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Il permesso di prospezione

Capitolo II – Le attività di upstream petrolifero

2.3 I procedimenti autorizzatori relativi alle attività di upstream petrolifero

2.3.1 Il permesso di prospezione

Con il termine prospezione si intendono le attività di esplorazione geografica, geologica, geochimica e geofisica del sottosuolo volte ad accertarne la natura73, al fine di individuare, nel settore degli idrocarburi, i bacini sedimentari e, nel caso di rinvenimento degli stessi, l’eventuale ubicazione dei pozzi esplorativi da perforare nella successiva ed eventuale fase della ricerca.

La prospezione è una tecnica non invasiva, nell’ambito della quale sono vietate le attività potenzialmente distruttive del sottosuolo.

In questa fase non è infatti consentito porre in essere trivellazioni e perforazioni del sottosuolo, ad eccezione di quelle necessarie al fine degli studi geofisici di cui sopra74.

La tecnica di prospezione più utilizzata, per quanto riguarda gli idrocarburi, è la cosiddetta “sismica a riflessione”75, risultata quella più idonea all’individuazione delle formazioni rocciose nelle quali è “intrappolato” il petrolio.

Questa tecnica prevede l’utilizzo di vibrazioni, cariche esplosive o masse battenti che producono delle vere e proprie onde sismiche, il cui ritorno è captato da apposite attrezzature, i geofoni. I dati rilevati da queste apparecchiature, opportunamente elaborati, sono in grado di restituire una mappatura tridimensionale del sottosuolo che consente, eventualmente, di

73 Definizione tratta dall’ art. 2, lettera d), del D.M. 7 dicembre 2016 74 Definizione tratta dall’ art. 2, lettera d), del D.M. 7 dicembre 2016

75 http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00004500/4568-c2999-m2-u2.pdf consultato in data 22/03/2019 al quale si rimanda per un maggior approfondimento della tecnica denominata prospezione sismica a riflessione

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localizzare con un buon grado di precisione l’ubicazione del bacino di idrocarburi76.

Attualmente il rilascio dei permessi di prospezione sulla terraferma è disciplinato dall’art. 3 della legge n. 9 del 1991, espressamente richiamato dal D.M. 7 dicembre 2016 77, art.2, lettera a.

Le attività di prospezione sono subordinate all’ottenimento, da parte del richiedente, di un apposito permesso rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (Cirm)78, previa intesa con la Regione interessata da raggiungersi nell’ambito del procedimento amministrativo di cui all’art 1, comma 7, lettera n della legge n.239/2004.

L’art. 20 del D.M. 7 dicembre 2016 precisa che, qualora la procedura di cui sopra non dovesse portare al raggiungimento di un intesa, si procede ai sensi dell’art. 14-quater, della legge n. 241 del 199079.

Il permesso di prospezione non è esclusivo, ha durata di un anno e non sono previste particolari restrizioni per ciò che concerne l’estensione dell’area oggetto del permesso.

Quanto ai soggetti che possono ottenere il permesso di prospezione, l’art 4 del D.M. 7 dicembre 201680 richiama il d.lgs.

76 Un maggiore approfondimento è disponibile sui siti web che seguono, consultati in data 19/09/2019

http://www.geoma.it/sismica-a-riflessione.html

http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00004500/4568-c2999-m2-u2.pdf

77 Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.

78 Istituita con decreto del Presidente della Repubblica n. 78, del 14 maggio 2007, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie è un organo tecnico- consultivo del Mise al quale partecipano i rappresentanti delle Regioni. Tale organo esprime pareri non vincolanti.

79 Decisione della conferenza dei servizi

80 Come modificato dal D.M. 9 agosto 2017 che adegua il D.M. 7 dicembre 2016 alla sentenza C.Cost. 170/2017

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n. 625 del 1996 (tramite il quale è stata recepita la direttiva 94/22/CE81) per quanto riguarda i requisiti generali e le capacità tecniche del richiedente.

Pertanto, possono richiedere i titoli minerari le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, con sede legale in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché gli Enti di altri Paesi, a condizione di reciprocità.

Questi soggetti devono fornire idonee garanzie in merito alle proprie capacità tecniche, economiche ed organizzative.

È bene sottolineare che si tratta di condizioni comuni ai diversi titoli abilitativi e quindi alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione di idrocarburi.

L’iter procedurale previsto per il conseguimento del permesso di prospezione è disciplinato dal combinato disposto del D.M. 7 dicembre 2016 e del decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 15 luglio 201582. Il decreto direttoriale in questione, nonostante fosse attuativo del D.M. 25 marzo 201583, abrogato dal D.M. 7 dicembre 2016, è tuttora applicabile (ad eccezione delle parti riguardanti il titolo concessorio unico ) come peraltro precisato dalla circolare 9 maggio 2018 del Ministero dello sviluppo economico84.

Il richiedente è tenuto ad indicare 85 , contestualmente alla domanda preposta ad ottenere il permesso di prospezione, la tipologia dei rilievi che intenda svolgere, i metodi ed i mezzi da impiegare, le tempistiche previste per lo svolgimento dei rilievi e

81 Direttiva del Parlamento e del Consiglio europeo recante le condizioni comuni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 82 Pubblicato in GU Serie Generale n.204 del 03-09-2015

83 È opportuno ricordare che il decreto 25 marzo 2015 , peraltro già abrogato ad opera del D.M. 7 dicembre 2016, è stato travolto dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.170/2017 84 BUIG - Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse - Anno LXII N. 6 - 30 Giugno 2018

85 Art 4, comma 4, lettera a, decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015

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le opere di recupero ambientale che si rendano eventualmente necessarie.

Alla domanda di cui sopra, inoltre, deve essere allegata la documentazione attestante le garanzie economiche idonee a coprire i costi di un eventuale incidente, commisurati all’ipotesi più grave prefigurata in fase di studio e analisi dei rischi86.

Alla richiesta si deve allegare la perimetrazione, con relativa cartografia, dell’area per la quale si richiede il permesso di prospezione87.

Oltre che al Ministero dello sviluppo economico, per quanto concerne la terraferma, la documentazione di cui sopra deve essere inoltrata anche alla Regione interessata, contestualmente alla presentazione dell’istanza al Ministero88.

L’istanza è pubblicata nel Buig (Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse) del mese successivo ala data di presentazione della domanda.

Il permesso di prospezione è soggetto a V.I.A. (valutazione di impatto ambientale) ai sensi del d.lgs. 152 del 2006 e sue modifiche e integrazioni.

Della V.I.A. si parlerà nel corso di questo capitolo.

Il proponente è tenuto a presentare la domanda di valutazione di impatto ambientale all’amministrazione competente entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza al Ministero e alla Regione. Qualora tale termine sia inutilmente decorso e il proponente non abbia avviato la procedura volta ad ottenere la valutazione di impatto ambientale, salvo la concessione di una proroga accordata in seguito ad una richiesta motivata, l’istanza di prospezione è rigettata.

86 Art 19, comma 2 , decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015

87 Art. 4, comma 5 decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015 88 Art. 4, comma 9 decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015

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Il rilascio del permesso è oggetto di conferenza di servizi decisoria 89 , alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate.

Nell’ambito della conferenza di servizi deve essere raggiunta, limitatamente ai permessi in terraferma, l’intesa con la Regione interessata.

Il permesso di prospezione viene rilasciato con decreto del Ministero dello sviluppo economico. Di esso viene data comunicazione alla Regione, all’ufficio Unmig territorialmente competente e, sempre con riferimento ai permessi su terraferma, ai comuni territorialmente interessati dalle attività di prospezione. Il decreto, come l’istanza, è soggetto a pubblicità tramite pubblicazione nel Buig90.

Il Ministero e le Sezioni Unmig devono essere in grado di effettuare ispezioni e sopralluoghi e, a tal fine, il titolare del permesso deve fornire loro tutti i mezzi idonei a tale scopo91. Inoltre è posto in capo al titolare del permesso di prospezione un obbligo di informazione, nei confronti del Ministero e delle Sezioni Unmig, per tutto quanto concerne gli aspetti tecnici ed economici delle attività svolte nell’ambito del permesso92.

Il titolare del permesso di prospezione è tenuto al versamento anticipato del canone annuo, precedentemente quantificato dal d.lgs. 625/1996, e recentemente rideterminato dal d.l. n. 135/208, convertito in legge n. 12/2019.

89 La conferenza dei servizi decisoria si svolge sempre in forma semplificata e in modalità asincrona, ad eccezione dei casi in cui sia stata precedentemente indetta una conferenza dei servizi preliminare o ricorrano i casi richiamati dall’ art. 14-bis, comma 7 della legge n. 241 del 1990

90 Art 8, comma 4 ,decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015 91 Art 19, comma 8, decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015 92 Art 19, comma 9, decreto direttoriale del ministero dello sviluppo economico 15 luglio 2015

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Il canone annuo per i permessi di prospezione è pari 92,50 euro per Km2 ed ha subito un aumento di 25 volte rispetto a quanto prima stabilito dal d.lgs. 625/1996 (3,69 euro per Km2).

Il permesso di prospezione non è trasferibile e non rappresenta un titolo preferenziale nell’eventuale attribuzione del permesso di ricerca93.