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CAPITOLO 5: I LAVORI DELLA COMMISSIONE DEL

4. La nozione di conflitto armato e le problematiche ad essa

Nel diritto internazionale la guerra non ha mai assunto caratteristiche certe e ben definite. Proprio a causa dei continui mutamenti politici, economici e sociali, il concetto di guerra è sempre stato in evoluzione. A dimostrazione di questo, infatti, con l’entrata in vigore dello Statuto delle Nazioni Unite, al tradizionale concetto di guerra è stata affiancata la nozione di conflitto armato411.

Per questi motivi, pertanto, l’International Law Commission – nonostante il parere contrario degli Stati Uniti, i quali hanno manifestato la propria contrarietà a cercare di fornire una definizione di conflitto armato412 – ha ritenuto essenziale fornire una definizione del genere, e nel fare questo ha voluto accogliere la nozione più ampia e neutra possibile: l’art. 2 lett. b) della bozza di articoli in materia di effetti dei conflitti armati sui trattati dispone infatti che

“armed conflict means a situation in which there has been a resort to armed force between States or protracted resort to armed force between governamental authorities and organized armed groups”413.

Come abbiamo avuto modo di sottolineare nel Capitolo 1, la definizione accolta dalla Commissione del diritto internazionale è

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410 Cfr. P. GAUTIER, Convention de Vienne de 1969 – Art. 2, cit., p. 62.

411 Per maggiori approfondimenti riguardo al passaggio dalla nozione di guerra a

quella di conflitto armato si veda Cap. 1, par. 3.2.

412 Cfr. A/CN.4/622.

quella fornita dall’Appeal Chamber del Tribunale Penale Internazionale per l’ex Jugoslavia nel caso Tadic414. A dire il vero, comunque, la scelta di tale nozione non è stata né pacifica, né immediata: a tal fine, infatti, la Commissione – prima di giungere alla scelta definitiva appena illustrata – ha preso in considerazione altre due diverse nozioni di conflitto armato.

La prima opzione considerata è stata quella fornita dall’art. 1 della risoluzione dell’Istituto di diritto internazionale del 1985415. Tale definizione era stata approvata dal primo relatore, il Prof. Brownlie, tanto da essere riportata nei primi tre reports dello stesso416. Una definizione del genere, però, non è stata ritenuta idonea allo scopo in oggetto poiché risale ad un periodo storico in cui la concezione di conflitto armato non era quella attuale e soprattutto perché si riferisce solamente ai conflitti armati internazionali.

La seconda definizione analizzata, invece, è stata quella contenuta nell’art. 2 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra, per quanto riguarda i conflitti armati internazionali, e quella dell’art. 1, par. 1 del II Protocollo Addizionale, riguardante i conflitti armati non internazionali417. Rimandando a quanto sopra osservato, i due articoli in questione potrebbero essere combinati al fine di raggiungere una definizione univoca del termine: “such solution would offer the advantage of using the same definition of armed conlfict in the field of international umanitaria law and the law of treaties. The disadvantage,

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414 Per un maggior approfondimento sulla questione si veda Cap. 1, par. 3.2.

415 Istituto di diritto internazionale, The Effect of Armed Conflicts on Treaties, cit.,

art. 1. Il testo è reperibile in Annuaire de l’Istitut de Droit International, 1985, p. 199 ss.

416 Si veda, infatti, International Law Commission, Fifty-seventh session, First report on the effects of armed conflict on treaties, 2005, A/CN.4/552, art. 2 lett. b),

par. 16. Tale articolo, infatti, statuisce che “armed conflict means a state of war or a conflict which involve armed operations which by their nature or extent are likely to affect the operation of treaties between States parties to the armed conflict and third States, regardless of a formal declaration of war or other declaration by any or all of the parties to the armed conflict”.

however, was that it would be burdensome and also to a certain extent circular”418. Questo, appunto, avrebbe complicato la ricostruzione della nozione di conflitto armato e, per questo, la Commissione ha cercato una soluzione più semplice e più immediata.

Per quanto attiene, infatti, alla definizione accolta dalla Commissione, già da una sua prima e sommaria lettura è possibile scinderla in due diversi segmenti. Il primo (armed conflict means a situation in which there has been a resort to armed force between States), infatti, chiarisce che un ricorso alla forza armata tra due Stati deve sicuramente essere qualificato come conflitto armato e, di conseguenza, deve rientrare nella materia regolata dalla bozza di articoli in questione. Quindi, la prima parte della lett. b) prende in considerazione i conflitti armati internazionali tra Stati sovrani.

Il secondo segmento, invece, può essere individuato nelle parole “protracted resort to armed force between governamental authorities and organized armed groups”. Questa è una disposizione molto significativa in quanto apre le porte ai conflitti armati non internazionali (si pensi, ad esempio alle guerre di liberazione nazionale) e da ciò si apre la possibilità di verificare se questi due diversi tipi di conflitti armati possano produrre le medesime conseguenze sui trattati.

Invero, la possibilità di estendere il campo di applicazione della bozza di articoli in questione anche ai conflitti interni ha rappresentato un punto assai dibattuto durante i lavori della Commissione. Vi sono stati Paesi, infatti, che si sono sempre dimostrati contrari a questo tipo di ampliamento del campo di applicazione della bozza419: la Cina, ad esempio, ha individuato la base giuridica di tale considerazione (poi respinta dagli Special Rapporteurs succedutisi nel tempo) nell’art. 73

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418 Così International Law Commission, Sixty-second session, Report on the work,

2010, par. 207, A/65/10.

419 Gli Stati contrari sono stati la Cina (A/C.6/60/SR.18, par. 8), l’Indonesia

della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati tra gli Stati420.

Comunque, il fatto di equiparare i conflitti interni a quelli internazionali deve essere considerato un passo decisivo poiché i primi sono statisticamente più frequenti dei secondi ed al giorno d’oggi molti conflitti interni includono “external elements” come il coinvolgimento di altri Stati, la provenienza delle armi utilizzate ed i finanziamenti ecc. Per questo motivo, i conflitti armati non internazionali possono pregiudicare l’operatività dei trattati tanto quanto i conflitti internazionali421: il conflitto interno, però, per poter rientrare nel campo di applicazione della bozza di articoli, deve essere “protracted” e non può, di conseguenza, limitarsi a sporadici atti di violenza. Tenuto conto, comunque, della delicatezza della questione, il relatore Prof. L. Caflisch ha preferito non inserire direttamente nel testo dell’art. 2 lett. b) della bozza le parole “international” e “non- international armed conflict” in modo da ridurre al minimo i problemi interpretativi ed eliminare la possibilità di interpretazioni a contrario. Pertanto, deve considerarsi ormai pacifico il fatto che la bozza di articoli debba considerarsi applicabile in presenza di qualsiasi conflitto armato. Ed è stato proprio questo, infatti, che ha reso la definizione fornita nel caso Tadic sufficientemente specifica, innovativa e moderna.

Inoltre, gli Stati Uniti ed il Regno Unito avevano di fatto richiesto che negli articoli si rendesse chiaro che gli stessi “are without prejudice to international humanitarian law”422. Il Prof. Caflisch, tenuto conto che il diritto umanitario rappresenta la lex specialis che governa i conflitti

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420 A proposito, si veda A/C.6/63/SR.17, par. 53.

421 Cfr. International Law Commission, Draft articles on the effects of armed conflicts on treaties with commentaries, 2011, par. 8, pag. 4, disponibile

all’indirizzo

http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/texts/instruments/english/commentaries/1_10_ 2011.pdf&lang=EF.

armati, ha ritenuto possibile effettuare questa precisazione nell’art. 2 stesso.

Un altro Stato (Cuba), invece, ha chiesto di comprendere nella nozione di conflitto armato anche l’embargo. Anche in questo caso, i relatori non sono stati d’accordo poiché l’embargo rappresenta una misura coercitiva che può essere disposta a certe condizioni, ma se è disposto durante un conflitto armato, sarà sempre quest’ultimo – e non l’embargo – a produrre effetti giuridici sul diritto convenzionale preesistente423.

Inoltre, un altro nodo problematico che riguarda la nozione di conflitto armato è rappresentato dall’occupazione. È stato discusso, infatti, se tale problema dovesse essere ritenuto compreso nella nozione di conflitto armato ovvero se sarebbe stata preferibile una specifica menzione nel progetto di articoli.

A tal proposito, è interessante notare che l’art. 18 della Convenzione dell’Aja del 1954 sulla protezione dei beni culturali stabilisce l’applicazione di tale strumento sia in caso di conflitto armato che di parziale o totale occupazione del territorio di una Parte contraente424. Benché, comunque, gli Stati Uniti considerino i termini “conflitto armato” ed “occupazione” distinti425, il Prof. Caflisch è dell’idea che l’occupazione rappresenti un evento che si può verificare durante lo svolgimento di un conflitto armato426. Del resto, cercare di stabilire

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423 Si veda A/CN.4/622.

424 Articolo 18 – Applicazione della Convenzione

1.! Indipendentemente dalle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di ogni altro conflitto armato che sorga tra due o più Alte Parti Contraenti, anche se lo stato di guerra non sia riconosciuto da una o più di Esse;

2.! La Convenzione si applicherà del pari, in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'Alta Parte Contraente, anche se tale occupazione non incontri alcuna resistenza armata.

425 Si veda, infatti, A/CN.4/622 e A/C.6/63/SR.18, par. 21.

un’equivalenza tra i due termini non risulta propriamente corretto: “an occupying power [infatti] takes on certain duties which do not arise in situations of armed conflict that do not involve occupation, such as the duty to restore public order while respecting the laws in force in the occupied territory”427.

Infine, al fine di garantire la massima chiarezza della bozza di articoli, egli ha precisato che la stessa debba ritenersi applicabile anche in caso di un’occupazione, pur in assenza di ostilità tra la parti428.

5. La regola generale della non necessaria estinzione o