2.1 Comprehensive Assessment
2.1.2 Asset Quality Review (AQR)
2.1.2.2 Il quadro regolamentare di riferimento
L’attivazione del processo dell’AQR è stata organizzata per assicurare una completa valutazione degli elementi che potrebbero generare un impatto sul capitale detenuto dalle banche e sui requisiti patrimoniali minimi richiesti.
Per ciò che riguarda i rischi di credito, i requisiti patrimoniali minimi richiesti sono calcolati applicando una ponderazione in base al peso delle attività sottoposte a tale tipologia di rischio. Secondo il Comitato di Basilea, una parte del patrimonio (accantonato in precedenza a fronte di impegni rischiosi) non può più essere disponibile, per cui è richiesto un ulteriore accantonamento di patrimonio di base per coprire una determinata percentuale di RWA.
I requisiti patrimoniali minimi relativi al rischio di mercato29 possono essere determinati in maniera standardizzata, attraverso una aggregazione dei requisiti per ogni tipologia di rischio di mercato, o applicando dei modelli interni specifici che effettuino controlli quotidiani dell’esposizioni al rischio di posizione, di cambio e di posizione sulle merci. Tali metodi considerano il requisito di capitale basato sul valore a rischio (VaR) e in condizioni di stress acuto (stressed VaR), viene calcolato ipotizzando un periodo ininterrotto di dodici mesi di tensioni finanziarie significative.
Relativamente ai rischi operativi, i requisiti patrimoniali minimi richiesti vengono calcolati attraverso differenti sistemi in base alla complessità organizzativa e alle dimensioni bancarie. Il metodo di base (Basic Indicator Approach -BIA) suggerisce di applicare un unico coefficiente regolamentare sul margine di intermediazione iscritto nel prospetto di Conto Economico del
29 Con esso si intendono i rischi di posizione, di concentrazione e di regolamento (se riferiti al singolo
portafoglio di negoziazione ai fini di vigilanza) e rischi di cambio e di posizione sulle merci (se riferiti all’intera composizione di bilancio).
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bilancio, il metodo standardizzato (Traditional Standardized Approach -TSA) invece, individua diversi coefficienti in base al business societario; mentre con i metodi avanzati (Advances
Measurement Approaches -AMA) la determinazione si basa su valori della perdita operativa o altri
elementi.
In aggiunta, l’accordo su Basilea III ha introdotto tra i requisiti patrimoniali il buffer anticiclico e il buffer di capitale aggiuntivo, un Leverage Ratio minimo (per ridurre il livello di indebitamento), il
Liquidity Coverage Ratio massimo (per contenere esborsi eccessivi di liquidità) e il Net Stable Funding Ratio (volto ad attivare il principio di matching patrimoniale).
Il concetto di CET 1, introdotto da Basilea III e attuato nell'UE attraverso il CRR e il CRD IV, mira ad aumentare la qualità, la coerenza e la trasparenza della base di capitale bancario a fronte delle esposizioni al rischio.
Il patrimonio ai fini di vigilanza, che deve consentire la copertura dei rischi di credito, di mercato e rischi operativi, non è equivalente al patrimonio (configurato da mezzi propri) predisposto ai fini contabili.
Secondo la normativa, il patrimonio bancario di vigilanza complessivo (Total Capital) è formato dal patrimonio di base (Tier 1) e il patrimonio supplementare (Tier 2). Il patrimonio primario di base è suddiviso nel patrimonio di qualità primaria (Common Equity Tier 1 o CET 1)30 e dal Tier 1 aggiuntivo31. Gli elementi a esso riferibili sono considerati di classe 1 solo se utilizzabili senza restrizioni nella copertura dei rischi o delle perdite subite, e se sono in grado di assorbire le perdite in condizioni di continuità di impresa (going concern). Il patrimonio supplementare32 è invece in grado di assorbire le perdite, solo nel caso in cui si verificasse una crisi (gone concern).
30 Esso è costituito dalle azioni ordinarie emesse dalla banca, dalla riserva sovrapprezzo azioni (che comprende
il sovrapprezzo derivante dall’emissione di strumenti compresi nel Common Equity), dalle riserve di utili non distribuiti, riserve palesi e di rivalutazione, da azioni ordinarie emesse da interessi di minoranza e dagli aggiustamenti regolamentari.
31 Esso è composto da strumenti subordinati di capitale che corrispondono dividendi o interessi, dalla riserva di
sovrapprezzo di strumenti di capitale emessi, da altre componenti di Conto Economico Complessivo accumulate, da fondi per rischi bancari generali e da altre riserve. Gli strumenti di capitale considerati, sono definiti annualmente dall’EBA per ciascuno stato membro, se emessi direttamente dall’ente attraverso autorizzazione dell’organo di gestione o del proprietario dell’ente, se sono versati interamente e l’acquisto di questi non avviene con finanziamento da parte dell’ente, se sono perpetui (ossia non possiedono data di scadenza o clausole di step-up o incentivi per il rimborso anticipato), se sono indicati separatamente in bilancio e se non ci sono trattamenti preferenziali per la distribuzione del pagamento.
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Esso è composto da strumenti emessi dalle banche (caratterizzati da una scadenza minima di 5 anni, con un ammontare ammortizzato in quote costanti e con l’assenza di clausole di step-up o di rimborso anticipato) e dalla riserva sovrapprezzo azioni di tali strumenti, da strumenti emessi da filiazioni consolidate e detenuti da soggetti terzi, da accantonamenti per perdite su crediti (detenuti per la copertura di perdite future, non quantificabili preventivamente, limitatamente a un massimo di 1,25 punti percentuali delle RWA calcolate con metodo standardizzato, mentre vengono esclusi quelli utilizzati a fronte di un deterioramento significativo di attività o passività) e da aggiustamenti regolamentari a esso riguardanti.
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L’insieme degli elementi delle tre categorie, sono considerati al netto dei relativi aggiustamenti regolamentari33, e sono soggetti a dei limiti in rapporto alle attività ponderate per il rischio: per il
Common Equity Tier 1 il valore deve corrispondere almeno al 4,50% delle attività ponderate per il
rischio, il patrimonio di base deve essere almeno pari al 6,00%, mentre il patrimonio di vigilanza globale deve essere almeno l’8,00%. I limiti sono stati introdotti in maniera graduale per le singole categorie34, mentre per il requisito minimo per il Total Capital resta costante all’8,00%. La differenza tra il requisito dell’8,00% e quello relativo al patrimonio di base, può essere colmata tramite componenti del patrimonio supplementare e attraverso tipologie di capitale di qualità più elevata.
A tal riguardo, l’esercizio dell’AQR si è discostato dalle richieste effettuate mediante il Regolamento CRR e la Direttiva CRD IV, ponendo dei vincoli superiori sui requisiti patrimoniali. Alle banche infatti, è stato richiesto di mantenere un Common Equity Tier 1 Ratio pari all’8,00%, come parametro di riferimento per evidenziare le possibili carenze patrimoniale e comunicare pubblicamente gli esiti del progetto.
“La soglia si può scomporre in un coefficiente per il capitale primario di classe 1 (Common Equity
Tier 1) pari al 4,50% e, in aggiunta, una riserva di conservazione del capitale (Capital Conservation
33 Gli aggiustamenti regolamentari (deduzioni e filtri prudenziali) riguardano:
- l’avviamento e le attività immateriali con perdita di valore o eliminate contabilmente: devono essere dedotte dal
Common Equity Tier 1(al netto delle passività per imposte differite connesse), ad eccezione dei diritti relativi all’attività di riscossione del pagamento delle rate o dei servicing dei mutui ipotecari, mentre le attività per imposte anticipate (DTA) che dipendono dalla redditività futura della banca vanno dedotte o compensate con passività per imposte differite (solo se autorizzata effettuata verso la stessa autorità fiscale);
- le riserve di copertura dei flussi finanziari di posizioni non valutate al fair value: devono essere escluse dal
Common Equity Tier 1in quanto lo rendono volatile e non prudenziale, per cui vanno dedotti gli importi positivi e aggiunti quelli negativi;
-vengono dedotte le differenze negative totali tra la consistenza (stock) degli accantonamenti e le perdite attese; -vanno decurtati proventi da cessione o redditi futuri attesi, che aumentano il patrimonio, connessi con operazioni di cartolarizzazione;
-le plusvalenze e le minusvalenze non realizzate sulle passività finanziarie valutate al fair value (dovute da variazioni di merito di credito), vanno eliminate;
-vengono incluse interamente le passività di piani previdenziali a prestazione definita, mentre le attività vengono dedotte al netto di passività per imposte differite;
-gli investimenti in azioni proprie vengono dedotti indifferentemente dal fatto che esse appartengano al portafoglio bancario o di negoziazione, per evitare una doppia valutazione (lo stesso per quelli nel Tier 1 aggiuntivo e dal patrimonio supplementare);
- le partecipazioni incrociate tra attività bancarie finanziarie e assicurative devono essere dedotte integralmente. Essi sono stati applicati agli elementi del patrimonio in maniera graduale, per il 20,00 % dal 1 gennaio 2014, 40,00 % per il 2015, 60,00 % per il futuro 2016 e al 100,00 % nel 2018.
34 I requisiti minimi relativi al Common Equity Tier 1 e al patrimonio di base, saranno introdotti
progressivamente tra il 1° gennaio 2013 ed il 1° gennaio 2015. Dal 1 gennaio 2013 il requisito minimo per il Common
Equity Tier 1 è stato innalzato da 2,00 al 3,50 % mentre il requisito minimo per il patrimonio di base è passato da 4,00
al 4,50 %. Dal 1 gennaio 2014 è aumentato al 4,00 % per il Common Equity Tier 1 e al 5,50 % per il patrimonio di base; infine dal 1 gennaio 2015 i requisiti minimi sono stati elevati al 4,50 % per il Common Equity Tier 1 e al 6,00 % per il patrimonio di base.
30 Buffer) del 2,50%. Sarà inoltre richiesta una maggiorazione dell’1,00% per tenere conto della
rilevanza sistemica delle banche considerate significative ai sensi del regolamento sull’MVU. Questo coefficiente totale per il capitale primario di classe 1, pari all’8,00%, costituirà il requisito patrimoniale minimo per tutte le banche sottoposte alla valutazione approfondita. È calcolato sulle attività ponderate per il rischio risultanti dall’esame della qualità degli attivi, ivi incluso qualsiasi aggiustamento che si possa rendere necessario nelle ponderazioni di rischio. In questo contesto, il coefficiente di leva finanziaria fornirà informazioni aggiuntive per la valutazione degli esiti”. (EBC, 2013, p. 10)
Basilea III ha inoltre introdotto il concetto di buffer di conversione del capitale, secondo il quale le banche dovrebbero adottare sistemi di accantonamento di capitale per far fronte a eventuali perdite future. L’elemento in oggetto (applicato su base consolidata) è teso a moderare la prociclicità e, per tal motivo, dovrebbe sempre eccedere i requisiti patrimoniali minimi richiesti, soprattutto nelle fasi in cui non sussistono turbolenze. La modalità di composizione di tale riserva, viene scelta dalla banca tra la minor distribuzione di utili35, il riacquisto di azioni proprie, i pagamenti in bonus verso il personale e la raccolta di nuovo capitale dal settore privato. Il buffer di conservazione di capitale è pari al 2,50% delle attività ponderate per il rischio e sarà imposto in forma graduale dal 1 gennaio 2016 a partire dallo 0,625% delle RWA, con un aumento dello 0,625% ogni anno fino a raggiungere nel 2019 il 2,50%. È buona norma procedere direttamente all’adozione del buffer fin da subito, garantendo una buona operatività bancaria, soprattutto se sussiste una eccessiva espansione creditizia e se il patrimonio è superiore al requisito patrimoniale minimo, ma non abbastanza da riuscire a raggiungere l’obiettivo del 7,00% (valore minimo tra il requisito del Common Equity Tier
1 e il buffer).
Nel caso in cui non si raggiungesse il 2,50%, le banche dovrebbero sottostare a dei vincoli di distribuzione del capitale.
I coefficienti minimi di conservazione del capitale vengono pesati in base ai coefficienti del
Common Equity Tier 1: se il CET 1 Ratio è compreso in un intervallo tra 4,50 e 5,125%, il
coefficiente di conservazione è pari al 100,00% degli utili (per far fronte alla scarsa disponibilità di
35 Nel caso in cui la situazione bancaria presenti valori inferiori alla soglia minima, non è considerato
accettabile una continua distribuzione della stessa percentuale dei dividendi solo perché sono convinti nella crescita futura del valore societario, ma devono utilizzare tali utili per costruire il buffer in quanto sono gli azionisti stessi a dover sopportare il rischio, e non gli obbligazionisti. Un altro comportamento errato, che attraverso la regolamentazione si sta cercando di evitare, è relativo alla trasmissione di informazioni distorte rispetto alla reale solidità finanziaria dell’impresa, facendo intendere che l’impresa sia in grado di pagare dividendi nel momento in cui bisognerebbe invece provvedere al loro accantonamento. A livello del sistema bancario, le politiche egoistiche potrebbero essere così ampliamente diffuse dalle banche fino a portare ad una alterazione globale della realtà e allo scoppio di una crisi sistemica.
Qualora non si riuscissero a conseguire utili positivi ed il Common Equity Tier 1 Ratio fosse inferiore al 7,00%, non si potranno effettuare distribuzioni nette.
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capitale); tra una percentuale maggiore del 5,125 e 5,75% è pari all’80,00%; tra percentuale maggiore del 5,75 e 6,375% è pari al 60,00%; tra quest’ultimo valore e il 7,00% è pari al 40,00% e se maggiore del 7,00% è pari allo 0,00%36. Nella situazione in cui il CET 1 Ratio fosse pari all’8,00 % (dunque in grado di soddisfare tutti i requisiti patrimoniali minimi) e il Tier 1 aggiuntivo e di capitale supplementare fossero assenti, la banca sarebbe comunque soggetta a una totale impossibilità di distribuzione (coefficiente di conservazione quindi pari al 100,00 %); ciò deriva dal fatto che il coefficiente CET 1 comprende gli importi utilizzati per soddisfare il requisito minimo del 4,50%, escludendo il Tier 1 aggiuntivo impiegato per soddisfare il requisito del 6,00% relativo al patrimonio di base e quello dell’8,00% relativo al patrimonio di vigilanza complessivo.
Con l’obiettivo di inserire le banche nell’analisi del settore macroeconomico, nelle norme prudenziali è stato aggiunto il buffer anticiclico. Se si verificasse una fase di elevata crescita creditizia, correlata allo sviluppo di numerosi rischi sistemici, le ANC dovrebbero attivare il buffer su base occasionale, con l’obiettivo di tutelare il sistema bancario da potenziali perdite future. Esso è compreso tra lo 0,00 e il 2,50% delle RWA in funzione della situazione macroeconomica (valutata dalle Autorità), e dovrà essere soddisfatto solo attraverso il Common Equity Tier 1 fino a quando altre disposizioni del Comitato di Basilea non indichino l’utilizzo di un capitale differente. Le banche pertanto, sono sollecitate a effettuare scelte adeguate sulla composizione del patrimonio e a fornire indicazioni specifiche sulla scomposizione geografica delle esposizioni creditizie di ogni singola giurisdizione.
Il Comitato di Basilea inoltre, ha introdotto gradualmente un indice di leva finanziaria da inserire inizialmente come indicatore di osservazione semestrale, fino a farlo percepire come regola prudenziale a tutti gli effetti a partire dal 2018. Questa nuova richiesta è derivata dal fatto che alcune banche, pur evidenziando solidi requisiti patrimoniali basati sul rischio, possedevano una leva finanziaria eccessiva.
Il Leverage Ratio è composto dal rapporto tra il Tier 1 e il totale attivo non ponderato per il rischio. Nella fase di controllo strumentale esso è pari al 3,00% (valore minimo), con un limite massimo della leva finanziaria pari al 33,30%. Le poste dedotte dal patrimonio di base, devono essere detratte anche dalle attività non ponderate, per misurare gli elementi in modo coerente.
Un ulteriore indicatore di efficienza in fase di valutazione e di ricapitalizzazione (RWA Density), è dato dal rapporto tra le RWA rispetto alle attività non ponderate per il rischio.
36
In altre termini, la distribuzione degli utili (nell’esercizio successivo), l’acquisto di azioni proprie e i piani di
stock option non possono essere realizzati se il CET 1 Ratio si presenta nel primo intervallo, non possono superare il
20,00 % del totale nel secondo, il 40,00 % nel terzo, il 60,00 % nel quarto, fino a ottenere una completa possibilità di attuazione (a meno che non si vogliano effettuare tali operazioni attraverso un recupero di capitale direttamente dal settore privato).
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L’applicazione di tale requisito è stata ammessa al fine di contenere il grado di leva finanziaria e limitare il profilo di rischio del sistema bancario. Qualora la leva finanziaria fosse troppo esposta, si presenterebbero conseguentemente delle svalutazioni di alcuni elementi dell’attivo e una successiva erosione del portafoglio bancario.