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CAPITOLO 5: I LAVORI DELLA COMMISSIONE DEL

2. Il campo di applicazione del progetto di articoli

Per quanto attiene alla struttura del progetto, è bene chiarire sin da subito che lo stesso si snoda in tre parti principali: nella prima (artt. 1- 2), vengono fissati lo scopo e le definizioni rilevanti; nella seconda (artt. 3-13) sono fornite le regole fondamentali della materia ed affrontate alcune questioni strettamente connesse con quella degli effetti giuridici dei conflitti armati sui trattati (si pensi, ad esempio, alla delicata questione della separabilità). È in questa parte, infatti, che viene messo in risalto il fatto che il tema in oggetto non attiene solo al diritto dei trattati, ma investe anche altri ambiti del diritto internazionale pubblico; mentre nella terza ed ultima parte (artt. 14- 18), intitolata “Miscellaneous” vengono affrontate varie tematiche, perlopiù mediante l’utilizzo di clausole di salvaguardia.

Lo scopo di tale tentativo di codificazione, peraltro, è quello di disciplinare una materia complicata come gli effetti dei conflitti armati

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391 International Law Commission, Sixty-third session, Draft article on the effects of armed conflicts on treaties, 2011.

392 La bozza di articoli approvata in prima lettura, tra l’altro, è stata commentata da

sui trattati, alla quale – da troppo tempo ormai – non è mai stata data una connotazione, ed una disciplina, univoca. Per questo, tale progetto vuole disciplinare gli effetti dei conflitti armati sulle relazioni tra gli Stati parti di un trattato. L’art. 1, infatti, prevede che

“the present draft articles apply to the effects of armed conflict on the relations between States under a treaty”.

Si segnala, tra l’altro, che la questione dello scopo del progetto di articoli ha suscitato dibattito in sede di lavori. Sostanzialmente, si sono registrate due diverse tendenze: la prima, più restrittiva, tendeva a limitare l’ambito di applicazione del progetto sopra richiamato ai trattati tra due o più Stati, dei quali più di uno fosse parte di un conflitto armato. Questo derivava dal fatto che in base a tale teoria, il caso inerente un solo Stato coinvolto in un conflitto armato risultava già coperto dagli articoli 61 e 62 della Convenzione di Vienna del 1969, concernenti rispettivamente l’impossibilità sopravvenuta di esecuzione del trattato, e il mutamento fondamentale delle circostanze in base alle quali il trattato era stato stipulato393. Il relatore Caflisch, comunque, ha ritenuto la tesi in esame non degna di accoglimento, e, per questo, ha preferito accogliere una tesi meno restrittiva394.

In particolare, con l’utilizzo dell’espressione “relations between States under a treaty” si è voluto invece estendere il campo di applicazione

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393 Cfr. International Law Commission, Sixty-second session, First report on the effects of armed conflicts on treaties (by Prof. L. Caflisch), 2010, cit., p. 2, par. 6.

Ad esempio, hanno sostenuto questa teoria il Portogallo (A/CN.4/622 e A/C.6/63/SR.19, par. 26) e la Polonia (A/CN.4/622).

394 Cfr. International Law Commission, Sixty-second session, First report on the effects of armed conflicts on treaties (by Prof. L. Caflisch), 2010, cit., p. 3, par. 7. Il

Prof. Caflisch ha ritenuto infatti che “such restriction would reduce the scope and usefulness of the draft articles too much. It would also mean that there were armed conflicts and armed conflicts: the effects of some would be determined by the draft articles, while the effects of others would not. This does not seem to be a desirable

del progetto anche agli Stati non parti di un conflitto armato ma parti di un trattato, del quale sia parte però anche uno Stato impegnato in un conflitto armato. Ciò che risulta chiaro, infatti, è che il progetto copre solamente le relazioni tra Stati e non quelle tra Stati ed altri soggetti di diritto internazionale, come ad esempio le organizzazioni internazionali.

Pertanto, in virtù dell’accoglimento della tesi estensiva, il campo di applicazione di tale progetto potrebbe coprire tre diversi casi. Innanzitutto, vi potrebbe essere la possibilità riguardante le relazioni convenzionali tra due Stati entrambi coinvolti in un conflitto armato, indipendentemente dal fatto che combattano dalla stessa parte o meno; la seconda possibile situazione potrebbe essere invece quella concernente la relazione tra uno Stato impegnato in un conflitto armato ed un altro Stato terzo non parte di quel conflitto; infine, potrebbero venire in rilievo le relazioni sempre tra uno Stato in guerra ed uno Stato terzo come conseguenza dello scoppio di un conflitto armato non internazionale395.

Quindi, è evidente che il progetto di articoli va a disciplinare sia i trattati bilaterali che quelli multilaterali: il termine “treaties” adoperato dallo stesso art. 1, infatti, deve far ritenere che si riferisca alla generalità di trattati.

Un’altra questione che ha riguardato il campo di applicazione di tale progetto è quella relativa all’eventuale applicabilità dello stesso ai trattati dei quali sono parti le organizzazioni internazionali.

Benché alcuni Stati si siano dimostrati a favore dell’estensione in tal senso del campo di applicazione396, la maggioranza degli stessi si è opposta, ed anche il relatore ha condiviso tale inclinazione.

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395 Cfr. International Law Commission, Draft Articles on the Effects of Armed conflicts on treaties with commentaries, 2011, cit., p. 1, par. 2.

In questo caso, infatti, non si deve far riferimento all’art. 73 della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati tra gli Stati, bensì all’art. 74 par. 1 della Convenzione di Vienna del 1986 sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, il quale stabilisce che le disposizioni di tale convenzione non pregiudicano alcuna eventuale questione sorta che riguardi un trattato tra uno o più Stati e una o più organizzazioni internazionali a seguito – tra l’altro – dello scoppio delle ostilità tra gli Stati397.