Capitolo II – Le attività di upstream petrolifero
2.5 La valutazione di impatto ambientale
La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) rappresenta uno strumento essenziale per la tutela ambientale ed è volta a valutare preventivamente gli effetti di determinati programmi sull’ambiente, sulla salute e sul benessere umano169.
In particolare, la V.I.A. “ha la finalità di assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica”170.
Ne deriva che essa verte sugli eventuali effetti negativi, diretti ed indiretti, delle attività umane sui seguenti elementi171:
- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CEE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio; - interazione tra i tutti i fattori sopraelencati.
I progetti da sottoporre alla valutazione di impatto ambientale sono elencati negli allegati alla Parte II del d.lgs. 152 del 2006. In particolare, i progetti da sottoporre a V.I.A. sono così raggruppati:
- Allegato II, progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza statale172;
169 La funzione “preventiva” della V.I.A. è confermata dalla Sent. C. Cost. 120/2010 170 Art 4, comma 3, d.lgs. 152/2006
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- Allegato II- bis, progetti da sottoporre a procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale1 0 2;
- Allegato III, progetti da sottoporre a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale173;
- Allegato IV, progetti da sottoporre a procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale1 0 3.
Per quanto riguarda le attività inerenti la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, esse sono soggette al procedimento di valutazione di impatto ambientale condotto a livello statale (a partire dal d.l. 133/2014, come si è già avuto modo di osservare nel Capitolo I).
Nello specifico e per quanto ci interessa, l’Allegato II alla Parte II del d.lgs. 152/2006 prevede che siano sottoposti a V.I.A. statale i seguenti progetti:
- perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sulla terraferma e in mare174;
- coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m3 al giorno per il gas naturale175;
- rilievi geofisici attraverso l’uso della tecnica airgun o esplosivo176.
172 Comma 2, art. 7-bis, d.lgs. 152/2006 173 Comma 3, art. 7-bis, d.lgs. 152/2006
174 Punto 7 dell’ Allegato II alla parte II del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104 del 2017
175 Punto 7.1 dell’ Allegato II alla parte II del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104 del 2017
176 Punto 7.2 dell’ Allegato II alla parte II del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 104 del 2017
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I progetti riguardanti la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, sulla terraferma e in mare, per un quantitativo estratto inferiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500.000 m3 al giorno per il gas naturale, sono sottoposti a procedimento di verifica di assoggettabilità al procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza statale, come previsto dal punto 2, lettera g, dell’allegato II- bis alla Parte II del d.lgs. 152/2006.
A livello amministrativo la valutazione di impatto ambientale è rilasciata in seguito ad un procedimento complesso al quale partecipano diverse amministrazioni.
L’autorità competente a rilasciare il provvedimento di V.I.A. in sede statale è il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali177 che nell’espletare tale funzione si avvale della Direzione Generale per le valutazione e le autorizzazioni ambientali (DVA).
La commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA- VAS (CTVA VIA-VAS) ha il compito di svolgere un’istruttoria tecnica sulla base della quale verrà rilasciato il provvedimento di V.I.A. dalla DVA178, di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Per quanto riguarda il procedimento di V.I.A. nell’ambito dei permessi di ricerca e nelle concessioni di coltivazione, abbiamo già visto quali siano le tempistiche entro le quali il soggetto proponente deve attivare presso il Ministero dell’ambiente il procedimento di V.I.A., ovvero entro 90 giorni da quando le suddette domande siano state presentate al Mise e alla Regione interessata.
177 Comma 4, art. 7-bis, d.lgs. 152/2006 178 Art. 8, d.lgs. 152/2006
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Passeremo ora ad analizzare l’articolazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale in sede statale, dando per acquisito che le attività di upstream petrolifero rientrano in tale casistica.
Innanzitutto il procedimento amministrativo in questione segue le modalità della legge n. 241 del 1990 e s.m.i. come espressamente previsto dall’art. 9 del d.lgs. 152/2006.
L’autorità competente all’adozione del provvedimento di V.I.A. indice una o più conferenze dei servizi (ai sensi dell’art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i.) nell’ambito delle quali vengono acquisite le valutazioni delle altre autorità pubbliche interessate, nonché tutti gli elementi informativi del caso179.
Le modalità di svolgimento delle attività di interesse comune possono essere stabilite d’accordo tra il proponente e l’autorità procedente (c.d. scoping), ai fini della semplificare del procedimento e comunque nel rispetto dei termini minimi stabiliti per la consultazione del pubblico180.
L’avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale è rappresentato dall’istanza presentata dal proponente, in formato elettronico, che deve includere181:
- gli elaborati del progetto per la realizzazione dei lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;
- lo studio di impatto ambientale; - una sintesi non tecnica;
- gli eventuali impatti transfrontalieri del progetto;
- l’avviso al pubblico conforme alle previsioni di cui all’art. 24, comma 2 del d.lgs. 152/2006182;
179 Art. 9, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 180 Art. 9, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 181 Art. 23, comma 1, d.lgs. n. 152/2006
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Entro 15 giorni dalla presentazione dell’istanza di V.I.A. l’autorità procedente verifica la completezza della documentazione fornita dal proponente e, qualora questa risulti insufficiente, vengono richiede le modifiche e le integrazioni opportune, che devono essere depositate nel termine indicato dall’autorità procedente e non oltre i 30 giorni dalla richiesta. Qualora il proponente non adempia alla richiesta di integrazioni nel termine indicato, l’istanza di V.I.A. si intende ritirata e l’autorità competente procede all’archiviazione. Allo stesso risultato si perviene anche nel caso in cui le integrazioni fornite dal proponente risultino insufficienti per l’autorità procedente183. La documentazione allegata all’istanza di V.I.A. è resa immediatamente accessibile per le consultazioni pubbliche e l’autorità procedente informa di tale pubblicazione tutte le amministrazioni e gli enti territoriali eventualmente interessati dal progetto184.
La comunicazione al pubblico circa la presentazione dell’istanza e della documentazione a questa allegata viene effettuata tramite il sito web dell’autorità procedente, e dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini relativi alla fase di consultazione, valutazione e l’adozione del provvedimento di V.I.A..
182 L’ art. 24, comma 2 del d.lgs. 152 del 2006 stabilisce che : “ L'avviso al pubblico deve indicare almeno:
a) il proponente, la denominazione del progetto e la tipologia di procedura autorizzativa necessaria ai fini della realizzazione del progetto;
b) l'avvenuta presentazione dell'istanza di VIA e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32;
c) la localizzazione e una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali;
d) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente nella loro interezza;
e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.” 183 Art. 23, comma 3, d.lgs. 152/2006
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La fase di consultazione, come detto, si avvia nel momento in cui avviene la pubblicazione dell’istanza e della relativa documentazione e, nel termine di 60 giorni, chiunque abbia interesse può consultare tale documentazione e presentare le proprie osservazioni. Nello stesso termine, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati forniscono il proprio parere all’autorità procedente185.
Il proponente, acquisite le osservazioni di cui sopra, ha la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni.
Qualora, all’esito della fase di consultazione, risulti necessario acquisire integrazioni o sia necessario modificare gli elaborati progettuali, entro 30 giorni l’autorità procedente ne da informazione al proponente che deve adempiere nel termine indicato.
Su istanza motivata del proponente, il termine per l’adempimento può essere sospeso per un periodo massimo di 180 giorni, decorsi inutilmente i quali l’istanza si ritiene ritirata e l’autorità competente procede all’archiviazione.
Nel caso in cui le modifiche progettuali apportate risultino sostanziali, si avvia una nuova fase di consultazione i cui termini risultano abbreviati.
Gli esiti delle consultazioni e i pareri forniti dalle amministrazioni coinvolte devono essere tempestivamente pubblicati sul sito web dell’autorità procedente186.
Conclusa la fase della consultazione, l’autorità procedente valuta la documentazione acquisita, con particolare attenzione allo studio di impatto ambientale presentato, alle informazioni
185 Art. 24, comma 3, d.lgs. 152/2006 186 Art . 24, comma 7, d.lgs. n. 152/2006
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acquisite nel corso del procedimento, alle osservazioni proposte ed ai pareri espressi dalle amministrazioni coinvolte187.
Va osservato che, per quanto la partecipazione delle diverse amministrazioni coinvolte nella realizzazione del progetto sia garantita dal dato normativo, l’eventuale dissenso delle stesse non risulta vincolante per l’autorità procedente, dal momento che questa può comunque procedere alle proprie valutazioni, e, se lo ritiene opportuno, adottare il provvedimento favorevole di V.I.A. , ovviamente motivando sul punto.
Entro 60 giorni dal termine della fase delle consultazioni, l’autorità competente propone al MATTM l’adozione del provvedimento di V.I.A..
Qualora sia necessario procedere ad indagini o accertamenti di particolare complessità, la fase di valutazione può essere prorogata per ulteriori 30 giorni con provvedimento motivato, del quale viene fornita immediata comunicazione al proponente, al quale viene comunicato anche il termine entro il quale il provvedimento sarà adottato188.
Nei successivi 60 giorni, il Ministero dell’ambiente deve acquisire il parere del Ministero dei beni culturali (tale parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta) ed emanare il provvedimento di V.I.A..
Decorso il termine di 60 giorni di cui sopra, se il provvedimento non viene adottato, ovvero il Ministero dei beni culturali non esprime il proprio parere, su istanza del proponente o di un Ministero, l’adozione del provvedimento è rimessa alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si esprime nel termine massimo di 30 giorni189.
187 Art.25, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 118 Art.25, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 189 Art.25, comma 2, d.lgs. n. 152/2006
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Il provvedimento di V.I.A. contiene le informazioni e le motivazioni sulla cui base viene rilasciato, nonché gli esiti delle fasi di consultazione e valutazione.
Il provvedimento di V.I.A. è pubblicato sul sito web dell’autorità procedente e viene tempestivamente comunicato al proponente. L’efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. è definita nel provvedimento e non può essere inferiore a 5 anni.
Trascorso il periodo di efficacia del provvedimento di V.I.A. senza che il progetto sia stato realizzato, l’autorità competente può concedere una proroga o, nel caso in cui tale proroga non venga concessa, il provvedimento perde efficacia e il procedimento deve essere reiterato190.
Inoltre, il provvedimento di V.I.A. contiene le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono191:
- le condizioni per la realizzazione, l’esercizio, la dismissione e il malfunzionamento dell’impianto;
- le misure per il monitoraggio degli effetti sull’ambiente, relazionate all’ubicazione e alle dimensioni del progetto e alla significatività dei suoi effetti sull’ambiente;
- le misure per prevenire, evitare, ridurre e, se possibile, compensare gli eventuali effetti significativi e negativi sull’ambiente.
In relazione a quest’ultimo punto, giova precisare cosa si intenda per riduzione e compensazione degli eventuali effetti negativi sull’ambiente.
Per quanto riguarda la riduzione degli effetti negativi sull’ambiente, in fase di progettazione è necessario prevedere misure idonee a ridurre al minimo, o se possibile evitare tali
190 Art. 25, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 191 Art. 25, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
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effetti; in particolare, un ruolo chiave in quest’ottica è ricoperto dalle c.d. misure di mitigazione, che mirano a192:
- evitare gli impatti alla fonte; - ridurre gli impatti alla fonte; - minimizzare gli impatti sul sito;
- minimizzare gli impatti presso chi li subisce.
Ove il progetto comporti un’alterazione ed un depauperamento delle risorse ambientali, devono essere predisposte le c.d. misure di compensazione.
Le misure di compensazione, pur non essendo strettamente correlate alla realizzazione del progetto, devono garantire la riparazione del danno ambientale prodotto, specie se gli effetti del progetto sull’ambiente risultino poco mitigabili.
192 http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00000600/631-tv-mitigazioni.pdf consultato in data 28/09/2019
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