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Il modello britannico di gestione delle emergenze

La c.d. “Objektformel” è uno strumento che si risolve in una definizione «in

negativo», mutuando (come ha fatto il BVerfG) la formula di Dürig a mente della quale

la dignità umana è lesa in caso di «reificazione» della persona, e, nel contempo, con

l’utilizzo di tale formula in un contesto in cui l’oggettificazione dell’essere umano è

indiscutibilmente evidente, secondo i principi propri dell’ordinamento tedesco, proprio

perché i cittadini vengono privati proprio delle loro caratteristiche essenziali di

«soggetti» e ridotta a componente di un’arma

528

.

Un’interpretazione «in negativo» attesta l’impossibilità di definire compiutamente

il concetto di dignità, e ne predilige invece una concretizzazione caso per caso. Ciò

comporta senz’altro un’apprezzabile flessibilità, ma, nel contempo, conduce ad esiti

condivisibili solo laddove si presenti un certo grado di evidenza.

Come già anticipato, con tale decisione in definitiva si lascia aperta la possibilità

di un’ipotesi scusante in capo a chi abbia agito secondo la fattispecie dichiarata

illegittima, applicando una ipotesi di inesigibilità ultralegale

529

.

In tal modo, si evita la creazione di stati di necessità indeterminati e

indeterminabili ex ante, lasciando che sia qualcun altro a “sporcarsi le mani”, al

momento di decidere se fare o omettere qualche cosa nel momento topico, con la

possibilità che però tale soggetto trovi, ex post, una possibilità di scusa.

3 Il modello britannico di gestione delle emergenze

Il modello britannico di gestione delle emergenze prevede la martial Law, Bill of

Indemmnity, poteri governativi in attuazione della legislazione emergenziale, un debole

controllo giurisdizionale, un primato del Parlamento, in assenza di norme costituzionali

inderogabili.

527 Sul bilanciamento sicurezza vs dignità umana, cfr. RESTA,Choices among evils. L’ossimoro della ‘tortura democratica’, cit., pag. 858 e BIN,Democrazia e terrorismo, cit..

528 NISCO,Necessità, emergenza e dignità umana: note sul caso della legge tedesca sulla sicurezza aerea (Luftsicherheitsgesetz),cit., p. 795

Tale modello è forse quello più antico: alla Corona e ai suoi funzionari compete la

Martial law, spetta il diritto di opporre forza alla forza in caso di una qualsiasi forma di

resistenza violenta nei confronti dell’ordinamento costituito. Si tratta peraltro di un

diritto-dovere che spetta anche ad ogni suddito e non può comunque essere esercitato in

senso difforme dalla legge. L’uso della forza, autorizzato al perseguimento dello scopo,

non deve essere eccessivo.

I presupposti per l’applicazione della legge marziale sono implicitamente

l’insufficienza dei mezzi legali ordinari per respingere il pericolo e la necessità e

l’urgenza, senza che serva una esplicita proclamazione. Lo stato di necessità sembra

peraltro essere l’unico fondamento per l’applicazione della legge marziale, ma esso è

inteso nel diritto britannico in modo del tutto peculiare.

Una volta ristabilita la pace i giudici ordinari hanno comunque giurisdizione su

qualsiasi atto compiuto dalle autorità militari o da altri soggetti in base alla martial law.

Chiunque, militare o civile, durante il periodo della guerra o della ribellione abbia

compiuto senza un’evidente giustificazione legale un atto lesivo della vita, della libertà

o della proprietà di un inglese è soggetto alle medesime sanzioni di chiunque abbia

violato le leggi, a meno che non intervenga uno specifico Act o Bill of indemnity del

Parlamento, alla fine del periodo di guerra o di disordini, al fine di legittimare ex post

gli eventuali atti illegittimi commessi nell’interesse collettivo.

Ciò vale a dire che il Governo in caso di emergenza dovrebbe adottare tutti gli atti

necessari senza violare alcuna legge approvata, ma, qualora in caso di urgente necessità

abbia adottato misure in violazione di una legge in adempimento al dovere di difendere

lo Stato, ne rimane politicamente responsabile a meno che il Parlamento non approvi un

Act of Indemnity dei provvedimenti adottati dal Governo in deroga alle leggi, al fine di

sanare ex post l’azione governativa.

La deroga al Bill of Rights mediante semplice legge è possibile nel sistema

britannico in quanto non vi è una costituzione rigida

530

.

Il Regno Unito conosce provvedimenti antiterrorismo già dal 1922, con il Civil Authority

(Special Powers) Act, il quale prevedeva numerose forme di arresto e detenzione stragiudiziale,

senza limiti temporali definiti

531

: accanto all’arresto senza mandato a scopo di interrogatorio, e

il fermo qualora si ritenesse che il sospettato agisse in modo tale da pregiudicare il

mantenimento della pace o dell'ordine, che avevano durata relativamente breve, vi era la

detenzione su ordine delle Autorità di polizia o di internamento su disposizione del Ministro

degli Interni su raccomandazione delle Autorità di P.S., entrambe senza previsione di durata

massima.

Ancora, nel 1973. l’Emergency Provision Act (EPA, 1973) sostituì il precedente Act del

1922. Nel 1974 fu introdotto il Prevention of Terrorism Act –(PTA) e nel 2000 il Terrorism Act

2000, volto a censurare condotte anche solo latamente criminose, (incitamento al terrorismo,

l’addestramento all’uso delle armi da fuoco e l’insegnamento o l’apprendimento di tecniche

terroristiche, all’estero o in patria), ampliando parimenti i poteri di fermo di polizia:

inizialmente rivolto all’antiterrorismo nell’Irlanda del Nord, detto atto fu destinato a predisporre

misure per combattere ogni manifestazione di terrorismo.

530

MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizione e modelli, Milano, 2003, pp. 90-95

531 Cfr. anche DE SANTIS, Il divieto di tortura e trattamento disumano e degradante nell’ordinamento europeo: il caso della Gran Bretagna, in Diritto&Diritti, novembre 2004, in www.diritto.it.

All’indomani dell’attacco alle Torri Gemelle dell’11 settembre 2001, il

parlamento britannico ha quindi approvato il controverso Anti-Terrorism, Crime and

Security Act 2001 (ATCSA)

532

. Esso, in origine, autorizzava la detenzione a tempo

indeterminato di cittadini stranieri sospettati di attività terroristiche, senza alcun

controllo di legittimità da parte dell’Autorità giudiziaria ordinaria: era sufficiente che il

Ministro dell’Interno identificasse i soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza

nazionale sulla base di rapporti di intelligence, non sottoposti ad alcun controllo di

attendibilità. I provvedimenti amministrativi relativi a tale detenzione extra giudiziaria

erano quindi sottoposti a revisione da parte di una commissione speciale Special

Immigration Appeals Commission (SIAC), e l’unica garanzia risiedeva nella previsione

di un eventuale giudizio impugnatorio della decisione innanzi la Court of Appeal su

iniziativa di entrambe le parti (condannato e Ministro dell’Interno).

L’ATCSA aveva carattere di legislazione straordinaria, prevedendo la durata

provvisoria delle procedure descritte, che sarebbero comunque cessate entro il 10

novembre 2006.

Detto atto, ancorché usato con parsimonia dalle autorità britanniche, è stato

censurato, innanzi la House of Lords

533

: per violazione degli artt. 5 e 14 CEDU

534

e degli

artt. 9 e 26 del Patto sui diritti civili e politici del 1966

535

, attesa l’esclusione del

controllo di legittimità sulle misure detentive da parte dell’Autorità giudiziaria

ordinaria, e per violazione del principio di non discriminazione, visto che dette misure

trovavano applicazione nei confronti di soli cittadini stranieri. Del resto lo Human

Rights Act 1998 (Designated Derogation) Order 2001, dichiarava ufficialmente le

deroghe dell’ATCSA alla CEDU, solo con riguardo all’art. 5 (diritto alla libertà ed alla

sicurezza) e non l’art. 14 (divieto di discriminazione), con la conseguenza che tale

seconda norma rimaneva cogente per il legislatore britannico

536

.

Quanto alla SIAC, che può annullare i certificati degli immigrati, essa opera senza

sostanziali garanzie: l’accusa viene mantenuta segreta, la decisione viene presa in

532 www.opsi.gov.uk

533 Ricorso deciso Corte con sentenza 16 dicembre 2004, con effetto di dichiarare illegittima la carcerazione in quanto protrattasi per anni e contro soggetti colpevoli solo di essere stranieri. Ha tuttavia ammesso la legittimità delle confessioni estorte con la tortura. Cfr. BIN,Democrazia e terrorismo, cit.; cfr inoltre DI PAOLO,una recente decisione della House of Lords inglese sul divieto di utilizzo di prove ottenute tramite la tortura, in CP, 2006, 7-8.2640.

534 Il testo della Convenzione è disponibile su www.giustizia.it. Le disposizioni della CEDU sono state attuate nell’ordinamento interno britannico con lo Human Rights Act del 1998.

535

Il testo dei Patti sui diritti civili e politici è disponibile su www.infoleges.it.

536 La delegazione del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura, nel febbraio 2002 effettuò in Inghilterra, in virtù dell’art. 7 della Convenzione per la Prevenzione della Tortura del 1987, una visita ad hoc allo scopo di valutare il trattamento di persone sospettate di terrorismo internazionale detenute in forza dell’Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001. La delegazione del Comitato nell’esaminare le garanzie contro i maltrattamenti aveva constatato che, mentre la situazione relativa alla notifica della custodia e l’accesso ad un dottore era in definitiva soddisfacente, rispetto al diritto di accesso a un avvocato la situazione non poteva considerarsi accettabile dal momento che molti detenuti avevano dichiarato di aver atteso più di una settimana, prima di avere un primo contatto con l’avvocato. La delegazione europea aveva altresì rilevato che, a fronte di buone condizioni generali dei luoghi di detenziona, a nessuna delle persone detenute in forza dell’Atto anti-terrorismo venivano di fatto garantiti lavoro, attività educative o culturali e solo alcune di esse avevano avuto il permesso di fare attività fisica.

assenza del soggetto interessato e di un difensore, e l’esito è comunicato solamente in

forma riassuntiva.

Il legislatore britannico quindi ha emanato il Prevention of Terrorism Act 2005

537

,

prevedendo una nuova categoria di provvedimenti amministrativi, i control orders,

ossia differenziate misure di sicurezza emessi dal Ministro dell’Interno o dall’autorità

giudiziaria a seconda che comportino o meno misure detentive, ferma la competenza

dell’High Court (A.G. ordinaria)in ordine al controllo di legittimità degli stessi.

Tuttavia, sotto il profilo del rispetto dei diritti umani, anche tale provvedimento appare

censurabile in quanto attribuisce al Segretario di Stato il potere di imporre c.d. “control

orders”, a carico dell’interessato disponendo il divieto di possedere certi oggetti,

restrizioni alla libertà di movimento, di comunicazione e di associazione, sino agli

arresti domiciliari,

- senza previa audizione dell'interessato,

- senza previo controllo giurisdizionale sulla misura, tranne che per le ipotesi più

rilevanti (che danno luogo ai c.d. “derogating control orders”, laddove la deroga è da

intendersi come riferita ai diritti ed alle libertà previste dalla Convenzione europea dei

diritti dell'uomo), ed pur sempre con valutazione limitata alla verifica di "gravi indizi di

reato",

- con significative limitazioni alla ricorribilità giurisdizionale, limitata al controllo

di legittimità del provvedimento, in un'udienza nell'ambito della quale le prove contro

l'interessato sono tenute segrete

- senza la previsione del diritto di nominare un proprio difensore di fiducia,

essendo invece prevista l’assistenza di uno special advocate incaricato dal Governo;

- senza alcuna limitazione quanto a durata della misura, con illimitata possibilità

di reiterazione della stessa

- con la possibilità, per il governo, di reiterare il provvedimento anche qualora

fosse annullato da una decisione giurisdizionale.

In conclusione, appare evidente che nel Regno Unito è forte la prassi di emanare,

in materia di terrorismo, legislazioni restrittive e suscettibili di critiche per il mancato

rispetto dei diritti umani.