Le vicende connesse al prelevamento in Italia dell’egiziano Abu Omar da parte di
agenti della CIA, hanno coinvolto anche i vertici del nostro servizio segreto militare (ex
SISMI), riaprendo il dibattito sui limiti legali delle attività di intelligence all’interno di
un ordinamento democratico.
Lo scandalo giudiziario ha posto all’attenzione dell’opinione pubblica il problema
relativo ai limiti dell’attività dei Servizi, mentre, per il vero, era ancora in vigore la L.
801 del 24.10.1977.
Vale appena precisare che i Servizi Segreti rappresentano un apparato di
significativa importanza a garanzia e tutela della sicurezza dello Stato; a mente della
legge 801/77 i Servizi Segreti svolgevano attività puramente informativa, c.d. di
intelligence, mentre per effettuare operazioni sul campo dovevano ricorrere all’ausilio
di reparti speciali delle Forze dell’Ordine.
In sostanza, l’attività svolta dal SISMI (oggi AISE servizio informazione e
sicurezza esterna) era volta alla sola raccolta di informazioni e dati, e si concretizzava in
attività preventiva posta in essere cioè al fine di evitare o contrastare tempestivamente
fatti o eventi pregiudizievoli di natura interna o esterna.
Nonostante la legge 801/77 delineasse con evidenza il quadro delle finalità che
presiedevano all’attività di intelligence, nondimeno era carente e insoddisfacente la
disciplina che ne regolava le forme, le modalità e gli aspetti organizzativi, di fatto
imponendo ai servizi di operare nell’ombra ai margini della legalità al fine di eseguire i
propri compiti.
In altre parole, mancava un efficace insieme di garanzie funzionali idoneo a
indicare chiaramente quali attività fossero lecite e quali no, con conseguente difficoltà
nell’individuazione delle responsabilità e delle modalità di autorizzazione delle
operazioni
693.
Su tale sfondo è intervenuta la L. 124/2007 al fine di riformare “il sistema di
informazione per la sicurezza della repubblica”
694.
Particolare interesse suscitano le competenze in materia di prevenzione attribuite
ai servizi di sicurezza. In realtà, pur essendo ben distinte le funzioni della polizia di
sicurezza (cfr. l. n. 121/1981) e quelle dei servizi di informazione (cfr. l. n. 801/1977;
nonché, ora, l. n. 124/2007), la recente emergenza terroristica ha visto l’estensione di
tradizionali strumenti di prevenzione anche in capo ai servizi di informazione
695.
692
PALAZZO F., Contrasto al terrorismo, diritto penale del nemico e principi fondamentali, in Questione Giustizia, 2006, p. 670.
693 Cfr SALVI,Garanzie funzionali, responsabilità e controllo per dare una svolta ai servizi di intelligenze, in GDir, 2006, 31, pag. 11.
694 Mentre la legge era ancora in fase di approvazione: CORNELI,Servizi segreti: più spazio a Palazzo Chigi per coordinale le operazioni sul campo, in GDir, 2007, 9, pag. 10. Per un commento a caldo alla legge si veda Servizi segreti:un intervento bipartisan che modifica l’organizzazione e i controlli, in G.dir, 2007, 40,12.
Tradizionalmente, come detto, l’ambito di intervento dei servizi di informazione era
quello concernente la raccolta e la gestione delle informazioni utili alla tutela della
difesa militare e della sicurezza dello Stato, che restava ben distinto da quello di tutela
dell’ordine pubblico e di prevenzione dei reati, tipico della polizia di sicurezza.
Oggi, quando si tratta di prevenire complesse attività criminali di natura eversiva o
terroristica (anche di rilievo internazionale), possono assumere particolare importanza le
informazioni raccolte e le attività svolte dagli apparati dei servizi di sicurezza “interna”
(un tempo il SISDE, oggi l’AISI), ai quali spetta il compito di “ricercare ed elaborare
nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di
accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni
democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni
attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica” (art. 7 della l.
124/2007).
E come in passato, atteso lo scopo di salvaguardia delle istituzioni democratiche,
in relazione alle attività dei servizi di sicurezza si pone il problema della garanzia dei
diritti fondamentali. A maggior ragione, poiché i funzionari oggi attendono anche a
servizi di tradizionali strumenti preventivi, tipici delle operazioni di polizia. Ad esempio
l’art. 4 della l. n. 155/2005 estende il citato regime delle intercettazioni preventive anche
al personale appartenente ai servizi, su richiesta del Presidente del consiglio o dei
direttori dei servizi stessi, al fine della “prevenzione di attività terroristiche o di
eversione dell’ordinamento costituzionale” (di recente, si ricorda, i vertici dei servizi
segreti sono stati coinvolti dalle vicende giudiziarie relative all’illegittimo
“prelevamento” dell’egiziano Abu Omar, imam della moschea milanese)
696.
Proprio per agevolare tale attività di prevenzione, la 1.124/2007, artt. 17 e 18, ha
introdotto una speciale causa di giustificazione
697. Sotto il profilo sostanziale, l’art. 17
dispone che “fermo quanto disposto dall'art. 51 cp, non è punibile il personale dei
servizi di informazione per la sicurezza che ponga in essere condotte previste dalla
legge come reato, legittimamente autorizzate dei volta in volta in quanto indispensabili
alle finalità istituzionali ditali servizi, nel rispetto rigoroso dei limiti di cui ai commi
2,3,4 e 5 del presente articolo e delle procedure fissate dall'articolo 18”.
Quanto alla clausola di salvezza, “fermo quanto disposto dall'art.5l cp”, si fa
notare che essa sottolinea il carattere speciale sussidiario dell’esimente in esame e, nel
contempo, garantisce la copertura agli agenti per eventuali condotte non previste dalla
nuova causa di giustificazione. In ogni caso, per completare il perimetro delle garanzie
funzionali, si auspica che i protocolli organizzativi delle agenzie prevedano la
contestuale attribuzione agli appartenenti ai servizi della qualifica di ufficiale o agente
di pubblica sicurezza ex art.23 della Legge istitutiva. Infatti, la legge prevede
espressamente che al personale in servizio presso gli apparati di intelligence non sia
possibile attribuire la qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria o di pubblica
sicurezza, salvo che “in relazione allo svolgimento di attività strettamente necessarie a
una specifica operazione dei servizi di informazione per la sicurezza o volte alla tutela
696 Si veda capitolo I del presente lavoro; GIUPPONI, Stato di diritto e attività di intelligence: gli interrogativi del caso Abu Omar, in Quad. cost., 2006, pp. 810ss.; nonché GIUPPONI, Il conflitto tra Governo e Procura di Milano nel caso Abu Omar, in Quad. cost., 2007, pp. 384 ss.; GIUPPONI., sicurezza personale, sicurezza collettiva e misure di prevenzione. La tutela dei diritti fondamentali e l’attività di intelligence, in www.forumcostituzionale.it
BIN, Democrazia e terrorismo, in Forum Quad. cost., all’indirizzo www.forumcostituzionale.it. 697 BRICCHETTI –PISTORELLI, Garanzie funzionali agli 007, in G.dir, 2007, 40, 59