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Il bilanciamento degli interessi nel settore degli idrocarburi

Capitolo III – L’ambiente e il petrolio

3.1 Le autorizzazioni ambientali e lo sviluppo sostenibile nel d.lgs n 152 del

3.1.1. Il bilanciamento degli interessi nel settore degli idrocarburi

Quanto detto finora ci autorizza ad affermare che tramite la V.A.S., la V.I.A., l’A.I.A. e la V.I.S. le amministrazioni chiamate a decidere in merito ad un piano, ad un programma o ad un progetto dovrebbero essere in grado di ponderare al meglio l’assetto degli interessi nell’ottica dello sviluppo sostenibile, tutelando l’ambiente e, al contempo, tutti quegli interessi di diversa natura che rischiano di influire in maniera negativa sull’ambiente e sulla salute.

Ciò detto, sin da subito emerge con chiarezza come il bilanciamento degli interessi nel settore delle attività di upstream petrolifero non sia una questione di pronta e semplice risoluzione per nessuno degli attori istituzionali coinvolti nei processi decisionali inerenti la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi.

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Innanzitutto preme sottolineare come lo sfruttamento delle risorse naturali dovrebbe essere affrontato nell’ottica della sostenibilità, nel senso che, essendo per sua natura una risorsa non rinnovabile, il petrolio (come il gas naturale) dovrebbe essere sfruttato in maniera oculata, così da evitarne l’abuso, in un ottica conservativa.

Dall’altro lato, l’interesse produttivo sotteso al settore dello sfruttamento dei combustibili fossili riveste un peso molto importante sia a livello economico che a livello strategico.

E’questo un primo profilo di conflittualità tra interessi contrapposti inerente il settore degli idrocarburi, la contrapposizione tra l’interesse conservativo, inquadrabile sotto il profilo della tutela dell’ambiente e l’interesse produttivo, riconducibile alla libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione.

Le attività di upstream petrolifero sono considerate, oltre che impattanti per loro natura, anche molto pericolose sotto il profilo della gravità degli effetti di eventuali incidenti (si pensi ad esempio allo sversamento accidentale di idrocarburi) e, per tale motivo, la pianificazione di tali attività deve garantire elevati livelli di sicurezza211.

La molteplicità degli interessi sottesi alle attività di upstream è direttamente riflessa nei procedimenti amministrativi volti al rilascio dei titoli minerari.

Come si è visto (vedi supra, Cap. 2) le amministrazioni coinvolte in tali procedimenti sono molteplici ed ognuna è preposta alla cura degli interesse di cui è portatrice.

211 Giovanna Pizzanelli, Conciliare interessi amministrando, nel dialogo tra scienza, tecnica e diritto, Pisa University Press (2016), pag. 20

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Si possono rinvenire in tali procedimenti interessi di natura economica, produttiva e occupazionale, vi sono interessi riferibili alla tutela dell’ambiente e della salute, vi sono interessi connessi alla gestione del territorio.

La sede della conciliazione tra questi interessi è quella del procedimento amministrativo, nella forma della conferenza dei servizi ex. artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

Nell’ambito di tale procedimento, come si è visto (vedi supra, Cap. 2) , tutte le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie osservazioni, al fine di giungere ad un equilibrato assetto degli interessi coinvolti che, spesso, si pongono in una dialettica conflittuale.

Come anticipato, il compito affidato alle amministrazioni coinvolte non è certamente scontato.

Nel settore dell’upstream petrolifero, lo strumento principale tramite cui pervenire ad un equilibrato assetto degli interessi contrapposti è rappresentato dal sistema delle autorizzazioni (permesso di prospezione, permesso di ricerca e concessione di coltivazione); infatti, oltre a consentire le attività di upstream, tramite i titoli abilitativi vengono impartite le misure e le condizioni idonee ad assicurare il massimo livello di protezione ambientale212.

Certo è che alcuni aspetti controversi concernenti il contemperamento tra interessi di natura economica ed interessi di natura ambientale sono stati chiariti dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 282 del 2002, sottolinea come l’imposizione di limiti all’esercizio della libertà di iniziativa economica sulla base dei principi di prevenzione e precauzione nell’interesse dell’ambiente e della salute umana può essere costituzionalmente

212 Giovanna Pizzanelli, Conciliare interessi amministrando, nel dialogo tra scienza, tecnica e diritto, Pisa University Press (2016), pag. 96

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legittima solo sulla base di “indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze delle evidenze scientifiche”.

Inoltre, con sentenza n. 116 del 2006, la Corte ha specificato che l’esercizio della libertà di iniziativa economica, oltre a non potersi porre in contrasto con l’utilità sociale, non può svolgersi “arrecando danni sproporzionati all’ambiente e alla salute umana”. Nella sentenza n. 85 del 2013 213 , sempre in merito al bilanciamento degli interessi contrapposti di cui si sta parlando, la Consulta ha avuto modo di dichiarare che “la qualificazione come « primari » dei valori dell’ambiente e della salute significa pertanto che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto” e, pertanto, è necessario “un continuo e vicendevole bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi”.

Anche alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale appena richiamate, emerge dunque con chiarezza la complessità del ruolo che il legislatore e le amministrazioni rivestono nell’ambito delle decisioni che riguardano il bilanciamento di diritti e di interessi contrapposti; e, con altrettanta chiarezza, emerge quale sia l’importanza del dato scientifico nell’applicazione dei principi di prevenzione e precauzione che tramite le autorizzazioni ambientali e, in modo particolare tramite la V.I.A., caratterizzano la disciplina delle attività di di upstream petrolifero.

213 La sentenza richiamata è relativa al caso dello stabilimento Ilva di Taranto che si è

dimostrato essere il banco di prova della tenuta del diritto ambientale in relazione agli interessi produttivi considerati strategici per la nazione

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3.2 La tutela dell’ambiente in Val d’Agri: il lungo percorso