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Il diritto fondamentale alla riservatezza informatica

IN TEMA DI CAPTATORE INFORMATICO

6. Il diritto fondamentale alla riservatezza informatica

Il diritto alla riservatezza è stato tradizionalmente ricondotto all’art. 2 Cost., quale fattispecie “aperta” e fonte di nuovi diritti della personalità. Quando però ci troviamo a bilanciare tale diritto con esigenze di repressione dei reati, richiamare solo ed esclusivamente l’art. 2 Cost. appare limitato; questo perché, tale norma, non indica i presupposti di una limitazione da parte della pubblica autorità dei diritti inviolabili ivi sanciti. Sulla base di quanto detto, capiamo bene che occorre, oggi, integrare l’impostazione tradizionale con l’art. 8 CEDU70. Quest’ultimo si preoccupa di individuare le condizioni per la legittimità di un’intromissione da parte della pubblica autorità, nell’esercizio del diritto. Deve trattarsi – secondo quanto stabilisce la Convenzione Europea– di un’ingerenza prevista dalla legge e deve costituire una misura che, in una situazione democratica, sia necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il benessere economico del paese, per la difesa dell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione dei diritti e delle libertà degli altri. Affinché un’attività di indagine sia considerata come prevista dalla legge, occorre che abbia una base nel diritto interno (di creazione legislativa o giurisprudenziale), che sia conoscibile all’interessato e che, questi, sia in grado di prevederne le conseguenze. La nozione di vita privata che ci da l’art. 8 CEDU è ampia e la stessa Corte di Strasburgo71 evita di darne una definizione, fornendone un’interpretazione evolutiva. Tale norma si presta ad essere un baluardo nei riguardi di varie attività di indagine: intercettazioni telefoniche,                                                                                                                          

70 Corte. Cost., 24 ottobre 2007, n. 348, in Giur. Cost., 2007, p. 3475 ss.,

secondo il suo insegnamento, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU, così come interpretati dalla Corte di Strasburgo, integrano quali norme interposte il parametro costituzionale espresso dall’art 117, comma 1 Cost., nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli ordinamenti internazionali, da questo ripetono il loro rango all’interno del sistema delle fonti.

71 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Pretty v. United Kingdom, 29 aprile

acquisizioni dei tabulati, intercettazioni di e-mail e di comunicazioni via Internet.

Quanto all’ordinamento italiano, viene considerata conforme alla Convenzione l’applicazione ad attività d’indagine non tipizzate dal legislatore, in grado di ledere la vita privata di un individuo, di quel livello minimo di garanzie, rappresentato da un provvedimento motivato dall’autorità; esse vengono ricondotte all’art. 189 c.p.p. Il presupposto è che la riservatezza sia un minus rispetto alla segretezza delle comunicazioni o all’inviolabilità del domicilio. Questo è un orientamento che si è seguito in tema di tabulati telefonici, di videoriprese in luoghi riservati diversi dal domicilio e di registrazioni fonografiche con strumenti di captazioni forniti dalla polizia giudiziaria ed eseguiti da uno degli interlocutori; questo ragionamento non può essere utilizzato nel caso della c.d. riservatezza informatica, che pure si ritiene tutelata dall’art. 8 CEDU. Essa rappresenta un bene giuridico nuovo, operante in un contesto digitale e informatico, in cui non è plausibile la distinzione tra attività o informazioni riservate e segrete. Se si segue l’impostazione secondo la quale i presupposti di legittimità delle diverse attività di indagine variano in ragione del grado di intrusività della misura stessa, mezzi di ricerca della prova, come le perquisizioni online, limitative del diritto alla riservatezza informatica, devono essere dettagliatamente regolate dal legislatore. I c.d. diritti di privacy sono tutelati anche dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (CDFUE), con efficacia vincolante per gli Stati membri nelle materie di competenza dell’Unione. L’art. 7 e l’art. 8 della Carta ci interessano particolarmente perché vanno, rispettivamente, a tutelare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e delle comunicazioni, e il diritto alla protezione dei dati personali. Ai sensi dell’art. 52, comma 3 CDFUE laddove la Carta vada a contenere diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla convenzione (c.d.

clausola di equivalenza). Pertanto, gli artt. 7 e 8 CDFUE vanno riempiti di significato alla luce dell’art 8 CEDU, soprattutto per quanto riguarda i presupposti di un’ingerenza legittima negli stessi da parte della autorità pubblica. Tuttavia, il fatto che dalla connessione degli artt. 7 e 8 CDFUE derivi un diritto alla vita privata con riguardo al trattamento dei dati personali, non deve portarci ad una mancata valorizzazione delle loro diversità. Ed infatti, con riferimento alla tutela della riservatezza informatica, ciò che rileva non è tanto l’art. 8 CDFUE ma quanto l’art. 7 CDFUE. In un ambito in cui non è più possibile fare distinzione tra intimi, dati riservati e dati sociali, l’art. 8 CDFUE risulta inapplicabile e tornerà ad operare l’art. 7 CDFUE con la sua tutela della vita privata. Alla luce di quanto detto, la riservatezza informatica può essere ricondotta all’art. 7 CDFUE, con la conseguenza che le limitazioni all’esercizio di tale diritto dovranno essere previste dalla legge, rispettarne il contenuto essenziale e potranno essere apportate solo se necessarie e solo laddove le finalità siano di interesse generale riconosciute dall’Unione o se vi sia esigenza di proteggerne i diritti e le libertà altrui (art. 52, comma 1 CDFUE). Quindi, il diritto fondamentale alla riservatezza è riconosciuto e tutelato dagli artt. 2 Cost., 117 Cost. e 8 CEDU, 7 e 52 CDFUE e potrà essere limitato solo nel rispetto della riserva di legge e di giurisdizione, nel rispetto del principio di proporzionalità.72