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6. IL CASO ABU OMAR

6.2. IL SEGRETO DI STATO IN ITALIA

La Costituzione italiana non si occupa del segreto di Stato. Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, l’obbligo del segreto discenderebbe dal dovere di difesa della patria sancito dall’articolo 52 della Costituzione come sacro dovere del cittadino. Un’altra corrente di pensiero vede il fondamento del segreto di Stato nell’articolo 54 della Costituzione, cioè nel valore di fedeltà di tutti i cittadini verso la Repubblica.

A causa della difficoltà causata dall’importanza del concetto e dalla sua mancanza sul piano costituzionale, al segreto di Stato è stata data una disciplina organica: inizialmente con la legge 24 ottobre 1977, n.801 (Istituzione e

ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) e poi con la legge 3 agosto 2007, n.124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto di Stato), recentemente

novellata dalla legge n. 133 del 2012. Vi è una certa continuità tra le due leggi: infatti, l’articolo 39 della legge n. 124 del 2007 stabilisce che sono coperti da segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare danno all’integrità della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, all’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato. Manca solo il riferimento al “libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali”, citato invece nell’articolo 12 della legge n. 801 del 1977. Il comma 11 dell’articolo

162 MORRONE, Il Nomos del segreto di Stato, in ILLUMINATI (a cura di), Nuovi profili del segreto di Stato e dell’attività di intelligence, Torino, 2010, p.3.

39 della legge n. 124 del 2007, articolando meglio i divieti già presenti nella precedente legge, vieta esplicitamente di apporre il segreto di Stato su notizie, informazioni o documenti relativi a fatti di terrorismo o ad eventi eversivi dell’ordine costituzionale. Per quanto riguarda il profilo procedurale, il Legislatore del 2007 supera l’ambiguità della legge n. 801 del 1977 e indica che la decisione sull’apposizione e sulla conferma del segreto di Stato spetta, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il vertice dell’esecutivo è, dunque, decisore del segreto di Stato, in virtù del ruolo di direzione nei settori della difesa e della sicurezza nazionale che l’ordinamento gli riconosce. L’unico limite, oltre a quello citato nel comma 11 dell’articolo 39, è quello della motivazione, in quanto l’apposizione del segreto e la sua conferma devono essere correlate dalle ragioni essenziali su tale decisione.

Merita particolare importanza, per quanto riguarda il tema dell’elaborato, la disciplina del segreto di Stato, laddove venga opposto nell’ambito delle indagini penali. Secondo l’articolo 202, comma 1, del codice di procedura penale, i pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio devono astenersi dal deporre su fatti coperti da segreto. Qualora un teste opponesse il segreto al pubblico ministero, questi deve informare il Presidente del Consiglio, al fine di chiedere conferma circa la sussistenza o meno del segreto addotto. Il Presidente del Consiglio ha 30 giorni dalla notificazione del segreto per rispondere all’interpello. Nel caso in cui il Presidente del Consiglio neghi l’esistenza del segreto o lasci decorrere inutilmente il termine di 30 giorni, l’autorità giudiziaria può acquisire l’informazione o il documento e continuare l’indagine. Al contrario, nel caso in cui il Presidente del Consiglio, con atto motivato, confermi l’esistenza del segreto opposto, l’autorità giudiziaria non può né acquisire, né usare, neppure indirettamente, le informazioni coperte da segreto. Di conseguenza, laddove le informazioni siano essenziali per l’indagine in corso, il processo penale si blocca e sfocia nella dichiarazione di “non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato”. Tuttavia, il processo può proseguire ai fini dell’accertamento della verità se gli elementi coperti da segreto non sono gli unici ad essere essenziali, ma vi sono altre prove utili su cui basare le indagini. In caso di conferma del segreto, il Presidente del Consiglio è tenuto a dare comunicazione al Comitato parlamentare

per la sicurezza della Repubblica (COPASIR), al quale deve illustrare le ragioni essenziali della sua decisione. La recente novella del 2012 ha introdotto il potere, per il presidente del COPASIR, di chiedere al Presidente del Consiglio, di esporre, in apposita seduta segreta, il quadro informativo idoneo a consentire l’esame nel merito della conferma all’opposizione del segreto di Stato163.

La comunicazione del Presidente del Consiglio al COPASIR rappresenta la prima possibilità di verifica prevista dalla normativa. In linea generale, sono due i meccanismi previsti dal Legislatore per il controllo sul corretto ricorso al segreto di Stato. Di questi, uno è di carattere essenzialmente politico e spetta al Parlamento: non è però un controllo automatico che viene effettuato ogni volta che il segreto viene apposto, ma avviene solo se il COPASIR considera l’apposizione infondata. Il COPASIR agisce quindi da filtro, in quanto si attiva a seguito della trasmissione dei provvedimenti di conferma dell’opposizione del segreto di Stato e, solo laddove ravvisi eventuali irregolarità, attiva il conseguente controllo delle camere164. E’ un controllo di tipo fisiologico, ricollegabile alla forma di governo e al continuo rapporto di verifica che il parlamento deve esercitare sull’azione del governo. Tuttavia, in questa funzione, l’organo legislativo non può sostituirsi all’organo esecutivo e quindi, laddove non concordi con le ragioni del segreto, non può modificare la decisione presa dal Presidente del Consiglio che, benchè sottoposto al controllo parlamentare, resta “padrone” del segreto.

L’altro meccanismo di controllo ha carattere istituzionale e spetta alla Corte costituzionale, che può essere chiamata a verificare la legittimità del segreto e, dunque, disporne la cessazione. Questo è un controllo di tipo patologico; per esempio, nel caso in cui, dopo la conferma da parte del Presidente del Consiglio, il giudice del processo penale non ritenga che il segreto di Stato sia stato apposto a norma di legge o nel rispetto delle procedure previste o che esso non sussista sulle notizie e sugli atti che si intendono utilizzare, allora solleva il conflitto di attribuzioni davanti alla Corte Costituzionale. All’esito del conseguente giudizio, la Corte può accertare l’insussistenza del segreto e, di conseguenza, il Presidente del

163 VEDASCHI, Il segreto di Stato tra tradizione e innovazione: novità legislative e recenti evoluzioni giurisprudenziali, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2012, p, 978 – 1012.

164 Vedi articolo 31 della legge n. 124 del 2007 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”.

consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto; in questa ipotesi, il procedimento penale riprende il suo corso. Al contrario, la Corte può risolvere il conflitto accertando la sussistenza del segreto e, allora, l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare gli atti o i documenti inficiati dal segreto di Stato165.