ben nota, considerato che l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti fu introdotto nell’ordinamento proprio per evitare i costi e i rischi di un ordinario processo, sia per le parti processuali che per la collettività. Le medesime considerazioni valgono

11 La differenza risulta di pochi decimi percentuali, tuttavia nel 2017, per la prima

volta, il rito abbreviato è stato utilizzato più del patteggiamento, malgrado un lieve aumento nell’utilizzo di quest’ultimo rito rispetto al 2016. Nel dettaglio, nel 2017, il rito abbreviato è stato usato nel 10,51% dei casi, mentre il patteggiamento nel 10,27%.

12 Si passa infatti dal 24,05% del 2005 al 10,27% del 2017. Nonostante una crescita

nell’uso del patteggiamento del 1,75% tra il 2016 e il 2017, l’impiego di questo rito speciale risulta pertanto più che dimezzato nell’arco del periodo considerato. Inoltre, è interessante notare come si tratti di un calo costante, poiché, prima del 2017, solo nel 2012 l’impiego del rito era aumentato rispetto all’anno precedente, e solo dello 0,71%.

13 In statistica, l’indice di correlazione, detto anche coefficiente di correlazione di

Pearson, è un indice che esprime un'eventuale relazione di linearità tra due variabili statistiche. Esso può assumere un valore compreso tra +1 e -1, laddove +1 corrisponde alla perfetta correlazione lineare positiva, 0 corrisponde a un'assenza di correlazione lineare e -1 corrisponde alla perfetta correlazione lineare negativa. Pertanto, quanto più il valore dell’indice si avvicina al valore assoluto 1, tanto più le variabili risultano correlate.

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con riferimento al giudizio di opposizione al decreto di condanna, poiché tale rito, pur instaurandosi in modo peculiare, prosegue seguendo lo sviluppo del processo ordinario, salvo che il condannato, opponendosi al decreto penale, non richieda contestualmente l’instaurazione del rito immediato, del rito abbreviato o, appunto, del patteggiamento. Pertanto, se le parti processuali sono indotte a preferire il rito ordinario a scapito del patteggiamento, analogamente saranno indotte a preferire al patteggiamento anche il giudizio di opposizione al decreto penale nella forma ordinaria.

In prospettiva dinamica si può osservare anche un calo nell’utilizzo del rito abbreviato, alquanto costante, ma più contenuto di quello appena riscontrato in relazione al patteggiamento. Nel periodo di maggiore utilizzo, ossia tra il 2005 e il 2011, il rito abbreviato era impiegato nell’11,55% circa dei casi, mentre nel periodo di minore utilizzo, ossia tra il 2012 e il 2017, tale quota è scesa al 9,37%, con uno scarto pari al 2,18%. Rispetto al totale dei procedimenti, tale variazione percentuale appare contenuta, ma corrisponde comunque ad un calo di circa il 19% nell’utilizzo di tale rito.

Analizzando il grafico, si può inoltre riscontrare, pur nella limitata entità dei valori assoluti, un deciso calo nell’utilizzo del giudizio direttissimo: in particolare, tra il 2011 e il 2012, l’impiego di tale rito è crollato dal 2,96% al 1,87%: una riduzione di oltre un terzo14. Un minore utilizzo

del giudizio direttissimo si potrebbe spiegare in ragione di una maggiore propensione degli imputati a richiedere la trasformazione del rito in giudizio abbreviato o patteggiamento ex art.451, comma 5 c.p.p.; tuttavia, tale ipotesi non sembra convincente, dal momento che negli stessi anni anche l’utilizzo di questi riti alternativi è calato costantemente15. Pertanto, sembra che la ragione della diminuzione non

sia da ascrivere ad una preferenza degli imputati verso il patteggiamento o il rito abbreviato, tanto più che in quegli anni non si è registrato alcun mutamento della disciplina codicistica idoneo a introdurre un significativo mutamento degli incentivi processuali. Piuttosto, si può ricordare che a fine 2011 entrò in carica il Governo tecnico di emergenza guidato da Mario Monti, chiamato a ridurre la spesa pubblica italiana; sembra dunque ipotizzabile – pur in assenza di dati che possano validare l’ipotesi stessa – che la politica di austerity, interessando anche la spesa per la sicurezza, abbia ridotto le probabilità per le forze dell’ordine di eseguire arresti in flagranza, riducendo dunque le possibilità di instaurare il giudizio direttissimo.

14 L’impiego del giudizio direttissimo conosce due fasi costanti: una, dal 2005 al 2011,

in cui è impiegato in media nel 2,97% dei casi; l’altra, dal 2012 al 2017, in cui l’utilizzo medio si attesta al 1,82%.

15 Addirittura, l’utilizzo del patteggiamento rispetto al totale dei procedimenti tra il

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1.3. La situazione complessiva nei Tribunali ordinari di primo