• Non ci sono risultati.

2.2 I soggetti sottoposti a valutazione

2.2.1 Mandatory disclosure dei gruppi bancari

Nel presente studio, si è preferito approfondire l’applicazione dell’analisi della qualità degli attivi al massimo livello di consolidamento delle banche partecipanti. In linea generale, le banche appartenenti a un gruppo consolidato devono attenersi obbligatoriamente agli IAS/IFRS per la redazione del bilancio delle società con sede nel territorio europeo e/o quotate su un mercato regolamentato dell’UE.

L’introduzione dei suddetti principi, è stata determinata dalla volontà del miglioramento della qualità e della facilità di comparazione dei bilanci, attraverso l’inserimento di informativa qualitativa, organizzativa e procedurale (oltre che quantitativa) al fine di consentire l’individuazione di un quadro trasparente del sistema bancario.

Si è potuto constatare, tuttavia, che numerosi gruppi sottoposti a valutazione, posseggono controllate in altri stati subordinati alla stessa vigilanza; in tal caso le controllate non possono essere

43

esaminate separatamente, a meno che non rientrino individualmente tra i requisiti necessari per essere sottoposti a valutazione54.

Esistono pertanto delle eccezioni per cui un’entità controllata, appartenente a un gruppo bancario, è anche oggetto di valutazione individuale; per tal motivo nella identificazione degli attivi, possono essere stati conteggiati più volte i portafogli della controllata (sia dal punto di vista individuale sia come risultati della capogruppo). Tale meccanismo comporta una minima imprecisione, che in ogni caso viene regolata nella fase del calcolo dell’AQR-CET 1 % Aggiustato, attraverso una considerazione dell’effetto stimato come uno 0,20% del totale dell’aggiustamento.

Secondo l’Art. 48 del CRD IV, la Commissione Europea può presentare proposte di negoziazione con uno o più paesi terzi, relative alla vigilanza consolidata, per quelle situazioni in cui un’entità è appartenente a un gruppo con sede madre in un paese terzo, ovvero quando un ente è situato in un paese terzo con impresa madre ubicata in un paese appartenente all’UE.

Gli accordi sono volti in particolare, a garantire:

- che le autorità competenti degli Stati membri siano in grado di fornire le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata di enti, società di partecipazione finanziaria e società di partecipazione finanziaria mista situati nell'Unione, che hanno come filiazioni enti o enti finanziari situati in un paese terzo, o che vi detengono una partecipazione;

-che le autorità di vigilanza dei paesi terzi siano in grado di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza sulle imprese madri la cui sede centrale si trova sul loro territorio, che hanno come filiazioni enti o enti finanziari situati in uno o più Stati membri, o che vi detengono partecipazioni;

-che l'EBA sia in grado di ottenere dalle Autorità competenti degli Stati membri le informazioni ricevute dalle Autorità nazionali dei paesi terzi conformemente all'Art. 35 del Regolamento dell’UE n. 1093/2010.

Le succursali di banche non appartenenti alla UE, instaurate in paesi sottoposti a valutazione, pubblicano in tale paese una copia del bilancio d'esercizio della casa madre e, se presente, del bilancio consolidato (entrambi redatti secondo la legislazione del paese della società madre). Le succursali italiane di queste banche, se non hanno negoziato alcun tipo di procedura, devono

54

44

pubblicare in Italia delle informazioni supplementari riguardanti i bilanci delle singole succursali (redatti secondo le regole indicate dai principi contabili internazionali).

L’applicazione di normative comuni tra più società caratterizzate da un legame forte, porta a un ampliamento del sistema relazionale e comunicativo tra esse; allo stesso tempo migliorano le strategie legate alla predisposizione degli attivi, in quanto le azioni vengono integrate e collegate tra loro, evitando moltiplicazioni di operazioni non coerenti e inopportune.

L’esistenza di un gruppo tra più entità è richiesta nel momento in cui esiste una necessità di rappresentare in maniera veritiera e corretta la situazione economica e patrimoniale di un insieme di imprese tra loro collegate, che secondo l’Art.25 del Decreto Legislativo 127 del 1991, sono obbligate a redigere il bilancio consolidato. Con il termine “gruppo bancario” si identificano quei gruppi di società bancarie, finanziarie e strumentali iscritte all’albo tenuto dalle Banche Centrali Nazionali, o che siano società consolidate con il metodo proporzionale stabilito dallo IAS 3155 e che detengano una partecipazione pari o maggiore al 20,00% del capitale.

A capo del gruppo bancario sottoposto a valutazione, mantiene il controllo ed effettua il coordinamento delle attività la holding pura o mista; tale società definisce la linea strategica, il processo di pianificazione e controllo, gestisce il controllo del portafoglio e dei rischi a esso connesso e redige il bilancio consolidato. L’attività di investor relations è svolta centralmente attraverso il supporto di agenzie di consulenza esterne, utili anche nella fase di valutazione approfondita, al fine di trasmettere maggiori informazione ai principali stakeholders, quali investitori e risparmiatori.

Il sistema contabile introdotto dagli IAS è formato da diversi schemi di bilancio; tuttavia non è predisposta una forma strumentale specifica per rappresentare i valori richiesti56, bensì per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma sono indicati solo il livello di esposizione degli elementi minimi richiesti. Attraverso il Comprehensive Assessment, la formulazione del bilancio e degli altri allegati è stata indubbiamente sottoposta a variazione, per consentire una riclassificazione e riformulazione dei valori in maniera più adeguata e comprensibile in modo da garantire una maggiore omogeneità nei criteri di rappresentazione contabile tra i diversi gruppi bancari considerati.

55 Si applica sommando per ogni singola voce, i valori totali compresi nel bilancio d’esercizio della

controllante, con i valori compresi in quello delle controllate, in proporzione alla quota di percentuale detenuta dalla controllante. Con il metodo analitico-proporzionale, sono escluse le quote di reddito e di patrimonio netto di pertinenza della minoranza.

56 Gli unici riferimenti sulla forma, sono le disposizioni generali di rappresentazione dei valori tra le voci,

45

2.2.2 Il Bilancio Bancario Consolidato