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Il Negazionismo: Considerazioni preliminar

IL NEGAZIONISMO: STORIA DI UNA MENZOGNA

I. Il Negazionismo: Considerazioni preliminar

In questo capitolo viene affrontata la tematica delicata del fenomeno del Negazionismo, una delle forme più emblematiche di odio e di discriminazione mai applicata nei confronti dell’essere umano. In questa sede non si cercherà solo di tutelare la mera memoria storica, dal momento che sono in gioco interessi come la dignità di interi popoli che hanno subito violenze, discriminazioni, soprusi e autentici genocidi che vengono oltretutto negati, ma si cercherà di fare maggiore chiarezza, analizzando nel dettaglio tale fenomeno, tramite un'ampia panoramica dei vari provvedimenti normativi che sono stati applicati dal legislatore per porre fine a questa forma di menzogna. Il significato a livello simbolico di questo fenomeno è veramente rilevante, con la presa di coscienza che prenderselo a proprio carico, significa valutare questo problema caratterizzato dal fondamentalismo violento che ha colpito il popolo ebraico in quanto tale. La proposta di legge che viene introdotta in materia di negazionismo non inserisce nuove fattispecie di reato, ma si concentra sulla tematica dei potenziali limiti che possono incontrare le varie fattispecie penalistiche rispetto all’art. 21.

Tuttavia, risulta utile, elencare tutta una serie di sentenze emesse dalla Corte Costituzionale che hanno affrontato di più la questione. Si parla per esempio della sent. n.1del 1957 che riguardava l’apologia di fascismo introdotta dalla legge Scelba la n. 645del 1952 con il divieto di riorganizzare il disciolto partito fascista in ogni forma, la sentenza n. 74 del 1958 che ha dato un interpretazione in chiave restrittiva anche al divieto delle mere manifestazioni del partito fascista o anche le varie riorganizzazioni naziste( art 5 l. n. 645 del1952). La Corte costituzionale ha affrontato anche la problematica inerente alla pubblicazione o diffusione di notizie non vere o alterate ma soprattutto se potessero essere interpretate come manifestazione del pensiero. Tutto ciò è affrontato nella sent. n. 19 del 1962 con

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riguardo all’art 656 del cod. pen che riguardava la pubblicazione o la diffusione di notizie false e tendenziose, volte a turbare l’ordine pubblico. Il tutto si conclude con la Corte che dichiara che anche la libertà di manifestazione del pensiero incontra un limite nell’esigenza di prevenire o far cessare tutti i turbamenti legate

all’ordine pubblico.57Tuttavia prima di analizzare, da un punto di vista legislativo

il Negazionismo pare opportuno delineare, seppur sommariamente, il fenomeno stesso.

Il Negazionismo è un filone di pensiero marginale, socialmente parlando, limitato all’Occidente anche se, in via diretta, i vari media tendono a darne ampia diffusione. Il Negazionismo è quella corrente pseudostoriografica che non si limita a reinterpretare determinati fatti della storia in modo contrario a quello comunemente accettato dagli storici (c.d. “revisionismo”), ma si spinge fino a negare la realtà storica di alcune vicende. Il concetto stesso di Negazionismo fa riferimento, a quell’insieme di teorie ed affermazioni che in via diretta provano a negare che la Shoah sia mai esistita. I sostenitori dello stesso negazionismo si dichiarano interessati a rivedere tutti gli studi attuali, dandone epiteti come ‘Olocaustomania’ o anche ‘Menzogna Olocaustica’. Le origini di tale fenomeno, risalgono a ridosso del processo di Norimberga e della formazione dello stato di Israele. Due tra i maggiori esponenti del negazionismo sono David Irving, dell'Insitute for Historical Review, e Robert Faurisson, dell'Università di Lione. Irving negò molti dei punti fondamentali dell'Olocausto, tra i quali, il coinvolgimento di Hitler nella seconda guerra mondiale e l'esistenza e l'utilizzo delle camere a gas. Irving parlò della sua teoria sul non-coinvolgimento di Hitler nel suo libro Hitler's War, che fu bandito in molti stati.

Per quanto riguarda le camere a gas, sosteneva che esse furono costruite solo in seguito alla seconda guerra mondiale e quindi quelle che sono arrivate a noi, all'interno dei campi di concentramento, sono solo dei falsi. Faurisson è ricordato soprattutto per aver negato l'esistenza delle camere a gas sostenendo che, anche se

57 Cfr. A.C 2874, Dossier n151., Introduzione dell’aggravante di Negazionismo, 7 Ottobre 2015,

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esistevano, erano impiegate esclusivamente per uccidere le pulci che infestavano i

campi.Il principale esponente del negazionismo in Italia è Carlo Mattogno, nato a

Orvieto nel 1951 e membro dell’Institute for Historical Rewiew. Nel 1985 ha scritto numerosi libri pubblicati ad esempio dalle “Edizioni AR”, di proprietà di Franco Freda, dalla casa editrice “Effepi” di Genova o dalla casa editrice “Sentinella d’Italia” della destra radicale italiana. Tra questi, Il mito dello sterminio ebraico, in

cui nega che lo sterminio degli ebrei sia mai esistito.58Le tesi negazioniste sono

varie, articolate e numerose, tutte, tuttavia, facenti capo ad una vera e propria ideologia GIUDENCENTRICA o meglio in una autentica lettura dei fatti storici che vedono sempre e comunque, gli ebrei come punto centrale degli avvenimenti. Le affermazioni più gravi che sono state fatte nel corso di questi anni sono il fatto che non sia mai esistita la volontà da parte dei nazisti di sterminare gli ebrei, di rinchiuderli in campi di concentramento, che non siano mai esistite camere a gas per uccidere gli ebrei, che il numero degli ebrei morti durante la Seconda Guerra Mondiale fossero inferiore a quanto si ritiene, che la narrazione della Shoah fosse un artificio mirato e pensato per giustificare la costituzione dello Stato di Israele nel dopoguerra per così anche giustificare i crimini commessi dagli eserciti e dai governi alleati durante la Seconda Guerra Mondiale.

Oltre a queste tesi centrali, esistevano tutta una serie ulteriore di affermazioni ricorrenti, che venivano intese e poi erette a principi cardini ermeneutici come quella secondo la quale gli ebrei non sarebbero stati sterminati ma gli stessi sarebbero emigrati nell’Urss e negli USA facendo poi perdere le loro tracce; altri negazionisti sostengono, poi, che i pochi ebrei giustiziati lo sono stati in quanto criminali, e non per la loro appartenenza razziale fino a giungere a sostenere l’assenza più totale di prove concrete che testimonino in forma effettiva lo sterminio di massa del popolo ebraico sulla base di presunte contraddizioni presenti nei calcoli demografici della storiografia ufficiale. In conclusione i negazionisti sostengono che lo sterminio di massa avvenuto durante la seconda guerra mondiale, sia solo un invenzione di natura propagandistica. I sostenitori di questo tipo di

58 Cfr. Lettera di informazione., Anno I, numero 8-10, Dicembre 2014, Il Negazionismo, pp.1.pp.3,

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approccio chiedono riscontri oggettivi riguardanti il fenomeno della Shoah e quanto

accaduto durante la seconda guerra mondiale.59I valori si invertono, si fa prevalere

il falso sul vero, la finzione sulla realtà, creando così un mondo artificiale posto sullo stesso piano di quello reale, raccontando fatti storici ma allo stesso tempo negandoli facendo divenire, chi compie tale gesto, un vero e proprio assassino della

memoria del diniego storico60.

Le teorie negazioniste, basano tutta la loro veridicità, sulla confutazione dei documenti e delle testimonianze riguardanti il genocidio risalente alla seconda guerra mondiale. In primo luogo essi operano una drastica selezione sul materiale documentario di partenza, procedendo con un metodo “negativo” scegliendo, cioè, quelle più facilmente contrastabili. Si assiste così ad una vera e propria selezione di prove, da parte degli esponenti del negazionismo, i quali arrivano anche a negare l'esistenza di alcune di esse. Quando devono esporre un'argomentazione facendo uso di una testimonianza "avversaria", i negazionisti, la isolano dal suo contesto in modo da renderla più vulnerabile ai loro attacchi e vi trovano errori e contraddizioni spesso inesistenti. Quello che i negazionisti propongono sarebbe dunque una decostruzione, una dissezione degli studi storiografici, e delle testimonianze dirette, per trovarvi, talvolta in modo veramente forzato, delle contraddizioni e per porre l'accento su eventuali errori o imprecisioni (reali o inesistenti). Talvolta i negazionisti hanno persino inventato testimonianze da portare a loro favore. Nelle loro esposizioni, i negazionisti puntano molto sulla dialettica e sulla retorica. Facendo così, assumono infatti, un tono professionale e adeguato, magari con una buona capacità di catturare l'attenzione e di ammaliare con le parole, arrivando così a convincere gli ascoltatori più sprovveduti e non molto informati sugli argomenti trattati.

Tratteggiato nelle sue linee essenziali il fenomeno da un punto di vista, per così dire, fattuale, è tempo di addentrarsi in un’analisi del quadro normativo attuale. Punto di partenza di qualsivoglia riflessione in materia ,dev’essere necessariamente il contesto europeo. In relazione alle risposte fornite dai singoli ordinamenti

59 Cfr. Vercelli C., Il Negazionismo, Affermazioni assurde negano l’evidenza dello sterminio degli

ebrei per mano nazista, 2013,laterza editore,pp.36 a. p. 42

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nazionali, uno dei primi Stati europei a varare una legge contro la negazione dei crimini compiuti dal Nazionalsocialismo, è stata l’Austria, nel 1945, tuttavia la prima legge che cita in forma diretta la negazione della Shoah- Holocuast denial è quella dello stato d’Israele emanata nel 1986. Sempre a livello europeo, la Germania prevede, nel proprio codice penale una fattispecie di reato volta a punire la c.d. Auschwitzlüge , in cui si punisce chi pubblicamente o in una riunione, approva, nega o minimizza le azioni commesse durante il periodo nazionalsocialista contemplate dal § 6 comma 1 del codice penale internazionale in maniera idonea a turbare la pace pubblica. In Francia una norma ad hoc sul negazionismo è stata introdotta all'articolo 24-bis della legge 29 luglio 1881 sulla libertà di stampa dalla cosiddetta Loi Gayssot. Questa norma punisce, con la pena della reclusione (un anno) e l'ammenda, chi contesta pubblicamente i crimini contro l'umanità, come definiti dall'articolo 6 dello Statuto del Tribunale militare internazionale annesso all'Accordo di Londra dell'8 agosto 1945, che sono stati commessi tanto da membri di un'organizzazione dichiarata criminale ai sensi dell'articolo 9 dell'Accordo citato, quanto da un individuo che sia stato dichiarato colpevole di predetti crimini da una giurisdizione francese o internazionale.

Venendo a considerare il contesto spagnolo, l’art. 607, comma 2, c.p. puniva con la detenzione fino a due anni la diffusione attraverso qualsiasi mezzo di idee o dottrine che neghino o giustifichino i delitti tipizzati nel comma precedente di quest’articolo, o pretendano la riabilitazione di regimi o istituzioni che proteggono pratiche che generano questi stessi delitti. Si può qui notare che il legislatore spagnolo s’è limitato a incriminare la semplice negazione o giustificazione di tali crimini. Va, però, sottolineato che su tale norma è intervenuto il Tribunal Constitucional, che ne ha dichiarato la parziale incostituzionalità dal momento che considerava tale fenomeno come una semplice forma di libertà di espressione. Da notare che le leggi contro il negazionismo sono state inserite, altresì, nei codici penali della Repubblica Ceca, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Romania, Slovacchia.

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Non sono, mancati aspetti di criticità sull’introduzione del reato di negazionismo, sulla base del possibile contrasto dello stesso con i principi fondanti i vari ordinamenti, e pertanto vi è stato chi si è domandato se fosse opportuno prevedere tale fattispecie. La problematica riguarda essenzialmente il fatto di capire se la battaglia contro il negazionismo debba essere combattuta con le armi del diritto oppure con le armi della storia e della cultura. Punto fermo, tuttavia, è l’obiettivo di eliminare tale fenomeno non tanto però per i valori malsani mostrati, ma per gli

eventuali effetti che da queste idee potrebbero derivare.61

A livello internazionale molteplici enti hanno nel tempo, adottato soluzioni contro la negazione e contro la banalizzazione della Shoah, si pensi a Stoccolma con la dichiarazione del forum internazionale sull’Olocausto del 26-28 Gennaio del 2000, e poi lo stesso parlamento europeo e le varie organizzazioni dell’ UE per i vari diritti umani hanno emanato risoluzioni contro la negazione della Shoah. Nel 2005 ad esempio, il centro europeo per il monitoraggio di razzismo e xenofobia con sede a Vienna ha esteso, per la prima volta, una dichiarazione di antisemitismo dove si sottolinea che negare il fatto, o anche la stessa intenzionalità del genocidio del popolo ebraico compiuto dal popolo tedesco, è una forma di antisemitismo. Le Nazioni Unite, il 27 gennaio del 2005, hanno deciso di instituire la giornata internazionale di commemorazione in ricordo delle vittime dell’olocausto, e poi due anni dopo l’assemblea dell’ONU ha votato una risoluzione di condanna per ogni forma di negazione dell’Olocausto.

Tra gli strumenti del diritto pattizio emerge in particolare la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), adottata a Roma nel 1950. Della stessa viene in rilievo, in particolare, l’art. 10 che come risaputo, tutela la libertà di opinione e la libertà di comunicare o anche di ricevere informazioni o idee. Il secondo comma precisa che tale diritto non è assoluto ma sottoponibile a limitazioni, poiché esso comporta dei precisi doveri e delle ben individuabili responsabilità, che può essere limitato in ossequio al principio di legalità in base ad alcune formalità, condizioni,

61 Cfr. Bonfanti R., Negazionismo , una battaglia , una battaglia da combattere, ma con quali armi?

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restrizioni, o sanzioni, quando ciò sia necessario per la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale o l’ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, etc., riferendosi sia alle idee innocue che a quelle che hanno potenzialità lesive di beni giuridici, come nel caso delle idee negazioniste che potrebbero, a seconda della loro portata e della consistenza, intaccare in maniera più o meno ampia uno di questi beni giuridici.

Nella valutazione dei requisiti anzidetti, la Corte concede agli Stati un certo margine di apprezzamento, in ragione della loro vicinanza fisica e culturale al luogo del fatto, che dovrebbe assicurare una stima più affidabile dei bisogni della comunità. Per completare il quadro dei vincoli sovranazionali incombenti sui legislatori nazionali, risulta doveroso ricordare che l'Unione europea è a sua volta intervenuta approvando, dopo una lunga gestazione, la Decisione quadro 2008/913/GAI. Nell’aprile del 2008, difatti, la stessa Unione europea ha chiesto a tutti gli stati europei, di introdurre norme di carattere penale contro il razzismo e

norme contro la negazione della Shoah.62 Nel preambolo della Decisione si

legge: l’azione comune 96/443/GAI dovrebbe essere abrogata, dato che, con l’entrata in vigore del trattato di Amsterdam, della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, nonché della presente decisione quadro, essa risulta superata.

L’art. 1 di tale Decisione-Quadro chiede agli Stati membri di punire l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra come definiti agli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, nonché dei crimini definiti dall’articolo 6 dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale, allegato all’Accordo di Londra dell’8 agosto 1945, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone o un membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione,

62 Cfr, Lettura di informazione., Il Negazionismo, Anni I-n.8, 10 Dicembre 2014,pp.10. consultabile

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all’ascendenza o all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto ad istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro.

Quanto al “peso giuridico” di tale strumento negli ordinamenti nazionali, si rammenta che, ai sensi dell’art. 34 TUE le Decisioni-Quadro, sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi. Venendo a valutare il risultato da ottenere, è evidente che l’Unione Europea ha dato un forte segnale a favore dell’incriminazione del fenomeno negazionista, ma con alcune importanti limitazioni. Infatti, già il primo comma dell’art. 1 precisa che le forme di negazione e minimizzazione grossolana dei crimini specificati sono punite solo quando i comportamenti siano posti in essere in modo da istigare alla violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro. Il concetto è inoltre ribadito dal secondo comma, il quale prevede che ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri possono rendere punibili soltanto i comportamenti atti a turbare l’ordine pubblico o che sono minacciosi, offensivi o ingiuriosi. Evidentemente, la preoccupazione dell’UE, è quella di evitare l’istituzione dei c.d. reati di opinione, venendo a punire unicamente fatti concretamente offensivi per l’ordine pubblico. Ai sensi dell’art. 10 della predetta Decisione-Quadro, gli Stati Membri avrebbero avuto tempo fino al

28.11.2010 per adeguarsi a tale intervento normativo.63

La Decisione quadro, anche a causa dell’eterogeneità degli approcci europei in materia, non pone dei vincoli particolarmente stringenti agli Stati. Al di là di queste considerazioni di carattere istituzionale e normativo, la decisione quadro non sembra produrre effetti giuridici dirompenti sul panorama europeo soprattutto a causa del suo carattere compromissorio, che fotografa l’esistente frattura tra gli Stati dove il negazionismo è punito in sé e quelli dove, viceversa, sono richiesti elementi di pericolosità ulteriori. Questa scarsa vincolatività sul piano strettamente giuridico solleva interrogativi sulle ragioni sottese alla sua approvazione. Vi è

63 Cit. Bonfanti R., Negazionismo una battaglia da combattere ma con quali armi?, 10 Febbraio

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difatti chi sostiene che la criminalizzazione del negazionismo risponda a motivazioni prevalentemente simboliche. La decisione quadro 2008/n.913 ha dunque cercato di bilanciare istanze di politica criminale contrapposte: da un lato essa crea uno strumento di freno all’aumento di alcuni fenomeni di razzismo e xenofobia e dall’altro circoscrive il pericolo di condanne sempre più esemplari ed emblematiche, ma difficilmente “efficaci e dissuasive”. Tuttavia per conoscere l’effettiva incidenza della decisione quadro sulla problematica esaminata non resta che aspettare che gli Stati inizino ad attuarne le previsioni, ricordando che in alcuni di essi si dovrà introdurre un reato inesistente, come è stato fino a poco tempo fa per l’Italia.