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III. L’ufficio ecclesiastico e i caratteri della rinuncia

3.2. Concezione di ufficio ecclesiastico

3.2.2. La provvisione dell’ufficio ecclesiastico

3.2.2.4. La postulazione

La postulazione è la quarta modalità di provvisione regolata dal vigente Codice di Diritto Canonico ai canoni 180 – 183 e può essere considerata come una forma sussidiaria o complementare dell’elezione.455 Si ricorre ad essa quando gli

454 Dunque, gli effetti giuridici dell’accettazione si differenziano a seconda del tipo concreto di

elezione: se l’elezione è collativa o costitutiva – come nel caso della designazione del Sommo Pontefice e dell’amministratore diocesano -, l’accettazione conferisce pleno iure l’ufficio, a meno che non vi sia qualche ostacolo legale; se, invece, l’elezione è non collativa – come nel caso della designazione dell’ufficio episcopale delle strutture gerarchiche comunitarie -, sarà necessario il successivo intervento dell’autorità ecclesiastica competente per confermare l’eletto e conferirgli l’ufficio e, sino al momento in cui non sarà intervenuta tale conferma, l’eletto non sarà investito pleno iure della titolarità del munus ma acquisterà soltanto uno ius ad rem, che non lo autorizzerà ancora ad intervenire nell’amministrazione spirituale o temporale dell’ufficio, pur attribuendogli il titolo per perseguire personalmente l’attribuzione dell’ufficio a suo favore. Cfr. J. GARCIA MARTIN, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, cit., pp. 643-644.

455 Si veda A. GAUTHIER, Principi generali dell’attività giuridica nella Chiesa. Commentario

dei canoni 96-203 del Libro I del Codice di Diritto Canonico, cit., p. 114: “La più grande

differenza tra elezione e postulazione è che la prima si appoggia su un diritto e dà uno ius ad rem mentre la seconda consiste nella richiesta di una grazia e non conferisce un vero diritto e non può essere ammessa senza ledere la giustizia”.

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elettori456 vogliano scegliere o indicare una persona, a loro parere, più adatta o più idonea per poter ottenere e realizzare un ufficio ma tale candidato abbia un impedimento canonico che si frappone al conseguimento del munus.

Si può, dunque, affermare che la postulazione persegue il fine di superare l’ostacolo giuridico che si frappone al conferimento dell’ufficio. In questi casi, purché si tratti di un impedimento canonico rispetto al quale l’autorità competente possa e sia solita concedere la dispensa (can. 180 §1) 457, gli elettori

possono postulare il candidato presso l’autorità ecclesiastica competente. L’impedimento può provenire dal diritto sia universale sia particolare o statutario: si pensi al difetto di età, alla mancanza di un titolo accademico prescritto, al divieto di rielezione ad un ufficio ecclesiastico concesso a tempo determinato. In ogni caso deve trattarsi di un impedimento sancito dall’ordinamento giuridico della Chiesa, escludendosi gli impedimenti di carattere civile.458

Il voto dovrà essere espresso col termine “postulo”459 o termine equivalente; la formula “eligo vel postulo” vale per l’elezione, se l’impedimento

Tale forma sussidiaria dell’elezione entrò nell’ordinamento canonico ad opera di Graziano (sec. XII) e, in particolare, di Innocenzo III, con la promulgazione della “Quarta Compilazione” nel 1216.

La postulazione, affinché possa aver luogo, non deve essere proibita dal diritto universale, particolare o statutario; tale divieto, tuttavia, non impedisce che, in tal caso, ci si possa rivolgere al Romano Pontefice.

456 La facoltà di postulare spetta ai soli elettori; conseguentemente, i compromissori non possono

postulare, se tale facoltà non è stata espressa nel compromesso. Sono esclusi dalla postulazione anche i membri del collegio che non hanno il diritto di dare il voto, perché sono stati considerati inabili a norma del can. 171 §1; non hanno il diritto di postulazione gli estranei al collegio. Cfr. R. WALCZAK, Sede vacante come conseguenza della perdita di un ufficio ecclesiastico nel

Codice di Diritto Canonico del 1983, cit., p. 77.

457 Si veda il can. 90 §1: “Non si dispensi dalla legge ecclesiastica senza una causa giusta e

ragionevole (…) diversamente la dispensa è illecita, e se non sia data dallo stesso legislatore o dal suo superiore, anche invalida”. Nel caso della postulazione la causa giusta e ragionevole è data dalla maggiore adeguatezza del candidato che si intende scegliere, e non da una semplice preferenza fondata su motivi o preferenze personali. La personarum acceptio è formalmente proibita, ad esempio, nel can. 524, relativamente alla nomina di un parroco da parte del Vescovo diocesano.

458 Cfr. L. CHIAPPETTA, Prontuario di Diritto Canonico e Concordatario, Roma, 1994, pp.

913-914; F. J. URRUTIA, Provvisione dell’ufficio, cit., p. 885.

459 Si veda A. ALVAREZ – F. J. URRUTIA, Postulazione per l’ufficio, in Nuovo Dizionario di

Diritto Canonico, cit., pp. 801-802: “Se qualcuno dubita circa l’idoneità del candidato, o prevede

che vi possa essere un impedimento, dovrebbe servirsi della formula postulo”.

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canonico non esista, altrimenti per la postulazione.460 A norma del can. 181 §1, è richiesta una maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suffragi laddove, per la semplice elezione, sarebbe sufficiente la maggioranza assoluta.

Nel caso in cui si tratti di postulazione ad un ufficio che richiede conferma da parte della competente autorità ecclesiastica, la postulazione deve essere trasmessa dal presidente del collegio o gruppo entro otto giorni utili all’autorità competente a cui spetta la conferma: quest’ultima procederà, anzitutto, a concedere la dispensa dall’impedimento, oppure, se non ha tale potestà, la richiederà all’autorità superiore.461

Se, invece, non si tratti di un ufficio che richiede la conferma, l’istanza della postulazione – nella quale occorrerà indicare l’impedimento dal quale si chiede la dispensa462 - dovrà essere trasmessa direttamente all’autorità a cui spetta la concessione della dispensa. Se l’autorità competente accetta la postulazione, la deve notificare all’interessato, il quale, entro otto giorni utili, potrà accettare o meno la designazione: soltanto a seguito della sua accettazione, acquisirà il pieno diritto al munus.463

460 Così L. CHIAPPETTA, Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale, cit.,

p. 269: “Tali formule, secondo alcuni autori, sono ad validitatem, secondo altri, più fondatamente, non sono tali da rendere nullo il voto, se mai non venissero osservate, purché per altro risulti chiara l’intenzione del votante. In genere, sulle schede, si suole scrivere soltanto il nome e il cognome dell’eletto, senza aggiungere altro”.

461 Pertanto, la designazione di un postulato ad un ufficio vincolato dalla conferma, nel caso che

detta conferma spetti a un’autorità priva della facoltà di dispensare, richiederà due atti distinti: la conferma dell’elezione da parte dell’autorità inferiore e la concessione della dispensa da parte dell’autorità superiore.

462 Cfr. A. ALVAREZ – F. J. URRUTIA, Postulazione per l’ufficio, cit., pp. 801-802; J.

GARCIA MARTIN, Le norme generali del Codex Iuris Canonici, cit., pp. 651-652.

463 Questa, dunque, è un’altra caratteristica peculiare della postulazione: la notifica al candidato

– se questi non fa parte del collegio – e l’accettazione da parte sua, hanno luogo solo dopo che la competente autorità si è pronunciata in via definitiva, concedendo la dispensa e ammettendo la postulazione per mezzo di un rescritto. Tale procedura, oltre ad essere dettata da motivi di prudenza e deferenza, deriva dal fatto che il postulato non acquista nessun ius ad rem ed è, altresì, determinata dalla circostanza che l’atto richiesto all’autorità ecclesiastica è di natura graziosa: pertanto, l’autorità resta pienamente libera di esprimere una decisione. Cfr. R. WALCZAK, Sede

vacante come conseguenza della perdita di un ufficio ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico del 1983, cit., p. 78.

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