• Non ci sono risultati.

Il divieto di tortura nel diritto internazionale umanitario

Il tema del rapporto tra i diritti umani ed il diritto internazionale umanitario è

stato ampiamente affrontato e discusso in seno alla dottrina

105

, la quale è

giunta, da ultimo, a condividere la tesi della complementarietà dei due

104 V., supra, par. 1 nota 1.

105 AA. VV, I diritti umani a 40 anni dalla Dichiarazione Universale, Padova, 1989, passim; D. ARCHIBUGI, D. BEETHAM, Diritti umani e democrazia cosmopolitica, Milano, 1998, passim; G. BALLADORE PALLIERI, Diritto bellico, Padova, 1954, passim; A. CASSESE, I diritti umani nel mondo contemporaneo, Bari, 1988, passim; L. CIAURRO, A. MARCHESI, Introduzione ai diritti umani, Firenze, 1998, passim; B. CONFORTI, Diritto Internazionale, Napoli, 1992; S. DAVIDSON, Human Rights, Buckingham, 1993, passim; L. LATTANZI, Garanzie dei diritti dell'uomo nel diritto internazionale generale, Milano, 1983, passim; T. MERON, Human Rights and Humanitarian Norms as Customary Law, Oxford, 1989, passim; ID, Human Rights in International Strife: Their International Protection, Cambridge, 1987, passim; W. SOLF, Development of the protection of the wounded, sick and shipwrecked under the Protocols additional to the 1949 Geneva Conventions, in C. SWINARSKI (ed.), Studies and essays on international humanitarian law and Red Cross principles in honour of Jean Pictet, 1984, 237; R. KOLB, The relationship between international humanitarian law and human rights law: A brief history of the 1948 Universal Declaration of Human Rights and 1949 Geneva Conventions, in ICRC, 1998, 409 ss; A. REIDY, The approach of the European Commission and Court of Human Rights to international humanitarian law, in International Review of the Red Cross Archive, vol 38, 1998, 513; J. PATRNOGIC, Human Rights and international humanitarian law, in Bulletin of Human Rights, 1, 1991, 1 ss; C. SOMMARUGA, Human Rights and intenational humanitarian law, ivi, 55 ss; G. SPERDUTI, L’individuo nel diritto internazionale, Milano, 1950, passim; C. ZANGHÌ, Il Regolamento di procedura della nuova Corte europea dei diritti dell'uomo: un tentativo per migliorare l'applicazione del controverso Protocollo n.11, in I Diritti dell'Uomo, 3, 1997, 34.

35

sistemi

106

, entrambi volti alla protezione dell’individuo attraverso la

limitazione dei poteri statali

107

.

Il diritto internazionale umanitario si suddivide in diritto dell’Aja (jus in bello),

il quale comprende tutte le norme che stabiliscono i diritti ed i doveri dei

belligeranti nella condotta delle operazioni militari e limitano la libertà nella

scelta dei mezzi e metodi di combattimento e nel diritto di Ginevra, ossia il

diritto umanitario in senso proprio, che è stato ideato per salvaguardare il

personale militare fuori combattimento e le persone che non sono attivamente

coinvolte nelle ostilità, in particolare la popolazione civile

108109

.

Gli strumenti giuridici su cui si basa il diritto di Ginevra sono le quattro

Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949

110

ed i due Protocolli

addizionali del 1977

111

.

106 Sulla tesi della complementarietà, v., A. ORAKHELASHVILI, The Interaction between Human Rights and Humanitarian Law: Fragmentation, Conflict, Parallelism, or Convergence? in Eur. Journ. Int. Law, 2008, 162-168.

107 E’ ormai considerato pacifico che, nelle situazioni di conflitto armato, il sistema dei diritti umani non ceda il passo a quello del diritto umanitario, ma si affianchi a quest’ultimo. Cfr., J. M. HENCKAERTS, L. DOSWALD BECK, Customary International Humanitarian Law. Volume I: Rules, Cambridge, 2005, 303. Tra i modelli di interazione tra i due sistemi normativi, v., O. A. HATHAWAY et al., Which Law Governs During Armed Conflict? The Relationship Between International Humanitarian Law and Human Rights Law Review, vol. 96, 2012, 1883 ss. 108 Per un approfondimento della distinzione tra il diritto dell’Aja ed il diritto di Ginevra, cfr., E. GREPPI, I crimini dell’individuo nel diritto internazionale, Torino, 2012, 26-32. Con riguardo, invece, ad un approfondimento delle quattro Convenzioni, v., J. S. PICTET, The Geneva Conventions of 12 August 1949, Ginevra, 1952-1959, passim.

109 La codificazione del diritto internazionale umanitario risale alla seconda metà dell’Ottocento e deve la sua origine soprattutto a Henry Dunant, il fondatore del Comitato internazionale della Croce Rossa. E’ a partire dal secondo dopoguerra che si afferma tale branca del diritto soprattutto per l'uso frequente che ne fanno i giuristi di tale Comitato nell'elaborazione dei progetti che daranno luogo alle Convenzioni di Ginevra del 1949. (G. TASSINARI, Atlante delle Guerre 1946-2004, Milano, 2004, 155). Tra essi meritano una menzione particolare Jean Pictet e Henri Coursier. Secondo Pictet il «diritto internazionale umanitario, in senso ampio, è costituito dall'insieme delle disposizioni giuridiche internazionali, convenzionali o consuetudinarie, che assicurano il rispetto della persona umana e il suo benessere» (v., J. S. PICTET, Le droit international humanitaire: definition, in Les dimensions internationales du droit humanitaire, Parigi, 1986, 13 ss). Coursier definisce il diritto umanitario «l'insieme delle regole e dei principi posti a salvaguardia in tutti i tempi e in tutte le circostanze dei diritti essenziali e della dignità della persona umana». H. COURSIER, Définition du droit humanitaire, in Annuaire Français de Droit International, 1955, 23 ss. 110 Per un approfondimento, v., E. AMATI, M. COSTI, E. FRONZA, Introduzione, in A. BERNARDI, M. DONINI, V. MILITELLO, M. PAPA, S. SEMINARA (a cura di), Introduzione al diritto penale internazionale, II ed., Milano, 2010, 6 ss.

111 Sebbene già presente nel diritto dell’Aja, la pratica della tortura è espressamente interdetta dalle quattro Convenzioni di Ginevra. Sulla riconducibilità del divieto di tortura alle Convenzioni dell’Aja stipulate in occasione delle due conferenze del 29 luglio 1899 e del 18

36

Il divieto di tortura è più volte espressamente richiamato nei documenti

ginevrini. Innanzitutto se ne occupa l’art. 3 comune alle quattro Convenzioni, il

quale vieta esplicitamente la tortura nei confronti di chi non partecipi

attivamente alle ostilità

112

.

Sono presenti, inoltre, ulteriori disposizioni tese a proibire la tortura con

riguardo a specifiche categorie di individui.

La I e la II Convenzione sono dedicate rispettivamente ai feriti ed ai malati

delle forze armate in Campagna ed ai feriti, ai malati ed ai naufraghi delle forze

armate sul mare e prevedono entrambe, all’art. 12, par. 2, il divieto di tortura e

di sperimentazioni biologiche. La III Convenzione, relativa al trattamento dei

prigionieri di guerra, prevede il divieto di tortura nell’art. 17, par. 4 al fine di

ottenere informazioni dai prigionieri

113

e nell’art. 87, par 3, che vieta le pene

collettive per atti individuali, come pure qualsiasi pena corporale, qualsiasi

incarcerazione in locali privi di luce naturale e, in via generale, qualsiasi forma

di tortura e di crudeltà. La IV Convenzione di Ginevra, relativa alla protezione

dei civili in tempo di guerra, pone un divieto di tortura nell’art. 32, proibendo

qualsiasi misura atta a cagionare sia sofferenze fisiche, sia lo sterminio delle

persone protette in loro potere

114

.

La violazione del divieto in esame commessa in pendenza di un conflitto

internazionale da un individuo di una parte belligerante nei confronti delle

ottobre del 1907, cfr., C. BASSIOUNI, Introduzione degli Atti della Conferenza di Roma per l’Istituzione del Tribunale Penale Internazionale Permanente nel 1998, 20/21 novembre 1998, 413.

112 L’Articolo 3 comune alle quattro convenzioni di Ginevra del 1949 formula un espresso divieto di «violenze contro la vita e l’integrità corporale, specialmente l’assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi» nonché di «oltraggi alla dignità personale, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti [...]».

113 Articolo 17, par. 4 della III Convenzione di Ginevra: «Nessuna tortura fisica e morale né coercizione alcuna potrà essere esercitata sui prigionieri di guerra per ottenere da essi informazioni di qualsiasi natura. I prigionieri che rifiuteranno di rispondere non potranno essere né minacciati, né insultati, né esposti a molestie o a svantaggi di qualsiasi specie». 114 Articolo 32 della IV Convenzione di Ginevra del 1949: «Le Alte Parti contraenti considerano esplicitamente come proibita qualsiasi misura atta a cagionare sia sofferenze fisiche, sia lo sterminio delle persone protette in loro potere. Questo divieto concerne non solo l’assassinio, la tortura, le pene corporali, le mutilazioni e gli esperimenti medici o scientifici non richiesti dalla cura medica di una persona protetta, ma anche qualsiasi altra brutalità, sia essa compiuta da agenti civili o da agenti militari».

37

persone protette dalle quattro Convenzioni, rientra tra le grave braches

115

, ossia

le gravi infrazioni del diritto di Ginevra, ciò in base a quanto stabilito dagli artt.

50 della I Convenzione, 51 della II Convenzione, 130 della III e 147 della IV.

E’ interessante sottolineare come, in tutti gli articoli immediatamente

precedenti a quelli citati, nell’art. 49 della prima, nell’art. 50 della seconda,

nell’art. 129 della terza e nell’art. 146 della quarta Convenzione sia contenuto

l’impegno degli Stati contraenti a mettere in atto ogni misura legislativa

necessaria a comminare sanzioni penali effettive per le persone che

commettono od ordinano una delle gravi violazioni descritte negli articoli

successivi introducendo, così, per gli Stati contraenti veri e propri obblighi di

incriminazione

116

.

Con il trascorrere del tempo ci si rese conto che le norme poste con le quattro

Convenzioni non fossero sufficienti. Si ricordi che, dopo il 1949, scoppiarono

numerosi conflitti, molti dei quali interni ed alcuni dei quali andarono, poi,

internazionalizzandosi. Ecco, quindi, che venne convocata a Ginevra una

Conferenza Internazionale la quale si riunì in varie sessioni tra il 1974 ed il

1977 e che l’8 giugno 1977 giunse alla firma di due Protocolli Aggiuntivi alle

quattro Convenzioni, il primo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti

armati internazionali, il quale sancisce all’art. 75, par. 2 lett a), ii), che le

torture di ogni tipo, sia fisiche che mentali contro le persone che sono in potere

di una parte in conflitto e che non beneficiano di un trattamento più favorevole

in virtù delle Convenzioni (di Ginevra) sono e resteranno proibite in ogni

tempo e luogo, siano esse commesse da agenti civili o militari. Il secondo

avente ad oggetto la protezione delle vittime dei conflitti armati non

internazionali

117

, che disciplina il divieto all’art. 4, par. 2 lett. a) (rubricato

«Garanzie fondamentali)».

115 V., GREPPI, op. cit., 228-229; J. A. GUTTERIDGE, The geneva Conventions of 1949, in British Yearbook of International Law, 1949, 46, 294.

116 E. AMATI, I crimini di guerra, in E. ARMATI, V. CACCAMO, M. COSTI, E. FRONZA, A. VALLINI (a cura di), Introduzione al diritto penale internazionale, Milano, 2010, 437 ss; E. SCAROINA, op. cit., 59.

117 La sottoscrizione e la ratifica di questi due Protocolli ha incontrato forti opposizioni, specie fra le grandi potenze e le potenze regionali europee. Le norme ivi contenute non hanno, per il

38

In conclusione, il 1949 ha visto l’emanazione di un sistema di Convenzioni che

si preoccupa del fenomeno della tortura e dei maltrattamenti in modo molto

approfondito e dettagliato, dimostrando una accresciuta sensibilità della

comunità internazionale sul tema, almeno con riferimento alle situazioni di

emergenza bellica.

Il richiamo agli obblighi di incriminazione sebbene relativi unicamente alla

tortura nell’ambito di un conflitto internazionale contro le persone protette dal

diritto di Ginevra «hanno rappresentato un’anticipazione ed un modello per le

previsioni inserite cinquant’anni dopo nella Convenzione del 1984, più

estensivamente riferite al crimine come definito nell’art. 1 CAT»

118

.

2.3. Il crimine di tortura nel diritto penale internazionale: a) la tortura