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Prova scientifica e prova digitale

LA PROVA INFORMATICA NEL PROCESSO PENALE

2. Prova scientifica e prova digitale

I nuovi ritrovati scientifici e tecnologici, se da un lato hanno contribuito a migliorare la prova giudiziaria, dall’altro sono stati oggetto di notevoli problematiche. Questioni inedite, e di particolare delicatezza, si prospettano senza tregua nella nostra epoca come conseguenza dei ritmi con cui scienza e tecnica producono innovazioni sempre più incalzanti e spesso sorprendenti. Il tema in esame è di solito enunciato come quello della prova scientifica; in generale si può dire che si tratta di operazioni probatorie per le quali, nei momenti dell’ammissione, dell’assunzione e della valutazione, si usano strumenti di conoscenza attinti alla scienza e alla tecnica, cioè a dire principi e metodologie scientifiche, metodiche tecnologiche, apparati tecnici il cui uso richiede competenze esperte. È necessario distinguere, tra gli strumenti scientifico-tecnici, fra quelli che sono già oggetto di una condivisa e consolidata esperienza nell’uso giudiziario e quelli nuovi o controversi e di elevata specializzazione. Sono proprio questi ultimi a porre problemi sull’attuale prova scientifica e su cui l’interprete deve lavorare. Gli strumenti probatori scientifico- tecnici sono estranei, per loro natura, alle previsioni del catalogo legale, poiché appartengono al patrimonio delle ricerche scientifiche e tecnologiche ed esorbitano dalla normazione di competenza della legge; quest’ultima può, e deve, regolare i presupposti e i modi procedurali del loro impiego. Quanto all’identificazione e allo statuto epistemologico                                                                                                                          

degli stessi non può che rimettersi alla scienza e alla tecnica. Tanto che, in sede strettamente logica, è improprio parlare al loro riguardo di atipicità, essendo scorretto predicare come atipico un elemento che nulla ha a che vedere con il termine di riferimento di un tale giudizio, cioè il catalogo legale. 39 Il giudice, nel momento in cui deve esaminare le prove, deve attenersi a stretti parametri di valutazione; per evitare che la libertà nel compiere questa attività possa tramutarsi in arbitrio, l’art. 111 Cost. prevede che egli debba motivare i suoi provvedimenti affinché le parti possano rendersi conto delle ragioni della decisione. Inoltre, l’art. 192 c.p.p. stabilisce che il giudice debba dar conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati nella valutazione della prova e la lettera e) del primo comma dell’art. 546 c.p.p. specifica che egli debba analizzare tutti i risultati istruttori acquisiti, indicando nella motivazione gli elementi posti a base della decisione e le ragioni per le quali ritenere inattendibile quelli contrari. Il giudice, quindi, deve dare conto del metodo adottato per valutare le prove che tradizionalmente è, o era, quello basato sul senso comune, sul catalogo delle conoscenze empiriche, sugli strumenti culturali propri dell’appartenente ad una certa società, sulle massime d’esperienza, che sono regole di giudizio riconosciute e accettate. Questo metodo di valutazione delle prove sta entrando in crisi, i fatti rilevanti del processo penale devono essere dimostrati con teorie e alla luce di leggi scientifiche o con procedure e strumenti scientifici. L’utilizzazione della prova scientifica nel processo tende a confinare il senso comune in ambiti più ristretti tanto che lo spostamento della linea di confine tra il sapere comune e il sapere specialistico rischia di sottrarre all’organo giudicante competenze valutative e decisionali che riesce difficile non considerare appartenenti al suo esclusivo dominio.

Un settore della prova scientifica che ha assunto rilevanza e importanza nel panorama processuale è quello riguardante l’informatica. Rientra                                                                                                                          

nella comune esperienza la diffusione, sempre più abbondante, di dispositivi digitali, quali computer, CD, DVD, hard disk, pen drive, chiavette usb, telefoni cellulari e via dicendo; si tratta di apparecchiature in grado di memorizzare e conservare un’infinita serie di dati, informazioni, rappresentazioni di fatti che riguardano una parte significativa della vita, dei rapporti, delle attività di lavoro, di svago, lecite o illecite, morali o immorali di un numero smisurato di persone. Nel mondo anglosassone sono nate delle branche del diritto penale sostanziale e processuale, quali i computer crimes (ad esempio quelli introdotti in Italia con la Legge 23 dicembre 1993 n. 547, riguardanti attacchi a integrità di banche dati e sistemi informatici) e i computer- related crimes (truffe telematiche, clonazione di documenti, diffamazioni o ingiurie) nei quali il dispositivo digitale può essere l’obiettivo di atti criminali o il mezzo per compierli. Inoltre, non possiamo non far cenno ai casi, sempre più numerosi, di apparecchiature contenenti informazioni, memorizzate o trasmesse in formato digitale (digital evidence), riguardanti un qualunque reato, utili ai fini delle indagini; esse formano oggetto della Computer Forencis40, la scienza che studia le problematiche tecniche e giuridiche correlate alle                                                                                                                          

40 AA. VV., F. NOVARIO, op. cit., p. 124, spiega cosa dobbiamo intendere con

la nozione di “Computer Forencis” nei seguenti termini: Con il termine Computer Forencis, o Informatica Forense, si vuole intendere quella scienza che studia il valore, inteso come resistenza alle contestazioni in sede giudiziale, che un dato correlato ad un sistema informatico o telematico può avere in ambito giuridico. Non è altro che l’estensione alla tecnologia informatica di teorie, principi e prassi proprie delle scienze forensi generalmente intese. È una disciplina nata negli Stati Uniti d’America nella seconda metà degli anni ’80 e diffusasi parallelamente alle patologie dell’Information Technology. Coinvolge tre settori con competenze differenti: informatica, procedura penale e prassi investigative. La sua applicazione non è limitata ai soli cybercrime ma è estesa altresì ad illeciti tradizionali compiuti, in tutto o in parte, tramite tecnologie informatiche. Lo scopo della Computer Forencis è conservare, identificare, acquisire, documentare e interpretare dati rilevanti per il diritto, senza alterare o modificare questi ultimi o il file system del calcolatore. L’obiettivo è perseguito mediante l’utilizzo di Tool Forencis, programmi applicativi in grado di fornire un supporto tecnico, e la predisposizione di modalità operative per gli operatori del diritto, dette Best Practices.

investigazioni sul dato digitale ed ha il fine di identificare, acquisire, documentare e conservare le informazioni di un computer, assicurando il non mutamento del sistema. Queste apparecchiature sono fonti di prova, dato che l’hard disk dell’elaboratore può essere prelevato e i dati rilevanti possono essere utilizzati per l’indagine. La prova digitale – in definitiva – è qualunque informazione che può assumere la veste di elemento di prova, memorizzata o trasmessa in un formato digitale.