Il modello tedesco contempla stati d’eccezione costituzionalmente disciplinati, che
restano tuttavia inutilizzati. In caso di emergenza il Parlamento rimane sovrano, non
potendo il Governo federale adottare autonomamente atti di rango legislativo in casi di
straordinaria necessità ed urgenza, e il legislatore parlamentare non è neppure
autorizzato a conferire deleghe legislative all’Esecutivo per questioni che coinvolgono
diritti fondamentali
515.
Il legislatore tedesco è quindi intervenuto in via ordinaria per la gestione delle
emergenze e per la previsione e repressione del terrorismo
516.
Tuttavia nella dottrina tedesca vi è chi afferma che in circostanze eccezionali,
come quelle di un attacco terroristico simile a quello subito dagli USA nel settembre
2001 (o anche in quello subito dalla Spagna nel 2004), si deve ipotizzare l’applicazione
dei regimi eccezionali oggi previsti a livello costituzionale.
La legge fondamentale tedesca ammette la sospensione di alcuni diritti costituzionalmente
garantiti in connessione alla deliberazione dello “stato di tensione” (Spannungsfall) e dello
“stato di difesa” (Verteidigungsfall) (artt. 80a, comma 1, e 115a), ferma restando anche in tali
periodi l’impossibilità di modificare l’assetto organizzativo dello stato.
Anzitutto vi è il preliminare “Stato di tensione” (Spannungsfall), previsto dall’art. 80aGG,
presupposto per l’applicazione delle cosiddette “Schubladengesetze”, decreti legislativi con i
515 BONETTI,terrorismo emergenza e costituzioni democratiche, Bologna, 2006, 100.
quali può essere ad es. limitata la libertà di professione (riconosciuta dall’art. 12a GG),
costringendo la popolazione al servizio in infrastrutture ospedaliere, civili o militari, o può
essere modificato il diritto agli indennizzi per le espropriazioni in deroga all’art. 14 III GG,
nonché la disciplina per la privazione della libertà personale.
Altre restrizioni di alcuni diritti fondamentali possono però derivare dalle cosiddette
“semplici leggi di emergenza” (einfache Notstandsgesetze), per es. la legge per la tutela della
popolazione civile in caso di guerra, il cosiddetto Zivilschutzgesetz del 25 marzo 1997, prevede
la possibilità di stabilire che nessun cittadino possa lasciare il proprio luogo di residenza senza
permesso speciale, o al contrario che tutta la popolazione di una regione minacciata debba
essere evacuata. Tale legge, come richiesto dall’art. 19 GG, enumera tutti i diritti fondamentali
suscettibili di restrizioni, cioè l’integrità fisica, la libertà della persona, la libertà di circolazione,
l’inviolabilità del domicilio.
Lo stato di difesa è invece deliberato “quando il territorio federale è oggetto di
aggressione armata o quando una tale aggressione è imminente” (art. 115°, comma I GG) con
maggioranze qualificate sia del Bundestag (deve trattarsi dei 2/3 dei voti espressi pari ad almeno
la metà dei deputati), sia al Bundesrat. Vale la pena sottolineare che nello stato di difesa vi è un
inevitabile accentramento federale della potestà legislativa.
Non è invece prevista a livello costituzionale una definizione di che cosa sia lo stato di
eccezione interno: non avviene una proclamazione formale né dell’inizio né della fine dello
stato eccezionale, manca ogni disposizione concernente la limitazione temporale dello stesso e
tutti i provvedimenti possibili devono essere presi in conformità alle leggi normali che regolano
anche le possibili restrizioni delle libertà fondamentali.
Si segnala la possibilità di limitare, con legge, la libertà di circolazione prevista dall’art.
11 GG, quando la limitazione è necessaria per scongiurare un pericolo che minaccia
“l’esistenza o l’ordine fondamentale liberaldemocratico della federazione o di un Land”sulla
base dei presupposti indicati dall’art. 35, commi II e III GG.
Come anticipato, in Germania non constano norme costituzionali in materia di
terrorismo, ma previste limitazioni generali dei diritti che potrebbero essere attivate in
tal caso.
Ad esempio il diritto di associazione è limitabile se gli scopi di un’associazione
contrastano con le leggi penali o siano diretti contro l’ordinamento costituzionale o
contro il principio della comprensione dei popoli (art. 9 GG); la segretezza della
corrispondenza è limitabile per legge se serve per la difesa dell’ordinamento liberale e
democratico o della sicurezza federale o statale (art. 10); la libertà di circolazione e
residenza è limitabile per legge, tra gli altri, nei casi in cui ciò sia necessario per
allontanare un incombente pericolo per l’esistenza o per l’ordinamento fondamentale
liberale e democratico o per fronteggiare i pericoli derivanti da epidemie, calamità,
catastrofi (art. 11); la libertà di domicilio è limitabile per legge, tra l’altro, per prevenire
pericoli imminenti per la sicurezza o per l’ordine pubblico, per rimediare alla mancanza
di abitazioni e per combattere il pericolo di epidemie (art. 13)
517.
Inoltre può essere dichiarata dal giudice costituzionale la decadenza da alcuni
diritti costituzionali nei confronti di chi, al fine di combattere l’ordinamento
democratico e liberale, abusa del diritto di espressione, di insegnamento, di riunione, di
associazione, del segreto della corrispondenza, del diritto di proprietà e del diritto di
asilo (art. 18).
517
Per un approfondito esame del rapporto tra Bund e Lander in materia di sicurezza e terrorismo nel sistema costituzionale tedesco e nell’applicazione della recente legislazione antiterrorismo cfr. BALDINI, “Diritto alla sicurezza” e collaborazione tra Bund e Lander nella lotta al terrorismo, in Le politiche legislative di contrasto alla criminalità organizzata, a cura di S. Staiano, Napoli, 2003, p. 410 e ss..
La tendenza alla “legalizzazione normalizzante” in Germania ha comportato che
l’esercizio di alcuni diritti costituzionalmente garantiti è stato limitato per motivi di
sicurezza con leggi conformi alle riserve di legge appositamente introdotte nella
Costituzione
518.
Nella dottrina tedesca, inoltre, si riconosce che le situazioni di emergenza
giustificano delle limitazioni dei diritti fondamentali più severe rispetto a quelle dei
periodi normali, anche se anche in tal caso le limitazioni devono essere essenziali,
nonché adeguate e proporzionate allo scopo.
Si deve infine osservare che, a parte i casi di applicazione delle altre norme
costituzionali che consentono in via ordinaria alcune limitate restrizioni a diritti
costituzionalmente garantiti, nella recente prassi costituzionale tedesca si sono
approvate leggi al fine di prevenire e regolare una situazione simile a quella che accadde
con l’attacco terroristico agli USA del settembre 2001. Così nella legge del 2004 sulla
sicurezza della navigazione aerea (Luftsicherheitsgesetz) è stata introdotta l’ipotesi di un
attacco per mezzo di un aereo civile dirottato, qualificata come “calamità
particolarmente grave” ai sensi dell’art. 35 II e III GG, così da ricondurla nell’alveo
della competenza federale (e giustificare l’impiego delle forze armate).
Di particolare interesse appaiono, quindi, le vicende della legge emanata dal
Bundestag il 18/6/2004
519. In particolare, ai sensi del § 14
520co. 3 LuftSiG spetta al
Ministro della difesa, in caso di dirottamento aereo, attivare una particolare procedura
per “L’azione immediata, con l’impiego delle armi, è ammessa solo quando è da
attendersi, secondo le circostanze, che l’aereo verrà impiegato contro la vita di esseri
umani, e quando essa sia l’unico mezzo per opporsi a questo pericolo attuale”.
Strutturalmente la situazione presupposta dalla norma riproduce una ipotesi di c.d.
di «comunità in pericolo». Nella fattispecie, il pericolo incombe su beni giuridici
appartenenti a persone diverse e la salvezza di alcune è inscindibilmente connessa al
sacrificio di altre. In tali casi, il legislatore tedesco aveva pensato di avocare a sé la
scelta di sacrificare dei cittadini per salvarne altri.
518 Come è accaduto nel 1998 con la segretezza della posta e delle telecomunicazioni. Nel 1998 la stessa disciplina costituzionale dell’inviolabilità del domicilio prevista dall’art. 13 GG è stata modificata per prevedere la facoltà dei giudici di autorizzare l’uso di microfoni segreti quando gli altri mezzi investigativi si rivelino inadeguati, nei casi di sospetto di reati particolarmente gravi o per prevenire un grave pericolo pubblico, o nei casi in cui è in pericolo la vita umana.
519 NISCO,Necessità, emergenza e dignità umana: note sul caso della legge tedesca sulla sicurezza aerea (Luftsicherheitsgesetz), in Cass. pen., 2007, 2, p. 780.
520 Questo il testo integrale: misure di intervento militare, autorizzazione all’ordine. I. per impedire il verificarsi di una sciagura particolarmente grave, le forze armate possono, nello spazio arereo, respingere aerei, costringerli ad atterrare, minacciare l’impiego della forza o sparare in aria. II. Tra i diversi mezzi possibili, è da scegliere quello che, prevedibilmente, arrechi minor pregiudizio al singolo come alla collettività. Il provvedimento può essere attuato solo per il tempo e nella misura necessari a conseguire il suo scopo. Esso non può portare ad una perdita che sia, in modo riconoscibile, sproporzionata al risultato auspicato. III. L’azione immediata, con l’impiego delle armi, è ammessa solo quando è da attendersi, secondo le circostanze, che l’aereo verrà impiegato contro la vita di esseri umani, e quando essa sia l’unico mezzo per opporsi a questo pericolo attuale. IV. La misura può essere ordinata dal Ministro della difesa o, in caso di rappresentanza, dal membro del governo incaricato di rappresentarlo (…)”.
Come già accennato in precedenza, in tali casi si era ipotizzata una zona
giuridicamente franca dal diritto (Rechtsfreier Raum): qualunque soluzione
l’ordinamento adottasse per risolvere il conflitto essa apparirebbe comunque
giuridicamente insostenibile, perché troppo distante dal quotidiano, non risolvibile sulla
base del bilanciamento d’interessi, e, nel contempo, alieno dalla logica delle scusanti. In
realtà, in quest’ottica, non si riusciva ad individuare un chiaro confine applicativo tra
«Rechtsfreier Raum» e «Notstand» e, par far fronte all’inafferrabilità della fattispecie
probabilmente il legislatore si è risolto a regolarla.
Infatti, alle ipotesi contemplate non sarebbe stata applicabile la norma sullo stato
di necessità scriminante: a ciò osta il necessario requisito del bilanciamento tra gli
interessi in pericolo e la prevalenza “essenziale” degli interessi protetti rispetto a quelli
lesi dalla reazione necessitata. Come già detto, infatti, tale requisito non può essere
soddisfatto laddove il conflitto coinvolga il bene vita.
Per il vero, si segnalano alcune correnti minoritarie che leggono la clausola di prevalenza
essenziale in senso quantitativo anziché in senso qualitativo: si pensi alla teoria della mera
quantificazione del numero delle vittime, scarsamente seguita ed, anzi, avversata in quanto
basata su un’impostazione di tipo collettivistico-utilitarista; ovvero la teoria dell’asimmetria del
rischio, che propone di commisurare il bilanciamento «vita contro vita» confrontando le
chances di salvezza di un bene giuridico rispetto ad un altro, nei casi in cui appaia evidente che
almeno qualcuna delle vittime è comunque destinata a soccombere. In quest’ottica, l’uccisione
di cento persone potrebbe essere scriminata a fronte di una sola vita da salvare, allorchè si
pensasse che, a breve, la vita dei più fosse comunque ineluttabilmente segnata. Tuttavia ciò
significherebbe attribuire funzione discriminante all’aspettativa di vita, con evidente lesione dei
più basilari principi di pari dignità di ciascuna persona umana.
O, ancora, si deve ricordare che per la teoria c.d. della reificazione, sostenuta peraltro dal
Governo tedesco adducendo che nelle circostanze previste dal § 14 co. 3 LuftSiG, sussisterebbe
un’assimilazione dei passeggeri innocenti a «componenti l’arma» (l’aereo impiegato come arma
dai terroristi). Per questa via, si perverrebbe ad una (inaccettabile) reificazione delle persone
innocenti presenti a bordo del velivolo. Tuttavia, tali motivazioni appaiono deboli e, comunque,
insufficienti all’applicazione dello «stato di necessità difensivo» di cui al § 228 BGB, atteso che
in casi drammatici come quelli di dirottamento aereo non è possibile imputare ai passeggeri né
la fonte del pericolo, né un innalzamento di grado del medesimo. Di contro, deve riconoscersi
che tali ultimi requisiti appaiono essenziali per giustificare l’aggressione ai passeggeri ex § 228
BGB)
521.
Da ultimo, a tali fattispecie non è applicabile neppure la logica della scusa: la previsione
normativa del § 35 StGB non si attaglia alle situazioni di cui al § 14 co. 3 LuftSiG in quanto
l’efficacia scusante dello stato di necessità opera soltanto laddove si verifichino legami “stretti”
tra il soggetto agente e la persona pericolante. Peraltro, nonostante il dato normativo, la dottrina
ha sostenuto uno stato di necessità scusante extralegale, che però all’atto pratico risulta
difficilmente percorribile: l’azione scusata resterebbe antigiuridica, autorizzerebbe i passeggeri
aggrediti al ricorso alla legittima difesa, ma soprattutto implicherebbe la cosciente commissione
di un fatto penalmente illecito da parte di organi statali
522.
521
NISCO,Necessità, emergenza e dignità umana: note sul caso della legge tedesca sulla sicurezza aerea (Luftsicherheitsgesetz), cit., 2007, 2, p. 784-787.
522 NISCO,Necessità, emergenza e dignità umana: note sul caso della legge tedesca sulla sicurezza aerea (Luftsicherheitsgesetz), cit., p. 788.
La pronunzia del BVerfG sulla norma in esame è stata preceduta da un ampio
dibattito
523: la previsione è stata criticata, ma nondimeno applaudita in quanto “rottura
di un tabù” dell’inviolabilità del diritto alla vita, dando forma ad una teorica delle
situazioni eccezionali. Secondo una prima ricostruzione, nel caso in cui siano
minacciate le fondamenta del rapporto Stato-individuo il vincolo dello Stato al rispetto
dei principi interni verrebbe meno, con conseguente vera e propria revoca dello status di
cittadino; secondo diversa ricostruzione sussisterebbe in capo a ciascun componente una
comunità statuale un obbligo giuridico di sacrificare la propria vita, obbligo
subordinato, però, alla sussistenza di un pericolo per l’esistenza stessa dello Stato.
Sulla base di siffatte premesse, la critica al paragrafo 14 si è appuntata sulla
mancanza, tra i presupposti applicativi della norma, di una enunciazione chiara dei
criteri in base ai quali possa ritenersi subentrata una situazione eccezionale: soprattutto,
si lamentava il fatto che i presupposti presenti nella norma non richiamassero la messa
in pericolo dell’esistenza stessa dell’ordinamento giuridico.
Il tema coincide, più in generale, con la delimitazione dei presupposti per
l’ingresso in uno “stato di necessità di Stato” (Staatsnotstand), il cui ambito viene dalle
impostazioni più recenti limitato ad un pericolo “esistenziale” per lo Stato,
restrittivamente inteso come (almeno) una delle sue tre componenti tradizionali
524.
La Corte Costituzionale tedesca è stata quindi investita da una serie di ricorsi
525contro la norma miranti a far dichiarare incostituzionale la LuftSiG emanata l’11/1/2005
e il BVerfG di Karlsruhe ha infine deliberato con voto unanime l’illegittimità
costituzionale del § 14 co. 3 LuftSiG.
Più specificamente, tale norma è stata dichiarata incostituzionale, rispetto alla
Carta Costituzionale del 1949, per due diversi ordini di ragioni, le une di carattere
tecnico-formale (mancherebbe infatti al Bund la competenza legislativa necessaria per
emanare la norma in esame); le altre di ordine sostanziale (l’impiego delle armi contro
l’aereo dirottato violerebbe il principio costituzionale d’intangibilità della dignità della
persona umana, nella misura in cui esso coinvolgesse anche le sorti di eventuali
passeggeri innocenti presenti a bordo del velivolo).
Per quanto riguarda le motivazioni d’incostituzionalità tecnico-formali, secondo
la Corte l’uso delle armi da parte dell’Aviazione militare a mente del § 14 co. 3 LuftSiG
autorizza contrasterebbe con tre diverse norme della GG
526:
A) art. 35 co. 2 II periodo GG: che attribuisce al Bund la competenza legislativa in
materia di spegamento delle forze armate in occasione di “incidenti gravi” e di
coordinamento rispetto ai Länder conivolti. A tale proposito, il problema non sta nel
fatto che l’incidente grave non si sia ancora verificato (dovendosi con ciò intendere il
523 ARCHANGELSKIJ, Das Problem des Lebensnotstandes am Beispiel des Abschusses eines von Terroristen entfuehrten Flugzeuges, Berlin, 2005, anticipa molti degli argomenti che verranno poi utilizzati dalla Corte Costituzionale.
524 In effetti, è sufficiente pensare all’attacco alle Twin Towers di NY dell’11 settembre 2001 per cogliere le difficoltà definitorie in concreto: il tragico successo di quegli attentati non ha rappresentato, in sé e per sé, un pericolo essenziale per gli USA a meno di non passare dalla nozione di pericolo «attuale» a quella di pericolo «preventivo e permanente».
525 Presentati, tra gli altri, dall’ex-Vicepresidente del Bundestag Hirsch (FDP), dall’ex-Ministro degli interni Baum (anch’egli FDP), da tre avvocati e da un pilota.