PARTE IV - APPLICAZIONE DELLA CARTA
Articolo 17 - Comitato di esperti
5 IL SETTORE DELL’ISTRUZIONE(STATO)
1) Le disposizioni della L. 482/99 riferite al settore dell’Istruzione;
2) Le disposizioni del regolamento di attuazione della L. 482/99 riferite al settore dell’Istruzione;
3) La costituzione del Gruppo di studio avente il compito di offrire indicazioni per la definizione dei criteri generali per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle minoranze linguistiche storiche; 4) La circolare ministeriale 89/4037 del 21.05.2001 - Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di
progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica;
5) Costituzione del gruppo di studio deputato all’individuazione di criteri e priorità d’intervento (2002);
6) Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica - Anni scolastici 2002-03; 2003-04; 2005-06; 2006-07);
7) L’istituzione presso il Ministero della Pubblica Istruzione della ‘Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica’ (In sigla: ANSAS);
8) Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica - Anno scolastico 2008-09; 9) Ricostituzione del Gruppo di Studio sulle minoranze linguistiche con l’incarico di offrire indicazioni per la
definizione dei criteri generali;
10) A dieci anni dalla Legge 482/99 - L’avvio di una riflessione da parte ministeriale;
11) Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica - Anni scolastici 2009-10 e 2010-11); 12) Monitoraggio docenti di ruolo impegnati nell’insegnamento delle lingue di minoranza - Raccolta “buone prassi”;
13. Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione - ordine del giorno “Valorizzazione delle lingue di minoranza”; 13) Piano di interventi e di finanziamenti per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle
lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica - Esercizio finanziario 2010; 14) Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Atto di indirizzo individuante, per l'anno 2010, le priorità
necessarie ad orientare l'attività dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), quale soggetto promotore di ricerca educativa e di innovazione didattica nell'ambito del sistema scolastico.
Sia nel Quadro europeo sia nella normativa nazionale, al settore dell’istruzione (di e in lingue minoritarie) è attribuita primaria importanza, naturalmente tenendosi conto della particolare complessità del settore stesso.
Vengono di seguito esposti, in una sequenza d’ordine cronologico, dapprima i punti salienti dei fondamentali testi legislativi (Legge 482/99) e regolamentari (Regolamento DPR 345/2001) nelle parte relativi al settore dell’istruzione, e, quindi gli elementi di sintesi tratti da decreti ministeriali, da circolari ministeriali e da altri leggi ed atti aventi diretta rilevanza
5.1 LE DISPOSIZIONI DELLA L.482/99 RIFERITE AL SETTORE DELL’ISTRUZIONE
5.1.1 L’art. 4 della Legge (scuola)
L’articolo (il più ampio dell’intera legge) ha quali destinatari le istituzioni scolastiche e si sviluppa su cinque commi, disponendosi che:
comma 1:
a) nelle scuole materne dei comuni delimitati, l'educazione linguistica preveda, accanto all'uso della lingua italiana, anche l'uso della lingua della minoranza per lo svolgimento delle attività educative;
b) nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado (aventi bacino d’utenza i comuni delimitati) sia previsto l'uso anche della lingua della minoranza come strumento di insegnamento.
comma 2:
le istituzioni scolastiche elementari e secondarie di primo grado, nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e didattica di cui all'art. 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di assicurare l'apprendimento della lingua della minoranza anche sulla base delle richieste dei genitori degli alunni, deliberino:
a) le modalità di svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità locali,
e, per l’effetto, stabiliscano:
a.1) i tempi e le metodologie delle attività d’insegnamento; a.2) i criteri di valutazione degli alunni;
a.3) le modalità di impiego di docenti qualificati. comma 3: (le medesime istituzioni scolastiche)
a) possano realizzare ampliamenti dell'offerta formativa in favore degli adulti;
b) adottino, nell'esercizio dell'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, iniziative nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali degli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta;
c) perseguano attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti addetti alle medesime discipline, e, a tale scopo, possano stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 21, comma 12, della legge n. 59 del 1997.
comma 4, prima parte: le citate istituzioni scolastiche, per la realizzazione delle iniziative di cui ai commi 2 e 3, si avvalgano:
a) delle risorse umane a disposizione;
b) della dotazione finanziaria ex articolo 21 comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le priorità stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla legge 482/99.
comma 4, seconda parte: si tenga conto (da parte dello Stato), nella ripartizione delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, delle enunciate priorità aggiuntive. comma 5: i genitori comunichino alla istituzione scolastica interessata, al momento della preiscrizione, se intendano avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della lingua della minoranza.
5.1.2 Un richiamo ai contenuti della legge 59/97, articolo 21, per la parte che rileva:
- comma 1: l'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonchè gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche […];
- comma 5: la dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola;
- comma 8: l'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale;
- comma 9: l'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti;
- comma 12: le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario; - comma 15: entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è
delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze […]. [Il decreto legislativo di riforma degli organi collegiali è stato il DLgs 30 giugno 1999 – prevedente tra l’altro che il Consiglio superiore della pubblica istruzione, istituito con l’articolo 1 quale “organo collegiale assicurante a livello centrale rappresentanza e partecipazione alle
componenti della scuola e ai diversi soggetti interessato alla sua vita, alle sue attività e ai suoi risultati” la partecipazione di tre componenti eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d’Aosta];
- comma 20: le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
5.1.3 L’art. 5 (Ministero della pubblica istruzione)
L’articolo si sviluppa su due commi (il primo due quali articolato su due ben distinti periodi), disponendosi:
comma 1 (primo periodo): attribuzione al Ministro della Pubblica Istruzione della competenza all’indicazione, mediante propri decreti, dei criteri generali per l’attuazione delle misure contenute nell’articolo 4 della Legge.
comma 1 (secondo periodo): attribuzione al Ministro della Pubblica Istruzione della potestà di