• Non ci sono risultati.

Il ruolo dell’Eurojust, dell’OLAF e dell’Europol

CAPITOLO III: LA TUTELA DEI MARCHI E LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

4. Il contrasto alla contraffazione ed autorità competenti

4.3 Il ruolo dell’Eurojust, dell’OLAF e dell’Europol

L’Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (in seguito Eurojust) trova la sua istituzione nel 2002359, con l’obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione giudiziaria penale tra gli Stati membri. Si compone di 27 Membri Nazionali, distaccati da ciascuno degli Stati Membri dell’Unione europea in conformità del proprio ordinamento giuridico, con qualità di magistrato del Pubblico Ministero, giudice o funzionario di polizia con pari prerogative. Tra le attività più di rilievo, di competenza dell’Eurojust, vi è la prevenzione dei conflitti di giurisdizione la risoluzione dei problemi di investigazioni concorrenti al fine di prevenire la formazione del bis in idem. Tale compito, seppur non vincolante per le autorità nazionali, deriva dagli artt. 6, lett. a), n. 2, e 7, lett. a), n. 2 della Decisione 2002/187/GAI, laddove le indagini e le azioni penali concernono almeno due Stati membri ex art. 3 della Decisione.

Per ciò che concerne l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (in seguito OLAF), esso è l’organo principale, all’interno del sistema UE, incaricato di reprimere le frodi ai danni dei contribuenti europei. Esso è stato istituito nel 1999360 ed opera, in particolare, «contro la

frode, la corruzione e ogni altra attività illecita degli interessi finanziari della Comunità europea»361. Si ritengono lesive nei confronti degli interessi finanziari dell’Unione tutte

quelle condotte che tendono all’evasione di diritti doganali e dell’IVA, o allo sviamento dei fondi europei destinati a specifiche attività. A tal fine, l’OLAF conduce indagini amministrative, sia “esterne” – ossia negli Stati membri e in alcuni paesi terzi con i quali l’Unione à ha concluso accordi di cooperazione – sia “interne” – all'interno delle istituzioni, organi e organismi istituiti dai trattati o sulla loro base362. Al termine di esse, l’Ufficio è tenuto a redigere un rapporto riassuntivo delle operazioni svolte, evidenziando le eventuali irregolarità riscontrate nonché il danno subito dall’Unione. Nell’ambito, così delineato, delle sue attività, l’OLAF svolge importanti azioni di contrasto alle frodi doganali e dunque all’ingresso nel territorio europeo di prodotti contraffatti. A partire dal febbraio 2012, invero, con il nuovo organigramma dell’Ufficio, è stata estesa la competenza di quest’ultimo in

359 Decisione n. 187 GAI del 28 febbraio 2002.

360 Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999. 361 Art. 1, reg. CE 1073/99.

362

merito alle indagini sui fatti di contraffazione in violazione di norme europee, indipendentemente dal loro impatto sul bilancio dell’Unione363. L’OLAF, dunque, si aggiunge alle già presenti autorità internazionali in materia per favorire lo scambio di informazioni risultanti dalle proprie indagini amministrative.

L’Ufficio europeo di Polizia (in seguito Europol) è l’agenzia dell’Unione più recente tra quelle summenzionate, finalizzata al miglioramento della cooperazione fra gli Stati membri per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità364. Esso, dunque, a differenza dell’Eurojust, opera solo nel caso in cui vi siano accertati fenomeni criminosi che ledono due o più stati Membri sufficientemente gravi da richiedere un’azione congiunta degli stessi. Tra le gravi forme di criminalità organizzata che interessano l’Europol, oltre al traffico illecito di stupefacenti ed ai reati in materia di terrorismo e immigrazione clandestina, vi è anche il traffico di beni contraffatti, come sancito dalla decisione del Consiglio dei ministri GAI del 6 dicembre 2001 che ha esteso, per l’appunto, l’ambito operativo dell’Ufficio. Le modalità di funzionamento dell’Europol si articolano principalmente nella raccolta, analisi, scambio e comunicazione delle informazioni che interessano le forme di criminalità citate. Esso, inoltre, dialoga le varie Unita nazionali, designate dai rispettivi Stati membri, quali organi di collegamento fra le autorità competenti degli Stati membri e l’Europol.

Sul fronte europeo, inoltre, specularmente al sopra esaminato sistema del S.I.A.C., le forze di polizia dei 28 Stati membri, nonché Europol e OLAF possono accedere alla banca dati anti-contraffazione (EDB Database), creata dall’EUIPO al fine di consentire ai titolari di diritti di proprietà intellettuale di caricare i dati ad essi inerenti, i propri recapiti e i dati relativi ai prodotti, permettendo così alle autorità di individuare più facilmente i prodotti contraffatti e di intervenire all’occorrenza. L'EDB, oltre ad essere gratuita, è disponibile in 23 lingue e si basa sui registri esistenti dell'EUIPO, quali TMview per le informazioni sui marchi e Designview per i disegni e modelli registrati. Attraverso l’EDB, i titolari o i rappresentanti di diritti di proprietà intellettuale possono compilare domande di intervento, in formato denominato Pre-AFA365, nei confronti di merci sospettate di violare i rispettivi diritti. Si rileva, a tal proposito, che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato, con nota n° 116727 del 18 ottobre 2016, le nuove istruzioni al fine di integrare quest’ultima piattaforma

363 V

ENEGONI A., Il ruolo dell’OLAF nella lotta alla contraffazione, in La circolazione e il contrabbando di prodotti contraffatti o pericolosi, (a cura di) CAMALDO L., GIAPPICHELLI, Torino, 2013, p. 15.

364 Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009.

con quella di FALSTAFF366. In sintesi, gli utenti possono presentare un’istanza di adesione al Servizio Telematico Doganale (STD), seguendo le indicazioni riportate nel sito dell’Agenzia, e successivamente trasmettere domanda di intervento (ora AFA) per via telematica. L’invio di quest’ultima è consentito solo se tutte le informazioni obbligatorie sono state inserite.

Successivamente all’invio, il Servizio doganale competente esegue le opportune verifiche, anche a fronte di quanto precisato nella seconda parte della presente nota nel seguito, e, a conclusione della disamina della pratica, provvede ad accogliere pienamente o parzialmente l'istanza ovvero a respingerla.