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Le successive sentenze della Cassazione.

IL DANNO NON PATRIMONIALE ALLA LUCE DEL CODICE CIVILE DEL

3. La nozione di danno non patrimoniale secondo la Corte di Cassazione.

3.3. Le successive sentenze della Cassazione.

L‟intervento delle Sezioni Unite del 2006 non riuscì tuttavia a sgomberare il campo dal contrasto di posizioni sul danno non patrimoniale, o meglio, più precisamente, sulla figura del danno esistenziale.

In relazione ad essa continuarono infatti a contrapporsi sentenze favorevoli115 e pronunce più o meno critiche 116.

danno, facendo ricorso, ex art. 115 c.p.c., a quelle nozioni generali derivanti dall‟esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella

valutazione delle prove.

D‟altra parte, in mancanza di allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale, non è possibile al giudice neppure la liquidazione in forma equitativa, perchè questa, per non trasmodare nell‟arbitrio necessita di parametri a cui ancorarsi.” (Cass. civ., sez. un., 24.3.2006 n. 6572, cit.).

115 Tra le pronunce favorevoli alla categoria del danno esistenziale, v. Cass. civ.,

sez. III, 19.5.2006 n. 11761, in Giust. civ. Mass. 2006, pag. 5; Cass. civ., sez. III, 12.6.2006 n 13546, in Resp. civ. prev., 2006, pag. 1439, con nota di Ziviz; in Danno e

resp., 2006, pag. 843, con nota di Ponzanelli; in Dir. e giust. 2006, 28, 17, con nota di

Di Marzio; Cass. civ., sez. III, 2.2.2007 n. 2311, in Resp. civ. prev., 2007, pag. 788, con nota di Ziviz; in Danno e resp., 2007, pag. 685, con nota di Ponzanelli; in Giur.

it., 2007, pag. 2710; in Resp. civ., 2008, pag. 25, con nota di Zauli; Cass. civ., sez. III,

6.2.2007 n. 2546, in Resp. civ. prev., 2007, pag. 1279, con nota di Chindemi.

116 Tra le pronunce critiche nei confronti della figura del danno esistenziale v. Cass.

civ., sez. III, 9.11.2006 n. 23918, in Giur. it., 2007, pag. 1112, con nota di Ziviz; in

Resp. civ. prev., 2007, pag. 276, con nota di Cendon; in Corr. giur., 2007, pag. 522,

con nota di Travaglino; Cass. civ., sez. III, 20.4.2007 n. 9510, in Resp. civ. prev., 2007, pag. 1553, con nota di Cendon; Cass. civ., sez. III, 20.4.2007 n. 9514, in Danno

e resp., 2007, pag. 1028, con nota di D‟Angelo, la quale non menziona il danno

esistenziale, ma ribadisce il principio secondo il quale la liquidazione del danno biologico comprende il danno alla vita di relazione.

In un filone intermedio si colloca Cass. civ., sez. III, 12.7.2006 n. 15760, in Resp. e

risarcimento, 2006, 8, 34, con nota di Ridolfi; in Resp. civ. prev., 2006, pag. 2057, con

Tra le prime, ad esempio, la sentenza della Cassazione n. 13546 del 12.06.2006117 che, ricalcando l‟impostazione in materia di danno non patrimoniale adottata dalle Sezioni Unite del 2006, ha ribadito la distinzione fra danno morale soggettivo, danno biologico e danno esistenziale118.

sfiorando soltanto a livello di obiter la tematica del danno esistenziale, considera rilevanti i danni non patrimoniali correlati al ventaglio dei vari interessi costituzionalmente protetti, senza che gli stessi possano essere inclusi in una generale categoria di danno esistenziale.

La medesima conclusione vale anche per Cass. civ., sez. III, 27.6.2007 n. 14846, in

Resp.civ. prev., 2007, pag. 2270 e Guida dir., 2007, 39, 60, ove la risarcibilità del

danno esistenziale viene esclusa a fronte dell‟assenza, in caso di morte dell‟animale d‟affezione, della lesione di un interesse costituzionalmente protetto.

117 Cass. civ., sez. III, 12.6.2006 n 13546, cit.

118 Tale pronuncia, nel confermare la sentenza della Corte d‟Appello di Brescia la

quale, in una ipotesi di decesso di un soggetto a causa di un incidente stradale, aveva condannato l‟investitore e la Compagnia di assicurazioni in solido al risarcimento in favore degli stretti congiunti del defunto del danno non patrimoniale, inteso quale danno biologico, dai medesimi subito iure proprio in ragione della “permanente

alterazione del rapporto familiare” conseguente alla perdita dello stretto congiunto e

alla privazione ex abrupto “di tutti quei legami affettivi, etici e psicologici che

costituivano il suo modo d‟essere anche nei rapporti esterni e che erano una componente fondamentale dell‟equilibrio e armonia del nucleo familiare”, ha tuttavia

precisato che “la suindicata riconduzione del “danno esistenziale” all‟interno del

“danno biologico” operato dal Giudice del gravame di merito va invero riconsiderata alla stregua dell‟orientamento espresso da questa Corte in materia”.

In particolare, la Corte ha rilevato che “il danno biologico è stato quindi recepito

nell‟ambito dell‟ampia categoria del danno non patrimoniale in una diversa e più restrittiva accezione rispetto a quella accolta dalla Corte di merito nell‟impugnata sentenza, venendo ad essere fissato nel significato di lesione dell‟integrità psicofisica accertabile in sede medico-legale (v. Cass., 31.5.2003, n. 8827; Cass., 31/05/2003, n. 8828). Danno non rimasto invero allo stadio di mero dolore o patema d‟animo interiore, con degenerazione della sofferenza interiore fino a sfociare in una patologia obiettivamente riscontrabile (es., malattia psico-fisica, esaurimento nervoso, ecc.).

Tra le seconde, merita menzione la pronuncia della Suprema Corte n. 23918 del 9.11.2006119 che ha dissolto l‟armonia dell‟iter ricostruttivo della fattispecie formulato dalle Sezioni Unite nel marzo 2006 – e subito dopo confermato dalla III sezione della Cassazione nel giugno 2006 con la sentenza n. 13546 –, ponendosi come fortemente idiosincratica, già sul piano strettamente lessicale, rispetto al sintagma “danno esistenziale”.

La sentenza n. 23918/2006, infatti, dopo aver ribadito il principio di tipicità del danno non patrimoniale120, ha affermato che non può farsi riferimento ad una generica categoria di danno esistenziale, dal momento che, attraverso questa via, si finirebbe per portare anche il danno non patrimoniale nell‟atipicità, sia pure attraverso l‟individuazione di un‟apparente tipica figura categoriale quale quella, appunto, del danno esistenziale.

La categoria del danno non patrimoniale si è ravvisata, tuttavia, anche all‟esito dell‟enucleazione di tale figura ulteriore e diversa dal danno morale “soggettivo”, risultare ancora non esaustivamente considerata, rinvenendosi molteplici rilevanti situazioni soggettive negative di carattere psico-fisico non riconducibili né al danno morale “soggettivo” né al danno biologico, nelle suindicate restrittive nozioni accolte.

Situazioni che in dottrina sono state indicate sostanziarsi nei più diversi tipi di reazione al fatto evento dannoso, e racchiuse nella sintesi verbale “danno esistenziale”.”

119

Cass. civ., sez. III, 9.11.2006 n. 23918, cit.

120

Così la sentenza n. 23918/2006: “mentre per il risarcimento del danno

patrimoniale, con il solo riferimento al danno ingiusto, la clausola generale e primaria dell‟art. 2043 comporta un‟atipicità dell‟illecito, come esattamente affermato a seguito degli arresti della S.C. nn. 500 e 501 del 1999, eguale principio di atipicità non può essere affermato in tema di danno non patrimoniale risarcibile, dal momento che la struttura dell‟art. 2059 limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge”.

La predetta pronuncia, tuttavia, nella comprensibile esigenza di “non contraddizione” con il dictum delle Sezioni Unite, ha operato una precisazione, affermando che il danno esistenziale sarebbe confinato entro la circoscritta dimensione del rapporto contrattuale, tale essendo stata la fattispecie in concreto portata all‟attenzione delle Sezioni Unite della corte e risolta con la sentenza del marzo 2006.

A mente della pronuncia in questione sarebbe pertanto identificabile un danno esistenziale da rapporto contrattuale – quale quello di lavoro, che ripete la sua ragion d‟essere dall‟art. 2087 c.c. – e un danno da illecito extracontrattuale non definibile come “esistenziale” dal momento che “ai fini dell‟art. 2059 c.c. non può farsi riferimento ad una generica

categoria di danno esistenziale dagli incerti e non definiti confini.”.

Nonostante il pronunciamento delle Sezioni Unite del marzo 2006, il sistema risarcitorio relativo al danno non patrimoniale risultava dunque ancora confuso e ambiguo, caratterizzato da un crescendo di sempre più marcata antinomia di posizioni, soprattutto per ciò che concerneva l‟ammissibilità, all‟interno di tale sistema, di una figura come quella del danno esistenziale.