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La sentenza n.4573 del 19 Ottobre 2015 (Caso Erri de Luca ) emessa dal Tribunale di Torino

II. I reati di opinione nella disciplina giuspenalistica

2.1 La sentenza n.4573 del 19 Ottobre 2015 (Caso Erri de Luca ) emessa dal Tribunale di Torino

In tema di reati di opinione , viene presa in considerazione in particolar modo il caso che ha coinvolto il noto scrittore Erri de luca , il cosiddetto caso de Luca. Lo scrittore infatti è stato sottoposto a processo , per aver dichiarato nel corso di un’intervista le seguenti frasi : “la TAV deve essere sabotata, le cesoie servono,

e sono utili a tagliare le reti” e per aver inoltre in un’altra occasione, ribadito : “Resto convinto che la TAV sia un’opera inutile e continuo a pensare che sia giusto sabotare quest’opera”. Per l’organo della Pubblica accusa , esisterebbe un

forte legame tra queste dichiarazioni e gli attacchi perpetrati da questi soggetti appartenenti al Movimento NO-TAV ai danni delle imprese che gravitavano attorno al cantiere di Chiomonte.

In particolare, il teorema dell’accusa si fondava sul fatto che De Luca, utilizzando il termine “sabotare”, avesse indotto così ad una precisa istigazione di violenza. L’attitudine istigatrice delle parole utilizzate , risiedeva nel fatto che Erri De Luca non era un quisque de populo quindi una persona qualunque , bensì un soggetto conosciuto , uno scrittore di fama, che ha aderito all’opposizione TAV fin dal 2005. Il Pm sosteneva di conseguenza che quando il signor De Luca parlava , le sue parole avevano quindi un peso determinante, soprattutto sul movimento, e soprattutto se rapportate ai destinatari.

L’attività di istigazione imputata allo scrittore, a detta del Pubblico Ministero, soddisfaceva altresì i requisiti di concretezza ed attualità che la Consulta riteneva necessari ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’art. 414 c.p. (Corte Cost., sent., 23 aprile 1974, n. 108). Il Pubblico Ministero, prendeva in considerazione anche il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero ,cristallizzato come è noto, oltre che nell’art. 21 della Costituzione repubblicana, anche nell’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo: infatti sosteneva, che questo diritto tuttavia poteva entrare in gioco sempre e solamente se non entravano in gioco altri beni costituzionalmente protetti. Il diritto alla libertà di

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manifestazione del pensiero incontrava secondo l’accusa , l’invalicabile limite della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico nonché della prevenzione alla commissione di reati. Proprio la difesa dell’ordine e la prevenzione del crimine, venivano peraltro indicati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo come limiti fondamentali alla libertà di espressione. Il Pubblico Ministero ricordava, inoltre , una pronuncia in cui la Corte affermava che solo se le parole usate non fanno appello alla violenza, alla resistenza, all’insurrezione, la restrizione alla libertà di espressione non potrà essere ritenuta necessaria.

Quest’ultimo aggiungeva pure che De Luca qualora non avesse voluto essere accusato del reato di istigazione a delinquere , poteva benissimo fare riferimento a un altro modo di parlare ; ma nel momento in cui lui stesso asserisce le seguenti parole : “ No, per far crollare quelle emblematiche mura che sono le recinzioni

del cantiere, occorrono le cesoie, occorre il sabotaggio, occorrono quelle bombe molotov” pare ovvio che , attraverso queste parole , vi era l’incitamento e

l’istigazione a commettere quei delitti. Tuttavia Erri De Luca aveva reso spontanee le sue dichiarazioni affermando, che era incriminato per un articolo del codice penale che risale al 1930 e a quel periodo della storia d’Italia. Tuttavia egli stesso considerava quell’articolo superato dalla successiva stesura della Costituzione della Repubblica.

De luca dichiarava fermamente questo : “Sono in quest’aula per sapere se quel

testo è in vigore e prevalente o se il capo d’accusa può sospendere e invalidare l’articolo 21 della Costituzione”. Continua nel suo discorso asserendo che era

incriminato per aver usato il verbo sabotare, e lo considerava nobile e democratico; nobile perché pronunciato e praticato da figure come Gandhi e Mandela con enormi risultati politici, e democratici, perché apparteneva fin dall’origine al movimento operario e alle sue lotte. De Luca difendeva tuttavia l’uso legittimo del verbo sabotare nel suo significato più efficace e ampio, dichiarando di essere disposto a subire una condanna per il suo impiego, ma non a farsi censurare o ridurre la lingua italiana. Concludeva, confermando la sua convinzione che la linea dell’alta velocità in Val di Susa andasse ostacolata,

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impedita, intralciata, dunque sabotata, per legittima difesa della salute, del suolo, dell’aria, dell’acqua di una comunità minacciata. Alla fine le frasi pronunciate da Erri De Luca ad avviso del Tribunale di Torino , non erano idonee a istigare attualmente e concretamente qualcuno a commettere reati contro il cantiere in Val Susa ecco perché quest’ultimo, è stato assolto dall’accusa di istigazione a delinquere .

Per il giudice Immacolata Iadeluca il fatto non sussisteva. Secondo il giudice, doveva infatti essere valutato il contesto nel quale si calavano le parole . Per una condanna per istigazione a delinquere, in sostanza, doveva esserci il requisito dell’idoneità della condotta a turbare l’ordine pubblico, elemento che costituiva il vero e proprio punto di confine tra la libertà di manifestazione di pensiero e l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico. La pena scattava solo nel caso in cui le condotte presentassero in una forza di persuasione molto forte a tal punto da poter stimolare nel pubblico la commissione di altri delitti del genere. Il giudice affermava che il contesto nel quale si calavano le parole di De Luca ,erano all’interno di interviste rilasciate a testate generaliste rivolte a un pubblico vasto del tutto variegato che non avevano un particolare interesse verso il tema Tav. Tuttavia la sentenza è stata accolta dagli applausi dei numerosi No Tav presenti in tribunale a Torino. De Luca commentò dopo la pronuncia del dispositivo della sentenza, dicendo che è stata impedita un’ ingiustizia. Lo scrittore affermò anche di sentirsi tornato un cittadino qualunque , dicendo però che la Valle di Susa restava una questione che lo riguardava. L’intera vicenda si è conclusa definitivamente il 7 Marzo del 2016 quando il caso di Erri de Luca è stato archiviato dal momento che non era stato presentato alcun tipo di ricorso contro l’assoluzione in primo grado dall’accusa di istigazione .