PARTE IV - APPLICAZIONE DELLA CARTA
comma 3: esclusione dalla fase di sperimentazione di quelle istituzioni scolastiche che già usino – all’atto dell’entrata in operatività delle norme di legge - anche in via sperimentale una delle lingue
9 IL REPORT DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER IL COMITATO CONSULTIVO DEL CONSIGLIO D’EUROPA CONSULTIVO DEL CONSIGLIO D’EUROPA
(sottoposto all’attenzione del Comitato consultivo il 22 giugno 2010 a Trieste)
Il Comitato consultivo sulla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (ratificata dalla Repubblica italiana con la Legge 302/1997) è impegnato a raccogliere dati e informazioni circa l’attuazione della Convenzione stessa da parte di ciascun Stato membro che l’ha ratificata, allo scopo di predisporre un proprio documento di valutazione da sottoporre al Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa, che sulla base dello stesso, tenendo altresì conto di un precedente rapporto presentato dal Governo statale e di sue eventuali osservazioni aggiuntive, adotta una propria Risoluzione di valutazione e indirizzo.
Nel quadro del III ciclo di monitoraggio, a seguito della presentazione da parte del Governo italiano del suo III Rapporto dell’Italia sull’attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali (reso in data 21/12/2009), è stata dallo stesso Comitato programmata una visita di follow up in Italia da parte della delegazione del Comitato consultivo sulla medesima Convenzione quadro del Consiglio d’Europa per incontrare rappresentanti del Governo, dell’amministrazione statale, degli enti territoriali e delle associazioni e delle organizzazioni espressione delle diverse minoranze presenti nel territorio italiano e/o impegnate attivamente nella loro tutela e raccogliere ulteriori documentazione e informazioni al riguardo.
A febbraio 2010 (con conferma definitiva a marzo) il Ministero degli Esteri italiano informava la Regione Friuli Venezia Giulia della previsione di visita, per i giorni 19-23 aprile 2010, della Delegazione del Comitato Consultivo del Consiglio d’Europa sull’attuazione in Italia della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali.
Analogamente a quanto era già avvenuto nel 2005, nel quadro del precedente (II) ciclo di monitoraggio sull’attuazione in Italia della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, la delegazione del Comitato consultivo aveva previsto di dedicare una particolare attenzione alla situazione delle minoranze del Friuli Venezia Giulia, con due dei quattro giorni di permanenza nello Stato italiano.
La questione veniva naturalmente a rivestire carattere di priorità.
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia si orientava a dotarsi di uno specifico documento di sintesi riguardante la situazione della tutela delle minoranze linguistiche storiche friulana, slovena e germanica nel territorio regionale allo scopo di sottoporlo all’attenzione del Comitato consultivo sull’attuazione della medesima Convenzione quadro.
La visita di follow up della delegazione del Comitato consultivo del Consiglio d’Europa, originariamente prevista per i giorni 19-23 aprile 2010, è stata quindi differita ai giorni 21-25 giugno.
9.1 IL REPORT
La predisposizione e la redazione del Report della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia circa l’attuazione nel territorio regionale, nel quinquennio 2005-2009, della Convenzione quadro per la
protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa ha comportato un lavoro articolato in tre fasi complementari, tutte svoltesi d’intesa e in collegamento con l’Amministrazione regionale. E’ stato, in ciò, tenuto in particolare conto della osservazione contenuta nel rapporto 2005 del Comitato consultivo (v. Sintesi della II Opinione, Parte introduttiva, Punto 3. Principali conclusioni, subpunto 3.1 Processo di monitoraggio, sub-sub punto 3.1.2) rappresentante testualmente che: “Il Rapporto (nazionale) contiene scarsissime informazioni sull’attuazione pratica della Convenzione-quadro e avrebbe potuto essere utilmente arricchito da contributi delle Regioni e delle Province interessate, nonché dell'associazionismo espressione delle minoranze”.
9.1.1 Fase I
La prima fase è consistita nell’analisi dei contenuti della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa e di alcuni documenti ad essa collegati. In particolare sono stati presi in considerazione la Seconda opinione sull’Italia, adottata il 24 febbraio 2005 da parte del Comitato consultivo sulla medesima Convenzione quadro, a conclusione del II ciclo di monitoraggio, le successive Osservazioni sulla Seconda Opinione presentate dal Governo italiano il 31 agosto 2005 al Consiglio d’Europa e la Risoluzione di valutazione e indirizzo adottata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d’Europa il 14 giugno 2006 e il III Rapporto dell’Italia sull’attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, predisposto dal Ministero dell’Interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze – Area V Minoranze storiche e nuove minoranze e consegnato al Consiglio d’Europa alla fine del 2009.
I contenuti della Seconda opinione sull’Italia del 2005 e del III Rapporto dell’Italia sull’attuazione della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali sono stati riassunti in maniera organica e sintetica in due documenti - trasmessi con adeguato anticipo alla Regione - in modo da agevolarne la consultazione e la comparazione, soprattutto con riferimento (naturalmente per la parte di più diretta rilevanza per il Friuli Venezia Giulia) alle singole previsioni della Convenzione quadro, alle valutazioni espresse da parte del Comitato consultivo alla luce della documentazione e delle informazioni raccolte nel II ciclo di monitoraggio e alla forma e ai contenuti del Rapporto governativo.
Le modalità di stesura dei documenti di sintesi hanno sempre tenuto conto dell’articolazione tipica dei documenti del Comitato consultivo, nel concreto secondo gli articoli della convenzione-quadro.
9.1.2 Fase II
La seconda fase è consistita nella raccolta, e soprattutto nella loro elaborazione, dei dati e delle informazioni disponibili circa l’azione di tutela delle minoranze linguistiche storiche friulana, slovena e germanica nella regione Friuli Venezia Giulia nel periodo compreso tra il 2005 e il 2009. Si è così provveduto ad organizzare dati e informazioni secondo la struttura degli articoli della Convenzione quadro, tenendo conto delle indicazioni della Seconda opinione e della (maggiore o minore) aderenza alla realtà delle minoranze linguistiche storiche della regione dei contenuti del nuovo Rapporto governativo, riscontrando la eventuale necessità di aggiornamenti e integrazioni.
In detta fase i dati finanziari di rilevanza per il periodo 2005-09, sono stati sistematizzati in forma grafica (e rimessi alla Regione) per l’informativa alla delegazione del Comitato consultivo.
9.1.3 Fase III
La terza fase è consistita (anche qui previo confronto con l’Amministrazione regionale) nella stesura definitiva del Report secondo una struttura articolata in nove punti - dalla definizione del quadro normativo e istituzionale alle singole misure con riferimento agli articoli della Convenzione quadro – e alla consegna dello stesso alla Regione, con successiva sottoposizione da parte di questa alla Delegazione in sede di incontro presso la Presidenza della Regione il 22 giugno 2010.
I documenti citati sono di seguito riprodotti.
9.1.4 Il prosieguo
L’Opinione del Comitato consultivo (III opinione sull’Italia), come è constato dal sito ufficiale del Consiglio d’Europa, è stata adottata il 15 ottobre 2010 e trasmessa allo Stato italiano.
Quanto alla data effettiva di trasmissione dal Consiglio d’Europa allo Stato, non si sono potuti conseguire elementi certi (è da considerarsi che le lingue ufficiali utilizzate dal Consiglio d’Europa sono il francese e l’inglese, pertanto è da ammettersi un tempo tecnico per la traduzione in lingua italiana).
Dal sito ufficiale del Consiglio d’Europa (consultazione del 14/01/2011) si è constatato che: a) l’Opinione è rimasta riservata, e b) che i commenti dello Stato italiano sono stati previsti (nel testo inglese ‘due’ e nel testo francese ‘attendue’) con termine per la data del 21 aprile 2011. Ciò porta a dedurre – richiamandosi al novellato paragrafo 27 delle “Regole relative al regime di controllo ai sensi degli articoli 24-26 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali” prevedente che “Gli Stati parti hanno il diritto di presentare osservazioni scritte in merito il parere del Comitato consultivo che li riguardano entro quattro mesi dalla trasmissione del parere allo Stato Parte” – che la data di formale trasmissione sia stata il 21 dicembre 2010. L’Opinione stessa non è stata comunque resa pubblica, non essendo stata dal Governo italiano nell’esercizio di una facoltà riconosciuta (paragrafo 26-bis, lettera (a), delle “Regole relative al regime di controllo ai sensi degli articoli 24-26 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali” come introdotto con la risoluzione (2009)3 del Comitato dei Ministri a modificazione del testo previgente adottato con la Risoluzione 97(10) del Comitato dei Ministri), autorizzatane la divulgazione all’atto del ricevimento o in epoca successiva.
A consultazione del sito ufficiale del Consiglio d’Europa del 5 aprile 2011 la situazione non si è modificata: l’Opinione è sempre mantenuta riservata e il termine per la presentazione de i Commenti è mantenuto al 21 aprile 2011 (i Commenti dello Stato italiano non sono, pertanto, alla tale data pervenuti al Consiglio d’Europa).
[Va a solo titolo di informazione ricordato che, sempre secondo il sito ufficiale, la II Opinione era stata adottata il 24 febbraio 2005; i Commenti dello Stato erano stati rimessi il 15 febbraio 2005 – devesi ritenere a seguito acquisizione di un testo ufficioso – e la Risoluzione del Comitato dei Ministri era stata adottata il 14 giugno 2006. La divulgazione della II Opinione era comunque avvenuta in data ben anteriore alla Risoluzione del Comitato dei Ministri].
E’ pertanto da attendere, con riferimento al paragrafo 26-bis, lettera (b), delle “Regole” – prevedente in subordine la automatica pubblicità dell’Opinione decorsi quattro mesi dalla sua trasmissione (nell’ipotesi di cui ante scadenti il 21 aprile 2011) per conoscere se da parte dello Stato italiano sia stata presentata opposizione motivata resa per iscritto.
Nel tale caso è eventualmente sperabile trovi applicazione il paragrafo 26-bis, lettera (c), delle “Regole”, nel senso che l’Opinione possa essere resa pubblica contestualmente alle conclusioni e alle raccomandazioni del Comitato dei Ministri, a meno che il Comitato dei Ministri decida altrimenti.
Ovvero, in estremo subordine, che l’Opinione possa essere resa pubblica, conformemente al paragrafo 26-bis, lettera (d), delle “Regole”, al più tardi 12 mesi dopo la trasmissione del parere allo Stato, sempre a meno che il Comitato dei ministri decida altrimenti.
Come altrove rappresentato va ricordato che in occasione della conferenza «Rinforzare l’impatto della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali: insegnamenti del passato, risultati attuali e sfide per l’avvenire» erano state avanzate delle specifiche critiche in riferimento alla pubblicazione tardiva dei pareri del Comitato consultivo, perché questi ritardi impedivano alle minoranze e alla società civile di partecipare effettivamente al processo di attuazione della Convenzione-quadro.