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III. L’ufficio ecclesiastico e i caratteri della rinuncia

3.2. Concezione di ufficio ecclesiastico

3.2.2. La provvisione dell’ufficio ecclesiastico

3.2.2.2. La presentazione

Altro sistema attraverso il quale può avvenire la provvisione canonica dell’ufficio ecclesiastico è la “presentazione”. Il Codice vigente disciplina tale modalità di provvista nei canoni dal 158 al 163. Essa consiste nella designazione del candidato ad un ufficio, fatta da determinate persone fisiche o giuridiche423 innanzi all’autorità competente ad istituire l’ufficio: infatti, per legge comune o diritto particolare, taluni collegi od organi unipersonali della Chiesa godono talora del diritto di intervenire nell’attribuzione di determinati uffici ecclesiastici, proprio mediante la presentazione di uno o più candidati alla competente autorità ecclesiastica, affinché questa provveda alla nomina. 424

Si tratta di un istituto peculiare del solo diritto latino, che affonda le sue radici in un privilegio che la Chiesa concedeva ai fedeli laici, ossia il tradizionale diritto di patronato. Tale tradizione canonica venne, poi, abrogata da Paolo VI con la Lettera Apostolica Ecclesiae Sanctae, in attuazione di quanto stabilito dal Concilio Vaticano II.425

423 La presentazione si distingue totalmente dall’elezione, perché il diritto di presentare un

candidato può spettare sia ad una persona singola sia ad una famiglia, oppure ad una persona giuridica o ad un semplice gruppo di persone, mentre il diritto di elezione spetta ad una persona giuridica o ad un gruppo di persone, le quali devono procedere ad una votazione collegiale. Nella presentazione, inoltre, possono essere proposte anche più persone (can. 160 § 1, mentre, nell’elezione, viene designato un solo candidato a maggioranza di voti (can. 176). Cfr. R. WALCZAK, Sede vacante come conseguenza della perdita di un ufficio ecclesiastico nel Codice

di Diritto Canonico del 1983, Pontificia Università Lateranense, Roma, 2008, pp. 56-57.

424 J. WIECEK, La natura della rinuncia all’ufficio ecclesiastico nella normativa canonica

vigente, cit., pp. 56-57.

425 Si veda Christus Dominus, n. 20: “…per l’avvenire, alle autorità civili non siano più concessi

diritti o privilegi di elezione, nomina, presentazione o designazione all’ufficio episcopale”. E Paolo VI, applicando tale disposizione conciliare, così disponeva nella Lettera Apostolica

Ecclesiae Sanctae: “Sono abrogati i privilegi non onerosi, eventualmente concessi fino ad oggi

a persone fisiche o morali, che comportano un diritto di elezione, di nomina, o di presentazione per qualsiasi ufficio o beneficio non concistoriale vacante; sono abrogate le consuetudini e ritirati i diritti quanto alla nomina, all’elezione, alla presentazione di sacerdoti ad un ufficio o beneficio

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La presentazione del candidato non vincola in alcun modo l’autorità istituente né fa sorgere nel candidato alcun diritto a vedersi conferito l’ufficio, giacché lo ius praesentationis – a differenza del diritto di elezione, che ricade propriamente sulla designazione del titolare dell’ufficio, il che in via di principio vincola l’autorità ecclesiastica, e fa sorgere precise aspettative giuridiche in capo all’eletto – riguarda esclusivamente la presentazione di uno o più soggetti, e si esaurisce con essa, senza che dal suo esercizio derivi uno speciale ius ad rem per chi è stato presentato.

La provisio per presentazione si svolge in due fasi successive: la fase di presentazione vera e propria che, a norma del can. 158, deve avvenire nell’arco di tre mesi, decorrenti dal momento in cui si ha notizia che l’ufficio risulta vacante; e la fase di istituzione, per la quale nel CIC non è previsto altro termine se non quello generale fissato dal can. 57 § 1, entro cui l’autorità competente deve attribuire l’ufficio a chi è stato presentato.

Affinché il soggetto possa risultare idoneo alla candidatura all’ufficio, occorre che egli presti il proprio consenso426: agli effetti della procedibilità, è sufficiente che l’accettazione del presentato sia presunta e che questi non si sia opposto negli otto giorni successivi al momento in cui ne ha avuto notizia427; passato questo termine, il consenso si presume e il candidato potrà essere presentato, purché successivamente, a norma del can. 163, l’accettazione sia manifestata in forma espressa, come condizione necessaria affinché l’autorità competente possa istituire il presentato.428 In ogni caso, il presentato ha la

parrocchiale; la legge del concorso, anche per gli uffici o benefici non curati, è soppressa”. PAULUS PP. VI, Lettera Apostolica M.P. Ecclesiae Sanctae, 6 agosto 1966, AAS 58 (1966) 757-787, parte I, n. 18 §1.

426 L’accettazione da parte del candidato può essere espressa o tacita, o anche implicita nel

silenzio ed è presunta, qualora il detto candidato non opponga il suo rifiuto entro otto giorni utili, secondo la 43 Regula Iuris del VI Libro delle Decretali di BONIFACIO VIII: “Qui tacet

consentire videtur.” riportato da R. WALCZAK, Sede vacante come conseguenza della perdita di un ufficio ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico del 1983, cit., p. 59.

427 Il tempo s’intende utile (can. 162), per cui non decorre per chi ignori la vacanza dell’ufficio

o non sia in grado di agire, a causa di un impedimento (can. 201 §2). Cfr. Communicationes 22 (1990) 237-238.

428 Si veda il can. 159 CIC 1983: “Nessuno sia presentato contro la sua volontà; di conseguenza

colui che è proposto per essere presentato, richiesto del suo parere, se non rifiuta entro otto giorni utili, può essere presentato.”

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possibilità di rinunciare all’ufficio prima di ricevere l’istituzione (can. 161 §2), e anche successivamente (can. 184 §1, cann. 187-189)429.

A norma del can. 160, chi gode del diritto di presentazione non potrà mai esercitarlo in maniera autoreferenziale, presentando se stesso, ma ha la possibilità di presentare anche più persone, sia contemporaneamente che successivamente; qualora lo ius praesentationis risieda in capo ad un collegio o gruppo di persone potrà essere presentato anche un membro del collegio stesso. In ottemperanza al comando indirizzatole dal legislatore nel can. 163, l’autorità cui compete la provvisione dell’ufficio dovrà sempre effettuare il giudizio di idoneità, tanto quando sia positivo, tanto quando sia negativo, al fine di verificare che il presentato sia in possesso dei requisiti richiesti ai cc. 149 e ss., nonché di ogni altro requisito che per legge sia in concreto necessario per lo specifico ufficio430.

A tal fine, l’autorità potrà servirsi di un’indagine che raccolga le informazioni sul candidato oppure sottoporlo ad un esame, se ritenuto utile o se richiesto dalla legge di fondazione. Se il candidato è stato presentato legittimamente, non ha manifestato il proprio diniego nel termine utile di otto giorni431 ed è riconosciuto idoneo, l’autorità ha l’obbligo di procedere all’istituzione432 fermo restando che, nel caso di una pluralità di presentati riconosciuti idonei, potrà istituire soltanto uno dei medesimi scegliendolo liberamente - non essendo tenuta ad istituire il più idoneo -, e contro tale scelta non sarà possibile alcun ricorso.433

Il canone 163 non stabilisce un termine entro il quale l’autorità debba procedere all’istituzione, ma occorre distinguere tra uffici che richiedono la cura

429 Cfr. A. ALVAREZ – F. J. URRUTIA, Presentazione a un ufficio, in Nuovo Dizionario di

Diritto Canonico, op. cit., p. 833-834.

430 Cfr. G. OLIVERO, Lineamenti del diritto elettorale nell’ordinamento canonico, in Aa. Vv.,

Studi in onore di Vincenzo Del Giudice, Giuffrè, Milano, 1953, p. 224: “Al collatore (…) spetta

anzitutto di sindacare la regolarità formale della designazione che gli viene fatta”.

431 Cfr. J. MINAMBRES, La presentazione canonica. Collaborazione nella provvista degli uffici

ecclesiastici, Giuffrè, Milano, 2000, pp. 144-145.

432 Cfr. A. ALVAREZ – F. J. URRUTIA, Presentazione a un ufficio, cit., pp. 833-834.

433 Cfr. V. DE PAOLIS, A. D’AURIA, Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto

Canonico. Libro Primo, cit., p. 460.

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delle anime e gli altri: per i primi non è stabilito alcun termine speciale ma occorre tener conto che il prolungato stato di vacanza di determinati uffici andrebbe a discapito della suprema lex Ecclesiae, che è proprio la cura delle anime; per i secondi si segue la norma del can. 57 §1, ossia il termine di tre mesi utili, trascorso il quale sia il candidato che colui che lo ha presentato potranno produrre un’istanza di sollecito o un ricorso formale, a norma dello stesso canone.