Si è già anticipato che una forte accelerazione dei lavori parlamentari per
l'introduzione della fattispecie ad hoc di tortura si è avuta soprattutto a seguito
di due importanti pronunce della Corte di Strasburgo: Cestaro c. Italia
472e
467 A. PUGIOTTO, Repressione penale, cit., 132.
468 V., G. BORGNA, L’insostenibile leggerezza del non-essere: la perdurante assenza del reato di tortura e i fatti del G8 sotto la (prevedibile) scure del giudice di Strasburgo. Prime riflessioni a margine del caso Cestaro c. Italia, in Quad. SidiBlog, vol. II, 2015, 468.
469E. SCAROINA, op. cit., 253.
470A. GAMBERINI, La punizione della tortura entra dalla porta di servizio, il testo in Gazzetta, in Quotidiano giuridico (web) - http://www.quotidianogiuridico.it, 19 luglio 2017; I. MARCHI, Il delitto di tortura: le prime riflessioni a margine del nuovo art. 613-bis c.p., in Dir. pen. contemp., (web) - http://www.penalecontemporaneo.it, 31 luglio 2017, 167.
471M. DONINI, Il diritto giurisprudenziale penale, in Riv. trim. dir. pen. contemp., (web)- http://www.penalecontemporaneo.it, 3/2016, 13-38.
472Corte europea dei diritti dell’uomo, 7 aprile 2015, Cestaro c. Italia, ric. n. 6884/11. Per un commento della decisione si vedano, G. BORGNA, L’insostenibile leggerezza, cit., 463-471; F. BUFFA, La Cedu e la Diaz 2.0, in Quest. giust., (web) - http://www.questionegiustizia.it, 28 giugno 2017; S. BUZZELLI, Tortura: una quaestio irrisolta di indicente attualità, in Dir. pen. contemp., (web)- http://www.penalecontemporaneo.it, 26 giugno 2013, 56; F. CASSIBBA, Violato il divieto di tortura:condannata l'Italia per i fatti della scuola “Diaz-Pertini”, ivi, 27 aprile 2015, 1 ss.; A. COLELLA, C’è un giudice a Strasburgo. In margine alle sentenze sui fatti della Diaz e Bolzaneto: l’inadeguatezza del quadro normativo italiano in tema di repressione penale della tortura, in Riv. it. dir. pen. e proc., 2009, 1801 ss; D. FALCINELLI, Il delitto di
138
Bartesaghi, Gallo e altri c. Italia
473. Nel corso degli anni sono state molteplici
le sentenze con le quali la Corte Edu si è pronunciata nei confronti del nostro
Paese per le violazioni dell'art. 3
474, a tutela degli individui sottoposti a
tortura, prove di oggettivismo penale, in Arc. Pen., 3/2017, 4-10; S. NEGRI, “Violazioni strutturali”, cit., 1657-1670; C. PEZZIMENTI, Nella Scuola Diaz-Pertini fu tortura: La Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia nel caso Cestaro, in Giur. it., 7/2015, 1709; I. SALVI, Da Genova a Strasburgo: la sentenza della Corte EDU. Cestaro contro Italia ci condanna per i “fatti della Diaz” del 2001. Nota a Corte eur. dir. uomo, Sez. IV 17 marzo 2015 (Cestaro c. Italia), in Crit. dir., 2015, 180-198; S. TUNESI, Il delitto di tortura. Un'analisi critica, in Giur. pen., (web) - http://www.giurisprudenzapenale.it, 11/ 2017, 4-7; A. VALENTINO, Le violenze del G8 di Genova sono tortura ai sensi della CEDU: ragioni della pronuncia a ripercussioni sull'ordinamento. Nota a margine della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Cestaro c. Italia, del 7/04/2015, in (web)- http://www.osservatorioaic.it, luglio 2015, 1 ss; F. VIGANÒ, La difficile battaglia contro l'impunità dei responsabili di tortura: la sentenza della Corte di Strasburgo sui fatti della Scuola Diaz e i tormenti del legislatore italiano, in Dir, pen. contemp., (web)- http://www.penalecontemporaneo.it, 9 aprile 2015, 1 ss; F. ZACCHÈ, Caso Cestaro c. Italia: dalla prima condanna della Corte EDU sull'irruzione ala Diaz l'obbligo di introdurre il reato di tortura, in Quad. cost., 2/2015, 462; E. ZUCCA, La decisione della Corte EDU su Bolzaneto, un altro grido nel deserto. L’Italia volta le spalle alla Convenzione, si assolve e guarda alla tortura degli altri, in Quest. giust., (web)-http://www.questionegiustizia.it, 22 novembre 2017. 473 Corte europea dei diritti dell’uomo, 22 giugno 2017, Bartesaghi, Gallo e altri c. Italia, ric. nn. 12131/13 e 43390/13. V., F. CANCELLARO, Tortura: nuova condanna dell’Italia a Strasburgo, mentre prosegue l’iter parlamentare per l’introduzione del reato, in Dir. pen. contemp., (web) – http://www.penalecontemporaneo.it, 29 giugno 2017.
474 Tra le più recenti pronunce, si segnalano quattro condanne inflitte dalla Corte EDU, delle quali una avente ad oggetto il sequestro di Abu Omar nell’ambito del programma statunitense delle extraordinary renditions, due aventi ad oggetto i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto ed una terza i trattamenti subiti nel carcere di Asti da due detenuti. (Corte europea dei diritti dell’uomo, 23 febbraio 2016, Nasr e Ghali c. Italia, ric. n. 44883/09, ampiamente commentata in dottrina da C. CANDELMO, Il ruolo italiano nella pratica delle extraordinary renditions: il caso Nasr et Ghali c. Italie, in Osservatorio cost., 3, 2016, 1 ss; M. MARIOTTI, La condanna della Corte di Strasburgo contro l’Italia sul caso Abu Omar, in Dir. pen. contemp., (web) – http://www.penalecontemporaneo.it, 28 febbraio 2016; E. SELVAGGI, Il caso Abu Omar davanti alla Corte europea: qualche opportuna precisazione, ivi, 2 maggio 2016; T. SCOVAZZI, Segreto di Stato e diritti umani: il sipario nero sul caso Abu Omar, in Dir. umani e dir. internaz., 2016, 157 ss; A. VALENTINO, La sentenza della Corte di Strasburgo sul caso Abu Omar: la tutela dei diritti fondamentali nel rapporto tra i poteri dello Stato, in Osservatorio cost., 3, 2016, 1 ss. Con riguardo alle altre pronunce., v. Corte europea dei diritti dell’uomo, 26 ottobre 2017, Azzolina e altri c. Italia, ric. n. 28923/09 e n. 67599/10; Corte europea dei diritti dell’uomo, 26 ottobre 2017, Blair e altri c. Italia, ric. n. 1442/14, 21319/14, 21911/14; Corte europea dei diritti dell’uomo, 26 ottobre 2017, Cirino e Renne, ric. n. 2539/13 e 4705/13, tutte commentate da F. CANCELLARO, A Bolzaneto e ad Asti fu tortura: tre nuove condanne inflitte dalla Corte di Strasburgo all’Italia per violazione dell’art. 3 Cedu, in Dir. pen contemp., (web) – http://www.penalecontemporaneo.it, 16 novembre 2017. In queste ultime sentenze viene ribadita l’assenza di un delitto di tortura all’interno del nostro ordinamento, l’inefficacia dei giudizi disciplinari a carico dei responsabili, o perché non sono state irrogate sanzioni o perché ne è mancato l’effetto sospensivo del servizio, oltre alle circostanze che i reati contestati non sono pervenuti ad effettivi esiti sanzionatori a causa del regime prescrizionale e dell’estinzione delle pene, applicate anche in via definitiva, a seguito dell’indulto).
139
controlli di pubblica sicurezza o in stato di privazione della libertà personale
475.
Si pensi alla prima condanna maturata nel 2000, Labita c. Italia
476, in cui
all'unanimità, l'Italia è stata ritenuta responsabile per la mancanza di
un'inchiesta effettiva sui maltrattamenti subiti dal ricorrente, detenuto nei
carceri di Termini Imerese e Pianosa. Da allora si è assistito ad un incremento
delle pronunce del Giudice di Strasburgo per violazione dell'art. 3 CEDU, in
contesti più svariati: dal sovraffollamento carcerario, alle vessazioni sopportate
dai detenuti nel carcere, all'incompatibilità del regime carcerario a causa delle
condizioni di salute dei ricorrenti, alle violenze inferte dalle forze dell'ordine in
occasione di alcuni arresti, ai respingimenti di massa dei migranti verso la
Libia, ai tentativi di respingimento dei cittadini verso Paesi in cui si pratica la
tortura etc.
Sulla scia di queste numerose pronunce, si è inserito dapprima il caso Cestaro,
il quale non è sembrato e non è stato, di fatti, il «solito» intervento del Giudice
di Strasburgo in Italia in materia di tortura
477. A differenza di quelle
precedenti
478, la sentenza Cestaro ha avuto un'eco particolarmente ampia per
una serie di ragioni che verranno di seguito analizzate. Come è noto, i fatti che
hanno dato origine al ricorso risalivano alla notte tra il 21 ed il 22 luglio 2001,
presso la Scuola Diaz-Pertini di Genova, al termine del vertice del G8
479. In
tale contesto, «una macedonia di reparti mobili» composta da circa
cinquecento tra poliziotti e carabinieri
480compivano un'irruzione
481presso il
475In argomento, S. NEGRI, Violenze, maltrattamenti ed abusi commessi dalle forze dell'ordine (Artt. 2 e 3 CEDU), in A. DI STASI (a cura di), Cedu e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e l'impatto nell'ordinamento interno (2010-2015), Padova, 2016, 115 ss.
476 Corte europea dei diritti dell’uomo, 6 aprile 2000, Labita c. Italia, ric. n. 26772/85. 477D. FALCINELLI, Il delitto di tortura, cit., 4.
478Le sentenze di condanna per violazione dell'art. 3 CEDU, pronunciate dalla Corte EDU, in genere si sono limitate ad applicare i consolidati principi fondamentali elaborati dalla Corte nell'ambito della sua precedente giurisprudenza, essendo le stesse prive di qualsivoglia elemento di novità. Sul punto, cfr. S. NEGRI, “Violazioni strutturali”, cit., 1669.
479Per una ricostruzione degli avvenimenti, si vedano Corte App. Genova, sez. II, 5 marzo 2010, n. 678 (per i fatti di Bolzaneto); Corte App. Genova, sez. III, 18 maggio 2010, n. 1530 (per i fatti avvenuti nella scuola Diaz). Cfr. Cass., Sez. V, 5 luglio 2012, n. 38085 (per i fatti accaduti nella scuola Diaz); Cass., Sez. V, 14 giugno 2013, n. 3708813 (per i fatti avvenuti all’interno della caserma di Bolzaneto).
140
complesso scolastico Diaz-Pertini, in cui alloggiavano i manifestanti del G8,
autorizzati dal Comune di Genova a pernottare all’interno della scuola. In
particolare, il ricorrente, cittadino italiano, sessantaduenne all’epoca dei fatti
oggetto di doglianza, gravemente ferito dalle forze di polizia a seguito
dell’irruzione, subiva delle lesioni gravi, tali da determinare una parziale
invalidità permanente. Più nel dettaglio, il Sig. Cestaro lamentava di essere
stato vittima di abusi e violenze qualificabili come tortura e sosteneva che i
responsabili di quegli atti non fossero stati adeguatamente puniti dallo Stato
italiano, soprattutto in ragione della prescrizione dei delitti che erano stati
contestati ai responsabili, in assenza di un reato ad hoc, atto a reprimere fatti di
tortura.
Nell'esaminare il caso, la Corte ravvisava la violazione degli obblighi
convenzionali, sia sul lato sostanziale che procedurale. Con riguardo alle
violazioni sostanziali, la Corte EDU ha individuato, nelle condotte tenute dalle
forze di polizia, gli estremi della tortura, in ragione della «natura
particolarmente grave e crudele» delle violenze perpetrate e della causazione
di «dolori e sofferenze acuti»
482e dell'assenza di qualunque giustificazione in
relazione alle stesse
483, oltre ai numerosi tentativi di giustificare a posteriori
l'irruzione nel plesso scolastico ponendo in essere varie forme di depistaggio
(falsificazione dei verbali, distruzioni di filmati; ritrovamento di molotov in
481L’irruzione era stata effettuata da parte della polizia al fine di procedere a perquisizioni per raccogliere elementi di prova contro i c.d. black-block che, come noto, avevano posto in essere atti di devastazione e saccheggio nel corso della giornata.482Cestaro c. Italia, cit., par. 179.
483In tale caso era assente qualsiasi nesso di causalità tra la condotta del ricorrente e l’uso della forza da parte degli agenti di polizia. Il ricorrente, infatti, affermava di aver subìto gravi e gratuite violenze alla testa, alle braccia ed alle gambe, mentre lo stesso si trovava seduto contro il muro, a braccia alzate, in posizioni umilianti, nell'impossibilità di contattare avvocati o persone di fiducia, nell'assenza di cure adeguate in tempo utile, in assenza di qualsiasi resistenza da parte dello stesso contro la polizia. Tale aspetto lo differenzia rispetto ad altri casi oggetto di attenzione della Corte EDU nei quali, invece, sussisteva il nesso causale tra l'uso sproporzionato della forza da parte degli agenti di polizia e la condotta di coloro che ponevano in essere atti di resistenza fisica o tentativi di fuga. (ne sono esempi Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 dicembre 2000, Egmez c. Cipro, ric. n. 30873/96; Corte europea dei diritti dell’uomo, 28 novembre 2000, Rehbock c. Slovenia, ric. n. 29462/95; Corte europea dei diritti dell’uomo, 5 aprile 2011, Sarigiannis c. Italia, ric. n. 14569/05; Corte europea dei diritti dell’uomo, 24 settembre 2013, Dembele c. Svizzera, ric. n. 74010/11,Corte europea dei diritti dell’uomo, 1 aprile 2004, Rivas c. Francia, ric. n. 59584/00; Corte europea dei diritti dell’uomo, 4 novembre 2010, Darraj c. Francia, ric. n. 34588/07.
141
modo da attribuirne il posizionamento ai manifestanti). Con riguardo alle
violazioni procedurali, invece, veniva rilevato come gli autori materiali degli
atti di tortura inflitti al ricorrente non fossero mai stati identificati e quindi
rimasti impuniti. Questa era la conseguenza, da un lato, della difficoltà
oggettiva, da parte della Procura, di procedere ad identificazioni certe e,
dall'altro, dalla scarsa cooperazione della polizia mostrata durante le indagini
preliminari. Inoltre, la Corte rilevava come il procedimento penale nazionale
non potesse considerarsi effettivo, dal momento che, tenuto conto degli effetti
della prescrizione e dell’indulto, nessun imputato era stato definitivamente
condannato con specifico riguardo alle condotte violente tenute in occasione
dell’irruzione nel plesso scolastico «Diaz-Pertini»
484, né sospeso dalle proprie
funzioni nel corso del procedimento penale. Tale situazione, tuttavia, non
poteva essere addebitata alle negligenze delle autorità giurisdizionali
nazionali
485(che avevano dimostrato una «fermezza esemplare»
486, soprattutto
in Appello e Cassazione) dovendosi riscontrare, invece, una palese
inadeguatezza in rapporto alla tutela dei diritti fondamentali, nella legislazione
italiana
487. Era evidente, quindi, la presenza di un difetto di carattere
strutturale
488della giustizia penale, in relazione al quale la Corte di Strasburgo
ha imposto allo Stato italiano di dotarsi di strumenti giuridici volti a sanzionare
adeguatamente gli autori di atti di tortura o di altri trattamenti contrari all'art. 3
CEDU, impedendo che cause estintive del reato o atti di clemenza potessero
creare aree di impunità
489.
Tale sentenza ha rivestito un ruolo cardine in relazione all'introduzione dell’art.
484Cestaro c. Italia, cit., par. 221. In particolare, come sottolineato dalla Corte di Strasburgo i delitti di calunnia, abuso d'ufficio e di lesioni semplici ascritti agli imputati, si sarebbero prescritti ancora prima del giudizio d'appello e, analogalmente, anche il reato di lesioni gravi ascritto solo ad alcuni imputati, era stato dichiarato prescritto dalla Corte di legittimità.
485Ibidem, par. 223. 486Ibidem, per. 224. 487Ibidem., par., 225.
488Ibidem, par. 242. In relazione alle violazioni strutturali, cfr.: B. NASCIMBENE, Violazione “strutturale”, violazione “grave” ed esigenze interpretative della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in Riv. dir. int. priv. proc., 2006, 645; G. ZAGREBELSKY, Violazioni strutturali e Convenzione europea dei diritti dell'uomo: interrogativi a proposito di Broniowsky, in Dir. um. dir. int., 2/ 2008, 5.
142
613-bis. Con tale pronuncia, la Corte ha condannato, all'unanimità, l'Italia al
pagamento di un risarcimento per i danni morali subiti dal ricorrente
quantificato in via equitativa in quarantacinque mila euro per la violazione
dell'art. 3 CEDU, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale. Si distingue,
quindi, dalla precedente giurisprudenza di Strasburgo, in quanto costituisce la
prima condanna per gli atti commessi dalle forze dell'ordine qualificabili
propriamente come «tortura»
490. Non solo. Mettendo in risalto l'inadeguatezza
degli strumenti giuridici interni, lo Stato italiano si è trovato costretto ad
abbandonare le proprie resistenze per adeguarsi, quanto prima, ai propri
obblighi
convenzionali,
dovendo
provvedere
in
tempi
ragionevoli
all'integrazione della legislazione penale, introducendo una disposizione idonea
sanzionare in maniera efficace ogni atto di tortura al fine di evitare di perdere
ancora credibilità dinanzi alla comunità internazionale.
La battuta di arresto dei lavori parlamentari
491rischiava di porsi in contrasto
con altre disposizioni della CEDU, in particolare con l'art. 46, secondo il quale
le Parti contraenti assumono l’impegno di conformarsi alle sentenze definitive
della Corte EDU, dal momento che l’ esecuzione della sentenza Cestaro aveva
subito un ritardo.
La brusca accelerazione alle ultime «fatiche» del codificatore nazionale
492si è
avuta con la sentenza emanata dalla Corte di Strasburgo in data 22 aprile 2017,
Bartesaghi, Gallo e altri c. Italia, con la quale sono state richiamate
interamente e confermate le statuizioni già espresse nell'affaire Cestaro c.
Italia, sia in relazione alle violazioni sostanziali che procedurali dell'art. 3
CEDU, condannando l'Italia al risarcimento dei danni nei confronti dei
ricorrenti. Nuovamente, dal punto di vista delle violazioni sostanziali veniva
messo in risalto che le violenze subite dalle vittime nella scuola Diaz
integrassero una vera e propria tortura, in considerazione della loro natura
particolarmente grave, della situazione di sofferenza psicologica e fisica dei
soggetti passivi e delle peculiari finalità perseguite dalle forze dell'ordine in
490S. NEGRI, “Violazioni strutturali”, cit., 1658. 491 V., supra, par.3.
143
quel contesto. Le violenze erano, altresì, ingiustificate ed esercitate a scopo
punitivo e ritorsivo, volte a provocare l'umiliazione e la sofferenza fisica e
morale delle vittime
493. Sul versante procedurale si ribadiva, ancora una volta,
l'inadeguatezza dell'ordinamento italiano circa la repressione della tortura
494.
Contestualmente alla pronuncia de qua menzionata, riprendeva l'iter legislativo
per l'introduzione del delitto di tortura, dovendo la Camera pronunciarsi sulla
proposta di legge 2168-B
495.
Pochi giorni prima della pronuncia della Corte EDU sul caso Bartesaghi Gallo
e altri c. Italia, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa aveva
inviato una lettera ai Presidenti della Camera e del Senato (Laura Boldrini e
Pietro Grasso), delle Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento
(Donatella Ferranti e Nico D’Ascola) ed, infine, al Presidente della
Commissione straordinaria per i Diritti umani (Luigi Manconi), nella quale
venivano espresse forti preoccupazioni
496in ordine alla formulazione del reato
di tortura, al tempo prevista nella proposta di legge sopra menzionata,
trasmessa alla Camera per la seconda lettura. Il 26 giugno 2017 un altro
documento
497veniva recapitato al Presidente della Camera. Si trattava di un
documento firmato da undici magistrati genovesi impegnati nei processi seguiti
ai fatti del G8 del 2001 e contenente un messaggio particolarmente forte: gli
episodi qualificati come tortura dalla Corte europea per i diritti umani
493Bartesaghi e altri c. Italia, cit., par. 114. 494Ibidem, cit., par. 121.
495 V., supra, par. 5.
496In particolare, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa ravvisava profili di contrasto del delitto in questione con la giurisprudenza della Corte EDU, con le raccomandazioni del Comitato europeo per la Prevenzione della tortura (CPT) e con la Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura (CAT). Ancora una volta oggetto di critica era la natura di reato comune del delitto base, con il rischio di un eccessivo depotenziamento della sanzionabilità dei fatti di tortura realizzati dalle autorità statali. Un altro limite era rappresentato da una ristretta area di punibilità dovuta alla necessaria pluralità delle condotte di gravi violenze o minacce o di crudeltà; ovvero dalla presenza di trattamenti inumani «e» degradanti (mentre nella Convenzione di New York i due aggettivi sono posti in alternativa), oltre alla necessità di verificare il trauma psicologico. Infine persisteva l'aspetto problematico dell'inefficacia sanzionatoria, in relazione ai termini «ordinari» di prescrizione, essendo venuta meno la modifica dell'art. 157, comma 6 (nel testo di legge approvato dal Senato), che inseriva il delitto de quo tra quelli per i quali era previsto il raddoppio dei termini di prescrizione. 497 Tortura: ‘Questo testo è inapplicabile ai fatti del G8’. I magistrati dei processi scrivono a Laura Boldrini, 26 giugno 2017, https://altreconomia.it/tortura-appello-boldrini.
144
«potrebbero in gran parte non essere punibili come tortura secondo la diversa
e contrastante definizione che il Parlamento ha fin qui prescelto», ciò in
quanto le gravi condotte compiute con atto unico non sarebbero state punibili
ed in virtù dell’insussistenza, come accaduto in relazione a molti episodi
avvenuti alla scuola Diaz, del requisito della privazione della libertà da parte
delle forze di polizia o della condizione di «minorata difesa»
498.
Il monito proveniente dalle sentenze Cestaro c. Italia e Bartesaghi, Gallo e
altri c. Italia
499, che si presentava come un ordine nei confronti del legislatore
nazionale volto ad introdurre idonei strumenti giuridici atti a sanzionare
adeguatamente i responsabili di tortura ed altri trattamenti vietati dall'art. 3
CEDU, aveva innescato l'ultimo impulso al percorso parlamentare. La norma
sarebbe stata il frutto di un dibattito che vedeva nel delitto un compromesso tra
il reale bisogno della tutela dei diritti umani e l'esigenza di non creare uno
strumento di ostacolo alle forze dell'ordine, che avrebbe finito per
rappresentare una sorta di «garanzia della criminalità»
500.
La spinta emergenziale proveniente dall'ordinamento sovranazionale che
imponeva di premere l’acceleratore verso l'introduzione dell'art. 613-bis c.p., se
da un lato ha avuto il merito di colmare una lacuna presente nel nostro
ordinamento in relazione alla sanzione di fatti di tortura, dall'altro, proprio
questa urgenza di inserimento nella normativa penale di una fattispecie ad hoc
498 G. GUADAGNUCCI, E. BARTESAGHI, La legge sulla tortura, cit., 46. Per una sintesi delle critiche sollevate, in merito alla legge ancora da approvare, dai Magistrati impegnati nei procedimenti penali che ebbero ad oggetto i fatti accaduti durante il G8 di Genova v., altresì, P. DE FRANCESCHI, Divieto di tortura: dai principi internazionali alla Legge 110/2017, in Giur. pen., (web) – http://www.giurisprudenzapenale.it, 15-18. Oltre ai motivi già evidenziati si ricordi che «nemmeno l’agire con crudeltà sarebbe stato ravvisabile nei fatti del G8, avendo la crudeltà un contenuto psichico non facilmente ravvisabile nell’agire del pubblico ufficiale il quale potrebbe sempre opporre di aver agito per fini istituzionali; i comportamenti sanzionabili che non assurgono alla gravità della tortura, sono qualificati come trattamenti inumani e degradanti, quando nella Convenzione EDU e nella giurisprudenza della Corte è sancita l’alternatività tra i due tipi di comportamenti»; oltre alla «mancata previsione di una