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Capitolo II – Le attività di upstream petrolifero

2.3 I procedimenti autorizzatori relativi alle attività di upstream petrolifero

2.3.2 Il permesso di ricerca

Il permesso di ricerca è disciplinato dalla legge n. 9 del 1991 e s.m.i..

Le attività di ricerca 94 sono rappresentate dall’insieme delle operazioni volte ad accertare l’esistenza degli idrocarburi nel sottosuolo, comprese le attività proprie della fase di prospezione (indagini geologiche, geochimiche, geofisiche, geotecniche e geognostiche), nonché la perforazione meccanica del suolo finalizzata alla realizzazione di pozzi esplorativi, previa acquisizione della specifica autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.1, commi 78 e 80, della legge n. 239 del 2004 e s.m.i.. L’istanza finalizzata al rilascio del permesso di ricerca deve essere accompagnata dal programma delle attività che si intendono attuare, con l’indicazione dei metodi e dei mezzi da

93 Art 8, comma 7 ,decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015 94 Art 2, lettera e , D.M. 7 dicembre 2016

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impiegare, le tempistiche dell’esecuzione dei lavori e le opere di recupero ambientale che si rendano eventualmente necessarie95. All’istanza deve essere allegata la documentazione attestante le capacità tecniche ed economiche del richiedente e una relazione sulla conoscenza geomineraria dell’area per la quale si chiede il permesso di ricerca, ovvero una relazione relativa agli obiettivi della ricerca96.

Il proponente, come nel caso di istanza per il rilascio del permesso di prospezione, è tenuto a presentare la domanda di valutazione di impatto ambientale all’amministrazione competente entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta inviata al Ministero e alla Regione, volta al rilascio del permesso di ricerca.

L’istanza volta al rilascio del permesso di ricerca deve essere presentata al Ministero dello sviluppo economico e alla Regione interessata ed è soggetta a pubblicazione nel Buig del mese successivo alla data di presentazione97.

Essa, inoltre, ai sensi della Direttiva 94/22/CE è pubblicata anche sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, al fine di permettere la presentazione di domande in concorrenza nel termine di tre mesi dalla pubblicazione dell’istanza.

Trascorso tale periodo, l’istanza è sottoposta alle valutazioni della sezione Unmig territorialmente competente, nonché della Cirm (integrata da un rappresentante della Regione interessata)98.

Una volta effettuata la selezione della domanda da preferire nell’ambito delle domande concorrenti 99 , ha inizio il

95 Art. 4 del decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015 96 Art. 4 del decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015 97 Art. 9, comma 4, del decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015

98 Art. 9, comma 4, del decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015

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procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessata, statali e regionali, dopodiché si acquisisce l’esito della procedura di valutazione di impatto ambientale, e l’intesa con la Regione interessata ai sensi della legge n. 239/2004.

Il permesso è accordato, come per il permesso di prospezione, con decreto del Ministero dello sviluppo economico e viene pubblicato sul Buig del mese successivo alla data di rilascio dello stesso.

Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 9/1991, la durata del permesso di ricerca è di 6 anni. Possono poi essere previste due proroghe, ciascuna di tre anni.

Trascorsi il periodo di vigenza del permesso di ricerca (6 anni) e le due ulteriori ed eventuali proroghe (altri 6 anni), qualora siano ancora in corso prove di produzione o lavori di perforazione che non siano stati conclusi per cause non imputabili alla negligenza, all’inerzia o all’imperizia del permissionario, può essere concessa una proroga ulteriore, per il tempo necessario al completamento dei lavori e comunque di durata non superiore ad un anno100.

L’area per la quale si richiede il permesso deve essere idonea a consentire lo sviluppo del programma di ricerca e, nel caso in cui risulti troppo poco estesa per raggiungere lo scopo, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Cirm, può negare il permesso di ricerca.

L’area del permesso di ricerca non può essere comunque superiore a 750 Km2 101 .

Il permesso di ricerca (così come per la prospezione e la coltivazione) cessa nei seguenti casi:

99 Nell’eventualità ci siano più domande in regime di concorrenza, si applicano le disposizione di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 625/1996.

100 Art. 6, comma 6, legge n.9 del 1991 101 Art. 6, comma 2, legge n.9 del 1991

63 1) scadenza del termine;

2) per rinuncia (totale o parziale); 3) per decadenza del titolare;

Si ha decadenza del titolare 102 , dichiarata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, quando:

1) il titolare non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal titolo di conferimento;

2) il titolare non abbia adempiuto a quanto previsto dal decreto del Ministero dello sviluppo economico recante il disciplinare tipo per le attività di upstream petrolifero; 3) il titolare del permesso non abbia rispettato le prescrizioni

impartite dal Ministero o dalla sezione Unmig territorialmente competente;

4) il titolare abbia intrapreso attività per le quali è richiesta apposita autorizzazione e questa non sia stata rilasciata; 5) il titolare abbia omesso il versamento dei canoni previsti

dalla legge.

In tutti i casi sopraelencati, la cancellazione dei titolo minerario dal Buig è subordinata alla verifica, da parte della sezione Unmig territorialmente competente, che tutti i pozzi inerenti il titolo minerario siano stati chiusi e le aree pozzo e quelle di raccolta e trattamento siano prive di installazioni superficiali residue.

Qualora sussistano gravi motivi che possano comportare pregiudizio per situazione di particolare valore ambientale o archeologico o monumentale, il permesso può essere revocato dal Ministero, anche su proposta delle amministrazioni interessate o di associazioni di cittadini103.

Per quanto riguarda i canoni, che sono commisurati alla superficie del permesso di ricerca, la legge 12 del 2019, come già

102 Art 5, D.M. 7 Dicembre 2016 103 Art 6. Comma 11, legge n. 9 del 1991

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visto per il permesso di prospezione, ha disposto un aumento di 25 volte degli stessi rispetto alla normativa previgente (d.lgs. 625/1996).

Attualmente, dunque, il titolare del permesso di ricerca è tenuto al versamento di 185,25 euro per Km2, che diventano 370,25 euro per Km2 nel primo periodo di proroga, per passare a 740,50 euro per Km2 nell’ulteriore triennio di proroga.

Giova ricordare che, nel caso di rinuncia totale o parziale, ovvero nelle ipotesi in cui venga dichiarata la decadenza del titolare, i canoni di cui sopra sono comunque dovuti per l’anno in corso104. L’inizio dei lavori, così come previsti dal programma approvato in sede di conferimento, deve aver luogo nel termine di 12 mesi dal rilascio del permesso.

Per quanto riguarda l’inizio delle perforazioni, invece, il termine è di 5 anni, salvo la possibilità di una proroga da parte del Ministero dello sviluppo economico, da accordare al titolare per il tempo strettamente necessario a superare le difficoltà che hanno impedito il rispetto del termine di cui sopra, a patto che tali cause non siano dipese dalla sua volontà e che abbia chiesto tempestivamente tale proroga105.

Come anticipato in precedenza, la perforazione di pozzi esplorativi nell’ambito del programma dei lavori sulla cui base è rilasciato il permesso di ricerca, è sottoposta ad ulteriore autorizzazione, da rilasciare nell’ambito del procedimento di cui all’art.1, commi 78 e 80 della legge n.239/2004 e s.m.i..

L’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione suddetta deve contenere il programma di perforazione e la localizzazione del pozzo che si intende perforare.

104 Art 5, comma 6, D.M. 7 dicembre 2016 105 Art. 6, commi 8 e 9, della legge n. 9 del 1991

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Contestualmente alla presentazione dell’istanza di perforazione deve essere avviato, presso l’amministrazione competente, il relativo procedimento di valutazione dell’impatto ambientale. L’autorizzazione alla perforazione viene rilasciata dalla sezione Unmig territorialmente competente, nell’ambito di un procedimento unico nel quale vengono acquisite le osservazioni delle amministrazioni interessate, l’intesa con la Regione e l’ esito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Il procedimento unico appena descritto ha una durata massima di 180 giorni, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010.

L’ autorizzazione in questione, oltre alla perforazione del pozzo esplorativo, può consentire la realizzazione delle opere e degli impianti necessari alla perforazione stessa.

Sia l’istanza che l’autorizzazione alla perforazione sono soggette a pubblicazione sul Buig.

Qualora il titolare del permesso di ricerca intenda modificare significativamente il programma dei lavori approvato in sede di rilascio del permesso, deve darne comunicazione al Ministero dello sviluppo economico che avvierà il procedimento unico (articolato come riportato in precedenza) volto all’adozione del nuovo programma dei lavori.

In capo al permissionario sono posti obblighi informativi circa i profili tecnici ed economici delle attività svolte, laddove il Ministero dello sviluppo economico o le Sezioni Unmig ne facciano richiesta106.

Qualora il pozzo esplorativo dovesse fornire i risultati sperati e dunque portare all’individuazione di un giacimento, il titolare è

106 Art. 22, comma 10, del decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico del 15 luglio 2015

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tenuto a darne pronta comunicazione alla Sezione Unmig competente e al Ministero dello sviluppo economico.

Entro un mese dal rinvenimento degli idrocarburi, il titolare del permesso deve intraprendere le prove di produzione, dandone comunicazione alle Sezioni Unmig competenti entro le 72 ore antecedenti l’inizio di tali prove107.

Tutte le informazioni relative agli esiti delle perforazioni, inclusi i risultati delle prove di produzione, devono formare oggetto di comunicazione alle Sezioni Unmig competenti108.

L’articolo 8 della legge n. 9 del 1991 configura la possibilità, in linea con l’obiettivo del razionale sfruttamento dei giacimenti petroliferi, di concepire un programma unitario dei lavori riguardante due o più permessi confinanti, in modo da consentire il raggiungimento degli obiettivi comuni ai relativi programmi di ricerca. L’approvazione del programma unitario dei lavori si svolge con le modalità del procedimento unico sopra richiamato. Questa disposizione è un chiaro esempio dell’interesse statale insito nelle attività petrolifere e palesemente volto a semplificare la ricerca degli stessi.

107 Art. 38 del decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico del 15 luglio 2015 108 Art. 23, comma 3, del decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico del 15 luglio 2015

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