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III. L’ufficio ecclesiastico e i caratteri della rinuncia

3.2. Concezione di ufficio ecclesiastico

3.2.2. La provvisione dell’ufficio ecclesiastico

3.2.2.3. L’elezione

Un’ulteriore modalità per designare il titolare di un ufficio ecclesiastico è quella che avviene attraverso “l’elezione”. Nel Codice vigente il legislatore non offre alcuna definizione di tale sistema di provvista ma, ai canoni 164-179, fornisce le disposizioni da seguire nella provisio per elezione, precisando – al can. 164 – che tali prescrizioni hanno un carattere sussidiario e suppletivo, nel senso che sono da applicare a meno che il diritto particolare, o i legittimi statuti, oppure i regolamenti non abbiano espressamente stabilito altro.434 L’elezione è in uso per la provvista di alcune sedi vescovili (can. 377 §1), di alcune parrocchie, rettorie e cappellanie (can. 523, can. 557 §1, can. 565), per la nomina dei Moderatori supremi d’Istituti religiosi e di altri Superiori (can. 625 §§ 1 e 3).

In senso ampio, potrebbe considerarsi elezione qualsiasi modo di provvisione di un ufficio, anche per libero conferimento; ma in senso stretto e specifico, il termine electio deve essere inteso come modalità di provvedere agli uffici in modo diverso e con un proprio contesto giuridico-ecclesiale, che si concretizza nella designazione di un candidato ad un ufficio ecclesiastico, fatta

434 Così, per esempio, l’elezione del Romano Pontefice è disciplinata attualmente dalla

Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis, emanata da Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1996, in AAS 88 (1996) 305-343. In precedenza, la legge speciale per l’elezione del Pontefice era stata promulgata da Paolo VI il 1° Ottobre 1975 con la Costituzione Apostolica Romano

Pontifici Eligendo, in AAS 67 (1975) 609-645.

Le elezioni negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica si svolgono secondo i propri statuti.

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collegialmente da una persona giuridica o da un gruppo di persone che, di regola, deve essere confermata dalla competente autorità mediante l’istituzione canonica.435 In alcuni casi, risulta sufficiente la sola accettazione da parte

dell’eletto, senza la necessità di alcuna conferma da parte dell’autorità.436 Se, invece, si richiede tale conferma, a norma del can. 165 questa deve pervenire nel termine utile di tre mesi dalla ricezione della notizia della vacanza dell’ufficio437.

Il trimestre utile deve essere computato ai sensi del can. 201 §2, pertanto non si considerano i giorni in cui non è stato possibile effettuare l’elezione; ove tale termine dovesse trascorrere inutilmente, la competente autorità provvederà liberamente alla provvisione dell’ufficio.438

L’elezione, in ogni caso, deve avvenire osservando il tempo prescritto dalla legge - sia universale che particolare - o dagli statuti: ove il collegio o gruppo non riuscisse ad eleggere un candidato entro il trimestre utile o il tempo stabilito dal diritto439, si passerebbe – come nel caso della presentazione – al

435 Cfr. F. D’OSTILIO, Prontuario del Codice di Diritto Canonico, Città del Vaticano, 1996, p.

121.

436 Questo è il caso dell’elezione del Romano Pontefice da parte del Collegio cardinalizio (can.

332 §1) e dell’Amministratore diocesano da parte del Collegio dei consultori (can. 427 §2). Cfr. A. ALVAREZ – F. J. URRUTIA, Elezione a un ufficio, cit., pp. 440-441; F. J. URRUTIA,

Provvisione dell’ufficio, cit., p. 885; V. DE PAOLIS, A. D’AURIA, Le Norme Generali. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro Primo, cit., p. 460.

437 Si veda R. WALCZAK, Sede vacante come conseguenza della perdita di un ufficio

ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico del 1983, cit., pp. 64-65: “L’eventuale

convocazione per l’elezione fatta prima della vacanza dell’ufficio è invalida, cioè senza nessun valore giuridico. Non sono escluse, tuttavia, alcune consultazioni private prima della vacanza dell’ufficio. Il tempo, entro il quale occorre fare l’elezione, comincia a decorrere dal momento della notizia certa della vacanza dell’ufficio, che può essere diverso da quello della vacanza reale (can. 165).”

438 Cfr. A. GAUTHIER, Principi generali dell’attività giuridica nella Chiesa. Commentario dei

canoni 96-203 del Libro I del Codice di Diritto Canonico, Roma, 1993, pp. 104-105.

439 Nell’elezione dell’Amministratore diocesano, ad esempio, il canone 421 §1 stabilisce che si

debba procedere nel termine di otto giorni successivi alla notizia della vacanza della sede episcopale. In ogni caso, il termine entro il quale procedere all’elezione può essere ridotto o prolungato dal diritto particolare o statutario. Il Codice del 1917, al can. 162 §5 vietava sub

poena nullitatis l’elezione ad un ufficio conferito a vita, prima dell’effettiva vacanza

determinatasi con la morte del titolare. La norma è stata tralasciata nel nuovo Codice, ma non c’è dubbio che essa sia ancora da applicare, poiché, a termine del can. 153 §2, la provvista anticipata di non più di sei mesi è possibile soltanto nel caso che si tratti di uffici conferiti a tempo determinato. Cfr. R. WALCZAK, Sede vacante come conseguenza della perdita di un

ufficio ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico del 1983, cit., p. 65.

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libero conferimento e, pertanto, la scelta del titolare sarebbe devoluta de iure alla competente autorità.440

A seguito della notizia della vacatio, la procedura di elezione ha inizio attraverso la convocazione, che è l’atto giuridico attraverso il quale il presidente del collegio o del gruppo chiama o invita tutti quelli che fanno parte dello stesso collegio o gruppo, affinché concorrano all’elezione.441 La convocazione può

essere personale o generale. Nel caso in cui debba essere personale, la convocazione va fatta ad validitatem442 nel luogo del domicilio o del quasi-

domicilio, oppure nel luogo della dimora degli elettori e in essa deve essere precisato il luogo, il giorno e l’ora della riunione, giacché avranno diritto di esprimere il loro voto soltanto coloro che risulteranno presenti nel giorno e nell’ora determinati nella stessa convocazione.

Qualora non venisse legittimamente convocata una parte degli elettori, l’elezione sarebbe per sé valida ove il numero degli elettori non convocati non superasse un terzo dei componenti del collegio o gruppo: tuttavia, in tal caso, ad istanza anche di uno solo dei non convocati che siano risultati assenti l’elezione potrebbe essere rescissa dall’autorità competente.443 Laddove, invece, non fosse legittimamente convocata più della terza parte degli elettori, l’elezione sarebbe nulla ipso iure, a meno che tutti i non convocati non siano comunque realmente intervenuti.444

440 In genere si tratta dell’autorità a cui spetta di confermare l’elezione, ad esempio il Vescovo,

nella provvisione delle parrocchie. Relativamente all’Amministratore diocesano, è il Metropolita.

441 La convocazione deve essere fatta da chi, secondo gli Statuti o il diritto, è competente per

farla. Ad esempio, il Sommo Pontefice convoca i Cardinali per l’elezione del Decano del Collegio Cardinalizio: cfr. can. 352 §2; il Cardinale Decano convoca i Cardinali per l’elezione del Romano Pontefice: cfr. UDG, n. 19.

442 Cfr. J. GARCIA MARTIN, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, Roma, 2002, pp.

619-620.

443 Cfr. A. ALVAREZ – F. J. URRUTIA, Elezione a un ufficio, cit., pp. 440-441. Nel caso in

esame, deve constare giuridicamente (per mezzo di testimoni, documenti, ecc.) che il ricorso sia stato trasmesso almeno entro tre giorni dalla ricezione della notizia dell’elezione e che sia provata l’omissione e l’assenza (can. 166 §2).

444 “Tra gli assenti non si computano gli incapaci (can. 171), poiché per legge non possono

partecipare all’elezione. E’ necessaria, invece, la convocazione degli elettori che fossero nell’impossibilità d’intervenire per es. a causa di infermità, solo nel caso che per diritto particolare o statutario sia consentito il voto per lettera o per mezzo di un procuratore”. Così R.

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A norma del can. 169, l’ammissione al voto di soggetti non appartenenti al collegio o al gruppo comporterebbe la nullità dell’elezione445. Per la validità della seduta, se gli Statuti non chiedono un quorum particolare, si osserva il can. 119 n. 1, che dispone al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei presenti che devono rappresentare la maggioranza delle persone da convocare.446 Il voto,

inoltre, può essere nullo per inabilità della persona (can. 171).447

Condizione imprescindibile per la validità del voto è la libertà dell’elettore: pertanto, sarebbe nullo il voto di chi eleggesse una persona spinto da dolo, da timore grave o coazione ingiustamente indotti per imporre l’elezione di un determinato candidato, o l’esclusione di altri.448 Il voto deve essere segreto, di modo che risulti occulta l’identità di chi lo ha espresso449; certo, nel senso che non lasci adito ad alcun dubbio circa la volontà dell’elettore; assoluto, in quanto non è valido apportare condizioni al candidato a favore del quale ci si esprime450;

WALCZAK, Sede vacante come conseguenza della perdita di un ufficio ecclesiastico nel Codice

di Diritto Canonico del 1983, cit., p. 66.

445 Tale prescrizione non è da intendersi nel senso che sia vietata la presenza all’atto di persone

estranee al corpo elettorale, per quanto ciò possa avere talora una certa influenza sullo svolgimento dell’elezione. Ciò che si deve far salva in ogni caso è la libertà dell’elezione.

446 Cfr. Communicationes 23 (1991) 218; J. GARCIA MARTIN, Le norme generali del Codex

Iuris Canonici, cit., p. 622; A. ALVAREZ – F. J. URRUTIA, Elezione a un ufficio, cit., pp. 440-

441.

447 Sono inabili a votare: chi è incapace di un atto umano per ragioni d’età, per un’infermità

psichica permanente, per uno stato d’incoscienza e d’irresponsabilità passeggero, dovuto a un improvviso malore, ad ubriachezza, ecc.; chi manca di voce attiva, sia per legittima sentenza del giudice, che per diritto comune o per diritto particolare (ad esempio, per diritto comune, manca di voce attiva e passiva il religioso esclaustrato; ne è privo anche il religioso divenuto Vescovo); chi è colpito da scomunica inflitta o dichiarata, sia per sentenza giudiziaria che per decreto; chi si è staccato notoriamente dalla comunione con la Chiesa, come avviene, ad esempio, nei casi di apostasia, scisma ed eresia. Cfr. L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto Canonico. Commento

giuridico-pastorale, Libro primo, cit., p. 256.

448 Così R. WALCZAK, Sede vacante come conseguenza della perdita di un ufficio ecclesiastico

nel Codice di Diritto Canonico del 1983, cit., p. 69: “I modi di impedire la libertà possono essere

di qualsiasi genere: diretti o indiretti, intenzionali o preterintenzionali, di carattere fisico o morale. Coloro che impediscono la libertà di un’elezione ad un ufficio ecclesiastico commettono un reato, passibile di pena (can. 1375).”

449 La segretezza del voto esclude per sé la votazione per alzata di mano, a meno che sia approvata

per diritto particolare o statutario. Resta esclusa per sé anche la votazione per acclamazione (acclamatio seu inspiratio), un tempo consentita nella elezione del Romano Pontefice.

450 Diverso significato ha il §2 del can. 172, il quale rende inefficaci le eventuali condizioni

espresse prima dell’elezione, sia in forma generale – indirizzate, cioè, a chiunque risultasse eletto -, sia ad un candidato concreto: esse sono prive di valore e si ritengono come non aggiunte, per cui né l’eletto né gli altri sono tenuti al loro adempimento. Cfr. J. WIECEK, La natura della

rinuncia all’ufficio ecclesiastico nella normativa canonica vigente, cit., p. 60.

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determinato, ossia si richiede che la persona votata – che deve risultare eleggibile o candidata per quell’elezione - sia precisata in modo concreto ed inequivocabile dallo stesso elettore, che non può esprimere voti in forma alternativa.451

Il vigente Codice di Diritto Canonico prevede due tipi di elezione: l’elezione per scrutinio e per compromesso. Di regola l’elezione avviene per votazione generale, ossia per scrutinium, con un voto segreto scritto per ognuno degli elettori presenti. Se non è disposto altro dal diritto o dagli statuti, deve ritenersi eletto nel primo e secondo scrutinio colui che ha riportato un numero di voti pari alla maggioranza assoluta dei presenti; al terzo scrutinio si avrà il ballottaggio fra i due candidati che nel secondo scrutinio abbiano ricevuto il maggior numero di voti e, se sono di più, fra i due più anziani d’età. Risulterà eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano.452

Quello per compromesso, è un sistema straordinario d’elezione, consistente nella designazione di un numero ristretto di persone, appartenenti o meno al corpo elettorale, alle quali si trasmette il diritto di voto affinché provvedano all’elezione; sebbene la legge non precisi alcuna causa o motivo determinato in base al quale si possa far ricorso a tale sistema, a norma del can. 174 §1 occorre che il diritto particolare o statutario non lo proibiscano espressamente e che tutti i membri del collegio si esprimano unanimemente e per iscritto a favore dell’adozione di tale sistema di electio.453

451 Il can. 170 del CIC 1917 dichiarava invalido il voto dato a se stesso. La norma è stata eliminata

nel nuovo Codice, perché un tale voto non è facilmente controllabile, e perché l’eventuale controllo sarebbe in sé fastidioso e potrebbe creare gravi e spiacevoli inconvenienti. Una tale disposizione potrebbe essere stabilita dal diritto particolare, ma risulterebbe del tutto inopportuna. Tale questione, spinosa e di non facile prova, per quanto riguarda l’elezione del Romano Pontefice, è già stata abolita con il m. p. Summi Pontificis electio di Giovanni XXIII, del 5.XI.1962, in AAS 54 (1962) 632-640.

452 Cfr. J. GARCIA MARTIN, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, cit., pp. 440-443. 453 Ai compromissari non viene trasferito il diritto d’elezione ma quello di voto, ed unicamente

ad casum, dunque per una sola elezione. Ed è per questo motivo che è possibile imporre

condizioni alla loro azione e revocare loro la delega. Inoltre, in caso di elezione nulla o quando non si verificano le condizioni richieste, la legge impone la devoluzione del diritto di suffragio al corpo elettorale. Cfr. J. WIECEK, La natura della rinuncia all’ufficio ecclesiastico nella

normativa canonica vigente, cit., p. 62.

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Dopo aver eletto colui che ha ottenuto la maggioranza richiesta, deve essere fatta la proclamazione da parte del presidente del collegio elettorale che, successivamente, dovrà notificare all’eletto la sua elezione all’ufficio mediante l’intimazione. Questa fase è diretta ad ottenere l’accettazione da parte dell’eletto – che dovrà pervenire entro otto giorni utili dalla ricezione dell’intimazione - e, ove richiesto dal diritto, la conferma dell’autorità competente (can. 177 §1).

La mancanza di accettazione fa perdere ogni diritto, anche se la stessa persona potrà nuovamente essere eletta: al contrario, l’accettazione determina il conferimento dell’ufficio pleno iure, a meno che non occorra la successiva conferma dell’autorità, nel qual caso l’eletto dovrà chiederla entro otto giorni dall’accettazione. La conferma da parte dell’autorità dovrà essere data per iscritto, previa verifica dell’idoneità del soggetto e solo dopo aver ricevuto la conferma l’eletto sarà in grado di emettere atti validi, avendo conseguito l’ufficio con pieno diritto.454