• Non ci sono risultati.

Il libero conferimento

III. L’ufficio ecclesiastico e i caratteri della rinuncia

3.2. Concezione di ufficio ecclesiastico

3.2.2. La provvisione dell’ufficio ecclesiastico

3.2.2.1. Il libero conferimento

La provvista canonica dell’ufficio ecclesiastico può assumere differenti forme o modalità. Uno dei quattro modi attraverso cui può avvenire è il “libero conferimento”, disciplinato dal can. 157 del vigente Codice413, a norma del quale:

“Se non è stabilito esplicitamente altro dal diritto, spetta al Vescovo diocesano provvedere con libero conferimento agli uffici ecclesiastici nella propria Chiesa particolare.”

411 Questo è il caso, ad esempio, dell’Amministratore diocesano: ove non sia stato legittimamente

eletto entro il tempo prescritto, la sua nomina è devoluta al Metropolita. Cfr. can. 421 § 2.

412 Cfr. L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto Canonico: commento giuridico pastorale. Libro

primo, cit., p. 943.

413 Il canone 157 considera soltanto il libero conferimento degli uffici diocesani da parte del

Vescovo, per cui sono esclusi da questa norma gli uffici universali, come quelli della Curia Romana, e sovradiocesani, come quelli delle Conferenze episcopali. Di questi tratta il Codice nella parte propria. Cfr. R. WALCZAK, Sede vacante come conseguenza della perdita di un

ufficio ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico del 1983, Pontificia Università Lateranense,

Roma, 2008, p. 54.

166

La libera collazione è la modalità più comune di conferimento dell’ufficio ed è posta in essere direttamente dall’autorità ecclesiastica in tutti i casi in cui la provisio non sia giuridicamente vincolata ad altra autorità che non sia la sua.414 Tale sistema, pertanto, rappresenta la regola generale per la provvista di uffici ecclesiastici per i quali non sia specificamente previsto un procedimento diverso e costituisce, altresì, il regime che si applica come suppletorio di tutti gli altri, nelle circostanze previste dal diritto.

La differenza tra questa forma di provvista e le altre, quali la presentazione, l’elezione e la postulazione, sta nel fatto che l’autorità415 designa liberamente il soggetto più idoneo a ricoprire l’ufficio tramite una scelta libera ed autonoma, senza l’intervento di terzi. Tale forma di provvisione pone, dunque, in primo piano la necessaria libertà di scelta del soggetto che nella Chiesa è chiamato ad esercitare il ministero dell’autorità: spetta, infatti, al Vescovo diocesano, in forza della sua potestà ordinaria (can. 381 §1)416 e in consonanza con quanto stabilito al can. 148, il conferimento di tutti gli uffici ecclesiastici esistenti nell’ambito della porzione di Chiesa particolare affidata

414 Cfr. F. J. URRUTIA, Provvisione dell’ufficio, in Nuovo Dizionario di Diritto Canonico,

Milano, 1993, pp. 884-886.

415 Si discute nella dottrina se il Superiore ecclesiastico possa nominare se stesso a un dato ufficio

che dipende da lui, supposto che ne abbia le qualità prescritte e che non ci sia incompatibilità. Alcuni ammettono la possibilità, in considerazione del fatto che nell’attuale legislazione non esiste alcun divieto al riguardo. Altri, richiamandosi al can. 160, che non consente a chi ha il diritto di presentazione a un ufficio di presentare se stesso, danno una risposta negativa. La cosa è piuttosto dubbia. Di fatto, una nomina del genere è da ritenersi inopportuna, poiché non mancherebbe di suscitare meraviglia e forse scandalo. Cfr. R. WALCZAK, Sede vacante come

conseguenza della perdita di un ufficio ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico del 1983,

cit., p. 55.

416 Cfr. L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto Canonico: commento giuridico pastorale. Libro

primo, cit., p. 242. Il legislatore elenca i casi in cui spettano al Vescovo diocesano le proprie

nomine: del tutore di un minorenne (can. 98 §2); degli insegnanti di discipline filosofiche, teologiche e giuridiche nel seminario (can. 253 §1); degli addetti alla Curia diocesana (can. 470); del Moderatore della Curia (can. 473); del Vicario generale ed episcopale (can. 477 §1); dei membri del Consiglio diocesano per gli affari economici (492 §1); dell’economo diocesano (can. 494 §1); di parte dei membri del Consiglio presbiterale (can. 497); dei membri del Collegio dei Consultori (can. 502 §1); del sacerdote “penitenziere” (can. 508); dei canonici (can. 509 §1); dei parroci (can. 523); dell’amministratore parrocchiale (can. 539); dei vicari parrocchiali (can. 547); dei vicari foranei (can. 553 §2); dei rettori della chiesa (can. 557 §1); del Vicario giudiziale (can. 1420 §1); dei giudici del tribunale diocesano (can. 1421 §1) e del promotore di giustizia e del difensore del vincolo (can. 1435).

167

alle sue cure pastorali.417 La facoltà è esclusiva del Vescovo diocesano, per cui, a norma del can. 134 §3, il Vicario generale o episcopale non hanno alcuna competenza in merito.418 L’eccezione di esercitare il libero conferimento spetta,

in qualsiasi caso, al Romano Pontefice che ha sempre il diritto di intervenire419 e soltanto il Sommo Pontefice può compiere un tale atto420.

Il canone 157 non esclude che il Superiore, nel conferire un determinato ufficio, possa richiedere il parere di un dato organo o di singoli soggetti, o debba riceverne il consenso421: anche de l’autorità ecclesiastica è giuridicamente libera

di seguire o meno il parere raccolto, in tali casi potrebbe risultare invalida la provvista fatta senza formale richiesta del parere prescritto dal diritto; in altri casi, invece, non esiste nessun obbligo legale di effettuare specifiche consultazioni prima della provvista canonica dell’ufficio.422

417 Ivi, p. 211: “Vale la pena notare che le radici di questa norma generale si trovano nei

documenti conciliari. A tal riguardo il Vaticano II aveva affermato e prescritto formalmente nel Decr. Christus Dominus: <<Il Vescovo per poter distribuire in modo più adatto e più giusto i sacri ministeri tra i suoi sacerdoti, deve godere della necessaria libertà nel conferimento degli uffici e dei benefici; restano pertanto i diritti o i privilegi che in qualsiasi modo limitano tale libertà>>”.

418 In alcuni casi, tuttavia, si riconosce la competenza dell’Ordinario del luogo, che comprende

anche i Vicari generali ed episcopali. A norma del can. 134 §2, ci si riferisce alle seguenti nomine: dei cappellani (can. 562); degli insegnanti di religione (can. 805); dei censori per l’esame dei libri di carattere religioso o morale (can. 830); degli amministratori dei beni di una persona giuridica ecclesiastica (can. 1279 §2). Cfr. R. WALCZAK, Sede vacante come

conseguenza della perdita di un ufficio ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico del 1983,

cit., p. 56.

419 Cfr. Communicationes 21 (1989) 185.

420 Cfr. F. D’OSTILIO, Prontuario del Codice di Diritto Canonico. Tavole sinottiche, Città del

Vaticano, 1998, p. 119. Il Codice, a proposito di libero conferimento degli uffici ecclesiastici presenta: competenza del Romano Pontefice: Cardinali di Santa Romana Chiesa (can. 351 § 1); Legati pontifici (can. 362); Segretario generale del Sinodo dei Vescovi (can. 348 § 1); Vescovi in genere (can. 377 § 1); Vescovi diocesani (can. 377 § 3); Vescovi ausiliari (can. 377§ 3); Vescovi coadiutori (can. 403 § 3).

421 Si pensi, ad esempio, al can. 524, il quale prescrive che, al fine di poter meglio giudicare

l’idoneità del soggetto cui affidare la Parrocchia vacante, il Vescovo diocesano debba sentire il vicario foraneo ed eseguire le indagini opportune, udendo, se del caso, anche il parere di sacerdoti degni di particolare fede e dei laici. O, ancora, al can. 682, a norma del quale nel conferire l’ufficio ecclesiastico ad un religioso il Vescovo diocesano dovrà prima ottenere il consenso del Superiore competente.

422 Cfr. F. J. URRUTIA, Provvisione dell’ufficio, in Nuovo Dizionario di Diritto Canonico, cit.,

p. 885.

168

A norma del can. 274 § 2, i chierici hanno l’obbligo di accettare i compiti e gli uffici assegnati loro dal proprio Ordinario, a meno che non siano esonerati per un impedimento legittimo.