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Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale

DELL’11 NOVEMBRE 2008 NN 26972/3/4/

2. Le sentenze delle Sezioni Unite nn 26972/3/4/5 dell’11 novembre 2008.

2.3. Il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale

Le Sezioni Unite affrontano poi la questione della risarcibilità del danno non patrimoniale conseguente all‟inadempimento delle obbligazioni, sancendo, in analogia con quanto deciso con riguardo alla responsabilità aquiliana, la risarcibilità del predetto danno anche nella materia della responsabilità contrattuale, nonché il superamento della teoria del cumulo delle azioni contrattuale ed extracontrattuale.

Le sentenze di San Martino si pongono così in contrasto con l‟indirizzo sino ad allora prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che non ammetteva a risarcimento il danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale, data la mancanza, nella disciplina della responsabilità contrattuale, di una norma analoga all‟art. 2059 c.c. dettato in materia di fatti illeciti.

Tuttavia, come ricordano le Sezioni Unite, per aggirare il predetto ostacolo, nel caso in cui oltre all‟inadempimento fosse configurabile lesione del principio del neminem ledere, la giurisprudenza aveva elaborato la teoria del cumulo delle azioni contrattuale ed extracontrattuale142.

Tale tesi comunque, a parte il suo dubbio fondamento dogmatico contestato in dottrina, non risolveva la questione del risarcimento del danno non patrimoniale in senso lato, dal momento che – fatta eccezione per il danno biologico che veniva risarcito ex art. 2043 c.c.143

142 Le Sezioni Unite richiamano sul punto Cass. 3.10.1996, n. 8656, in Giust. civ.

Mass., 1996, nel caso del trasportato che abbia subito lesioni nell‟esecuzione del

contratto di trasporto, e Cass. 19.6.2001, n. 8331, in Giust. civ. Mass., 2001, in materia di tutela del lavoratore.

143

– lo riconduceva, in relazione all‟azione extracontrattuale, entro gli angusti limiti del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., cosicché il risarcimento era condizionato alla qualificazione del fatto illecito come reato ed era comunque ristretto al solo danno morale soggettivo.

Con un importante cambiamento direzionale, le Sezioni Unite giungono invece ad affermare che l‟interpretazione costituzionalmente orientata dell‟art. 2059 c.c. consente, laddove si configuri la lesione di un diritto inviolabile della persona, di risarcire i danni non patrimoniali anche nell‟ambito della responsabilità contrattuale. Ed infatti, “dal principio

del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l‟obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale”.

I giudici di legittimità stabiliscono poi che nel caso in cui l‟inadempimento dell‟obbligazione determini, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, “la tutela

risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell‟azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all‟espediente del cumulo di azioni”.

Detto in altri termini, il creditore che abbia subito la lesione di un proprio diritto inviolabile potrà attivare la disposizione di cui all‟art. 2059 c.c. direttamente in ambito contrattuale, senza perciò essere

costretto a promuovere un‟apposita azione di responsabilità aquiliana144.

Dunque, posto che anche interessi di natura non patrimoniale possono assumere rilevanza nell‟ambito delle obbligazioni contrattuali, come confermato dalla previsione dell‟art. 1174 c.c.145, si tratterà di accertare la causa concreta del negozio146 al fine di valutare se, nel caso specifico, esso sia finalizzato a realizzare interessi non patrimoniali. Il risarcimento del danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale

144 Sul punto va peraltro evidenziato che, superata la tradizionale concezione

romanistica, alla base anche del Codice Civile del 1942, secondo cui la responsabilità contrattuale era coincidente con la responsabilità per inadempimento, riferita cioè soltanto all‟obbligo di prestazione, nella dottrina prima e nella giurisprudenza poi è ormai invalsa una concezione del rapporto obbligatorio nella quale, a corona dell‟obbligo di prestazione, stanno una serie di obblighi di protezione corrispondenti agli interessi che secondo buona fede devono essere tutelati nell‟attuazione del rapporto. Tali interessi possono essere di natura patrimoniale come di natura non patrimoniale, onde la tutela di questi ultimi non può non significare anche risarcimento del danno che consegua alla loro violazione, negli stessi termini e limiti in cui essi sono risarcibili in sede aquiliana. Per tale motivo si potrebbe quindi ritenere che la risarcibilità del danno non patrimoniale nella responsabilità contrattuale non abbisogna dell‟art. 2059 c.c.

145

A norma del quale «la prestazione che forma oggetto dell‟obbligazione deve

essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore».

146 Causa del negozio da intendersi “come sintesi degli interessi reali che il

contratto stesso è diretto a realizzare, al di là del modello, anche tipico, adoperato; sintesi, e dunque ragione concreta della dinamica contrattuale”. Così si esprimono le

Sezioni Unite, riprendendo quanto affermato da Cass. 8.5.2006, n. 10490, in Corr.

giur., 2006, pag. 1718, con nota di Rolfi; in Dir. e giur., 2007, pag. 437, con nota di

risulterà ammesso quando i predetti interessi assumano la veste di diritti inviolabili147.

147

Sul punto va evidenziato che la maggior parte della dottrina (v. ad esempio, Castronovo, Ziviz) ritiene che non sia corretto affermare che il danno non patrimoniale che è conseguenza dell‟inadempimento di un‟obbligazione possa essere risarcito soltanto in presenza della lesione di un diritto inviolabile della persona.

Il rifiuto di tale regola risarcitoria restrittiva avviene in base alla considerazione secondo cui ogni qualvolta la responsabilità è contrattuale o da contatto sociale qualificato, il danno non patrimoniale è risarcibile in quanto violazione di un dovere, quale conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) dell‟inadempimento, con il solo limite della prevedibilità (art. 1225 c.c.), senza che alcun rilievo assuma l‟ingiustizia del danno, ovvero la lesione dell‟interesse giuridicamente e/o costituzionalmente rilevante. L‟ingiustizia del danno è, infatti, un giudizio di valore che riguarda la sola responsabilità delittuale, anche perché l‟inadempimento o l‟inesatto adempimento possono sempre essere considerati come “fatti illeciti” che di per sé impongono di risarcire tutte le conseguenze dannose, anche non patrimoniali, che sono provocate al creditore o, addirittura, al terzo, e ciò sia allorchè l‟inadempimento riguardi un obbligo di prestazione, sia allorchè esso sia “occasionato” dalla violazione di un obbligo di protezione. Non si esige quindi alcun ulteriore criterio che abbia la funzione di fornire giustificazione alla responsabilità: la logica dell‟autonomia privata contrattuale, infatti, non richiede di escludere le pretese risarcitorie prive di rango costituzionale, ma, al contrario, di dare rilevanza agli interessi derivanti dal programma contrattuale come stabilito dalle parti.

In conclusione, il criterio selettivo operante nei confronti della lesione di interessi non patrimoniali in ambito contrattuale dovrà essere esclusivamente quello della prevedibilità, che consentirà di respingere le istanze risarcitorie relativamente alla lesione di interessi che non siano stati presi in considerazione nell‟ambito della complessiva operazione negoziale, e di accordare protezione risarcitoria agli interessi non patrimoniali rientranti nella causa concreta del contratto di qualunque rango essi siano, al di là di qualunque valutazione degli stessi in termini di inviolabilità.

Tale principio di diritto, d‟altro canto, è stato sancito dalle stesse Sezioni Unite (Cass., sez. un., 24.3.2006, n. 6572, cit.), le quali, proprio nel distinguere la responsabilità contrattuale da quella delittuale ex art. 2059 c.c., hanno affermato che in caso di inadempimento vi è “un diretto accesso alla tutela di tutti i danni non

patrimoniali”, non essendo “necessario … verificare se l‟interesse leso … sia meritevole di tutela in quanto protetto a livello costituzionale.”.

Ciò avviene, ad esempio, nel caso dei c.d. contratti di protezione, fonte di quella che è stata definita da dottrina148 e giurisprudenza come “responsabilità da contatto sociale”.

Tra i predetti contratti le Sezioni Unite richiamano anzitutto quelli conclusi nel settore sanitario, in cui gli interessi da realizzare attengono alla sfera della salute in senso ampio, con la conseguenza che l‟inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando pregiudizi non patrimoniali.

Sul punto va peraltro evidenziato che le sentenze di San Martino confermano l‟indirizzo espresso da una cospicua giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha inquadrato nell‟ambito della responsabilità contrattuale la responsabilità del medico e della struttura sanitaria149 e ha permesso di riconoscere tutela, oltre che al paziente, anche a soggetti terzi ai quali si estendono gli effetti protettivi del contratto, come ad esempio, oltre che alla gestante, al nascituro (subordinatamente alla

148 Vedi ad esempio Castronovo, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006;

Feola - Procida Mirabelli di Lauro, Il danno ingiusto non patrimoniale, in Riv. crit.

dir. priv., 2007, pag. 450; Fantetti, Responsabilità medica, contatto sociale e danno non patrimoniale da contatto, in Resp. civ., 2009, 8-9, pag. 695.

149 Cass. 22.1.1999, n. 589, in Foro it., 1999, I, pag. 3332, e in Danno e resp., 1999,

pag. 294, con nota di Carbone, e in Corr. giur., 1999, pag. 441, con nota di Di Majo, e in Resp. civ. prev., 1999, pag. 652, con nota di Forziati, e successive conformi che, quanto alla struttura hanno applicato il principio della responsabilità da contatto sociale qualificato; alla responsabilità del medico operante all‟interno della struttura sanitaria è stata riconosciuta natura contrattuale, nonostante l‟assenza, in capo a quest‟ultimo, di un obbligo di prestazione nei confronti del paziente danneggiato.

nascita)150 e al padre nel caso di omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata151.

Tutti questi soggetti, a seconda dei casi, avevano subito la lesione del diritto inviolabile alla salute (tutelato dall‟art. 32, comma 1, Cost.), sotto il profilo del danno biologico sia fisico che psichico152, del diritto inviolabile all‟autodeterminazione (artt. 32, comma 2, e 13 Cost.), come nel caso della gestante che, per errore diagnostico, non era stata posta in condizione di decidere se interrompere la gravidanza153, e nei casi di violazione dell‟obbligo del consenso informato, nonché dei diritti propri della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), come nel caso del padre in ipotesi di nascita indesiderata.

Le Sezioni Unite riconducono poi alla categoria dei contratti di protezione anche quello che intercorre tra l‟allievo e l‟istituto scolastico, che trova la sua fonte nel contatto sociale154 e che

150

Cass. 22.11.1993, n. 11503, in Foro it., 1994, I, pag. 2479, e in Giur. it., 1994, I, 1, pag. 550, con nota di Carusi; in Corr. giur., 1994, pag. 479, con nota di Batà; in

Resp. civ. prev., 1994, pag. 403, con nota di Ioriatti; in Nuova giur. civ., 1994, I, pag.

690, con nota di Zeno-Zencovich. Cass. 9.5.2000, n. 5881, in Danno e resp., 2001, pag. 169, con nota di D‟Angelo.

151 Cass. 23.5.2001, n. 6735, in Foro it., 2000, I, pag. 2497, con nota di Pardolesi;

Cass. 29.07.2004, n. 14488, in Foro it., 2004, I, pag. 3327, con nota di Bitetto, Il

diritto a “nascere sani”; Cass. 20.10.2005, n. 20320, in Foro it., 2006, I, pag. 2097,

con nota di Bitetto; in Danno e resp., 2006, pag. 510, con nota di Cacace; in Famiglia

e dir., 2006, pag. 253, con nota di Facci.

152 Cass. 24.1.2007, n. 1511, in Resp. civ. prev., 2007, pag. 2318, con nota di

Spangaro.

153 Cass. 23.5.2000, n. 6735, cit., e le altre conformi sopra citate.

154 Cass. 27.6.2002, n. 9346, in Foro it., 2002, I, pag. 2635, con nota di Di Ciommo,

La responsabilità contrattuale della scuola (pubblica) per il danno che il minore si procura da s è: verso il ridimensionamento dell‟art. 2048 c.c.; in Corr. giur., 2002,

ricomprende, tra gli interessi non patrimoniali da realizzare, quello all‟integrità fisica dell‟allievo, con conseguente risarcibilità del danno non patrimoniale da autolesione.

La regola risarcitoria dettata dalle Sezioni Unite viene poi dalle stesse integrata osservando che la tutela sarà ugualmente attivabile - senza che sia necessario accertare se il contratto tenda alla realizzazione di interessi non patrimoniali, eventualmente presidiati da diritti inviolabili della persona - laddove l‟inserimento di tali interessi nel rapporto sia opera della legge, come accade nel caso del contratto di lavoro e di quello di trasporto.

Per quanto concerne il contratto di lavoro, l‟art. 2087 c.c.155

, infatti, inserendo nell‟area del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione economica, quali l‟integrità fisica e la personalità morale, già implica che, nel caso in cui l‟inadempimento provochi la loro lesione, sia dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale.

L‟elevazione di tali interessi della persona a diritti inviolabili ad opera della Costituzione, ne ha poi rinforzato la tutela, con la conseguenza che la loro lesione è suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni- conseguenza, sotto il profilo della lesione dell‟integrità psico-fisica (art. 32 Cost.) o della lesione della dignità personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come nel caso dei pregiudizi alla professionalità da

nota di Rossetti; in Resp. civ. prev., 2002, pag. 1012, con nota di Facci. Cass. 31.3.2007, n. 8067, in Foro it., 2007, I, pag. 3468.

155 A norma del quale “l‟imprenditore è tenuto ad adottare nell‟esercizio

dell‟impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l‟esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l‟integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore.

In tale ipotesi – affermano le Sezioni Unite – la giurisprudenza della Suprema Corte156 parla di danno esistenziale, “definizione che ha

valenza prevalentemente nominalistica poiché i danni-conseguenza non patrimoniali che vengono in considerazione altro non sono che pregiudizi attinenti allo svolgimento della vita professionale del lavoratore, e quindi danni di tipo esistenziale, ammessi a risarcimento in virtù della lesione, in ambito di responsabilità contrattuale, di diritti inviolabili e quindi di ingiustizia costituzionalmente qualificata”.

Quanto al contratto di trasporto, la tutela dell‟integrità fisica del trasportato è compresa tra le obbligazioni del vettore, che risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio ex art. 1681 c.c.157 Il vettore è quindi obbligato a risarcire, a titolo di responsabilità contrattuale, il danno biologico riportato nel sinistro dal viaggiatore.

Peraltro, ove ricorra ipotesi di inadempimento–reato (lesioni colpose), il danno non patrimoniale sarà risarcito nella sua più ampia accezione, secondo quanto affermato dalle sentenze di San Martino con riferimento al danno non patrimoniale da reato.

156

Cass. 24.3.2006, n. 6572, cit.

157 A norma del quale “Salva la responsabilità per il ritardo e per l‟inadempimento

nell‟esecuzione del trasporto (artt. 1218 e seguenti), il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell‟avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. / Sono nulle le clausole che limitano la responsabilità del vettore per i sinistri che colpiscono il viaggiatore. / Le norme di questo articolo si osservano anche nei contratti di trasporto gratuito.”.

Le Sezioni Unite affermano poi che “nell‟ambito della responsabilità

contrattuale il risarcimento sarà regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso costituzionalmente orientato.”.

Sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata, i giudici di legittimità sanciscono quindi che:

a) l‟art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, deve intendersi riferito anche al danno non patrimoniale, qualora l‟inadempimento abbia determinato lesione di diritti inviolabili della persona;

b) il concetto di perdita e di mancato guadagno cui rimanda l‟art. 1223 c.c.158 è comprensivo anche dei pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla lesione di diritti inviolabili della persona;

c) in applicazione dell‟art. 1225 c.c.159

(non operante in materia di responsabilità da fatto illecito, in difetto di richiamo nell‟art. 2056 c.c.), la tutela dei diritti inviolabili è assoggettata, al di fuori dei casi di dolo, al limite del risarcimento dei soli danni prevedibili nel momento in cui l‟obbligazione è sorta;

158 A norma del quale “il risarcimento del danno per l‟inadempimento o per il

ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.”.

159 A norma del quale “se l‟inadempimento o il ritardo non dipende da dolo del

debitore, il risarcimento è limitato al danno che poteva prevedersi nel tempo in cui è sorta l‟obbligazione.”.

d) il rango costituzionale dei diritti suscettivi di lesione rende nulli i patti di esonero o limitazione della responsabilità ai sensi dell‟art. 1229, secondo comma, c.c.160.

Le Sezioni Unite affermano infine che in tema di onere della prova161 e di prescrizione varranno le specifiche regole del settore.