• Non ci sono risultati.

CAPITOLO 4 I servizi sociali

4.3 Il ruolo del Terzo settore nei servizi sociali

Nell'ambito dei servizi sociali vi sono numerose disposizioni che riconoscono la particolarità del ruolo esercitato in questo campo dai soggetti appartenenti al Terzo settore.

Le organizzazioni che vi rientrano vengono considerate come l'espressione autonoma della volontà dei cittadini e della società civile e sono caratterizzate dal fatto che utilizzano i loro profitti per aumentare la quantità e migliorare la qualità dei servizi erogati.

La legge 328/2000 specifica all'art.1 che si affida agli Enti locali, alle Regioni e allo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di “riconoscere ed agevolare il ruolo degli organismi non

lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e

37 Tuttavia secondo P.D'Avena “il livello politico dovrebbe essere coinvolto solo

quando occorre assumere decisioni che riguardino tutto l'ambito territoriale e dettare gli indirizzi e che il ruolo del livello tecnico nell'ambito della

programmazione sia quello di svolgere tutta l'attività necessaria alla realizzazione delle scelte, lasciando alla sera politica solo queste ultime”, da

cap.3 “La programmazione sociale dopo la riforma costituzionale”, in A.Mari, “La programmazione sociale”, Maggioli Editore, 2012.

degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose”, i quali vengono

investiti della funzione di provvedere, insieme agli enti pubblici, alla gestione e all'offerta dei servizi in qualità di soggetti attivi nella progettazione e realizzazione concertata degli interventi onde realizzare “la promozione della solidarietà sociale”, oltre che la “valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei

famigliari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata”38.

A tale scopo, secondo l'art.5, co.2, della legge “ai fini

dell'affidamento dei servizi sociali, gli enti pubblici promuovono azioni per favorire la trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale”.

Da queste norme si delinea un sistema integrato di prestazione dei servizi sociali, nel quale l'attività degli enti pubblici è fortemente correlata con quella dei soggetti privati anche senza 38 L.328/2000, art.1, co.4 e5.

scopo di lucro e nel quale si evidenzia un regime di favore nei confronti dei soggetti del terzo settore.

A tale proposito è innegabile che il coinvolgimento di cittadini in forma associata per l'esercizio di attività di interesse generale consente non solo la piena attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ma anche la realizzazione di un sistema di servizi sociali che riesce a sfruttare appieno le risorse presenti sul territorio: infatti Comuni e soggetti del Terzo settore sono in grado di garantire un notevole contributo proprio per la conoscenza delle problematiche presenti nella zona di loro giurisdizione.

Il Terzo settore si conferma quindi un attore fondamentale del sistema dei servizi sociali e gli enti locali, oltre a fornire prestazioni attraverso le loro strutture, possono utilizzare queste organizzazioni non-profit per l'erogazione dei servizi ed il loro miglioramento, tant'è che molto spesso il lavoro sociale svolto da queste organizzazioni mostra, non solo una maggiore efficienza rispetto alle strutture pubbliche, ma anche una più precisa individuazione dei bisogni accompagnata da un'offerta maggiore di servizi.

Pertanto questo settore non svolge un ruolo sostitutivo delle istituzioni pubbliche ma un ruolo complementare e sussidiario,

sperimentando anche servizi innovativi nella realizzazione del principio di sussidiarietà.

Tale principio di sussidiarietà rappresenta il faro di orientamento della legge 328/2000 e di tutta la materia dei servizi sociali. Esso suggerisce la promozione dei soggetti più idonei a rispondere ai bisogni che insorgono e propone come fautori del bene comune non soltanto i soggetti istituzionali, ma anche quelli privati, di terzo settore e di privato sociale.

Con tale principio non si ha una “fuga” dall'amministrazione, ma al contrario è proprio dall'interno e all'interno del sistema amministrativo che esso può esplicare i suoi effetti, come criterio di ripensamento e di rinnovo dei fini e delle modalità dell'azione e dell'organizzazione amministrativa.

Si tratta quindi di una sussidiarietà orizzontale “concorrente”39,

dove pubblico e privato cooperano per lo svolgimento di attività di interesse generale e dove i Comuni continuano ad essere il motore della macchina sociale.

In questo modo tutte le istituzioni pubbliche non si trovano più a dover necessariamente esercitare un ruolo di supremazia nei confronti degli altri soggetti, bensì a svolgere una progettazione e programmazione condivisa per realizzare degli interventi di 39 Vedi R. Morzenti Pellegrini,“Manuale di legislazione dei servizi sociali”, pp.134

politica sociale.

A tale proposito il D.P.C.M. 30 Marzo 2001, all'art.7, titolato “Istruttorie pubbliche per la coprogettazione con i soggetti del Terzo settore”, dispone che “ al fine di affrontare specifiche

problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la coprogettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le Regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno”.

In base a tale disposizione nel momento in cui viene formulata la cosiddetta “istruttoria pubblica”, l'ente pubblico chiede ai soggetti del terzo settore una proposta organizzativa che indichi le modalità e i criteri di realizzazione, gli strumenti per il controllo e per il presidio della coprogettazione e della gestione del servizio. Pertanto la coprogettazione dei servizi tramite questa nuova procedura deve ovviamente rispondere all'esigenza di promuovere e sviluppare nuove forme di erogazione dei servizi e di esortare una maggiore offerta delle organizzazioni del Terzo settore. Si ha quindi una programmazione partecipata.

Oltre allo strumento delle istruttorie pubbliche, nel nostro ordinamento, ne sono presenti anche altri che vengono utilizzati per la coprogettazione nell'ambito dei servizi sociali.

4.4 Gli strumenti per la coprogettazione.